Cassazione Civile, Ordinanza n. 24804/2025 del 08/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento notificati a una società per gli anni d’imposta 2007, 2008 e 2009, con rideterminazione dei ricavi/imponibile a seguito di una verifica che aveva rilevato una divergenza tra i corrispettivi indicati negli atti pubblici di vendita di unità abitative e i prezzi risultanti da contratti preliminari e documentazione extracontabile. Per l’annualità 2008 l’imponibile fu rideterminato in euro 867.195 ai fini IRES, IRAP e IVA. La società aveva inizialmente ottenuto esito favorevole in primo grado; in appello, per il 2008, la CTR aveva invece accolto l’impugnazione dell’ufficio e confermato l’accertamento. Successivamente, in relazione alle annualità 2007 e 2009, la CTR aveva confermato le decisioni di primo grado favorevoli alla contribuente valorizzando l’esito assolutorio del procedimento penale a carico del legale rappresentante. La società ha quindi proposto revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c. contro la sentenza d’appello relativa al 2008, sostenendo che le decisioni sulle annualità 2007 e 2009, passate in giudicato, integrassero giudicato esterno incompatibile con la sentenza sfavorevole sul 2008. L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza di revocazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per falsa applicazione dell’art. 64 d.lgs. 546/1992, dell’art. 395, n. 5, c.p.c., e violazione dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 11, comma 9, d.l. 50/2017, sostenendo che le sentenze richiamate dalla contribuente non erano ancora passate in giudicato al momento della sentenza revocanda, poiché il termine di impugnazione era stato sospeso per sei mesi dalla normativa sopravvenuta; 2) falsa applicazione dell’art. 20 d.lgs. 74/2000 e dell’art. 116 c.p.c.; 3) violazione dell’art. 2909 c.c. In sostanza, l’ufficio sosteneva che la revocazione fosse inammissibile perché il preteso giudicato esterno era sopravvenuto solo dopo la pubblicazione della sentenza da revocare, sicché il relativo fatto avrebbe potuto essere fatto valere soltanto con ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello, non con revocazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso dell’Agenzia delle entrate, ritenendo corretta la tesi secondo cui le sentenze invocate come giudicato esterno non erano ancora passate in giudicato alla data di pubblicazione della sentenza oggetto di revocazione, poiché il termine di impugnazione era stato sospeso dal d.l. 50/2017. Ha quindi cassato la sentenza della CTR che aveva accolto la revocazione e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dalla società. I motivi secondo e terzo sono stati assorbiti. Le spese del giudizio di revocazione sono state compensate; quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico della controricorrente.
Norme richiamate
La revocazione per contrasto con giudicato presuppone che il giudicato esterno sia già esistente al momento della sentenza impugnata; se il giudicato sopravviene dopo la pronuncia, non è mezzo corretto la revocazione ma l’impugnazione ordinaria o il ricorso per cassazione.
Il giudicato rilevante ai fini della revocazione deve essere definitivo; la sospensione dei termini di impugnazione impedisce la formazione del giudicato fino alla nuova scadenza.
art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017
La sospensione semestrale dei termini di impugnazione ha differito la definitività delle sentenze richiamate dalla contribuente, spostando in avanti il momento di formazione del giudicato.
È richiamato come base normativa della revocazione nel processo tributario, in collegamento con l’art. 395 c.p.c.
È richiamato nel secondo motivo di ricorso, ma la censura è rimasta assorbita dall’accoglimento del primo motivo.
È richiamato nel secondo motivo di ricorso in relazione alla valutazione delle prove, ma la censura è stata assorbita.
È richiamato nel terzo motivo di ricorso in tema di efficacia del giudicato, ma la censura è rimasta assorbita.
È richiamato per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione all’esito della cassazione della sentenza impugnata.
La Corte ha deciso nel merito senza rinvio, poiché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto, dichiarando inammissibile la revocazione.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. è esperibile solo quando il giudicato esterno sia già formato al momento della sentenza che si assume contrastante; se il giudicato sopravviene successivamente, il rimedio non è la revocazione ma l’impugnazione ordinaria, eventualmente anche in cassazione.
- La sospensione legale dei termini di impugnazione differisce il momento di formazione del giudicato, con conseguente impossibilità di fondare sulla sentenza non ancora definitiva un rimedio revocatorio per contrasto con giudicato.
- Il discrimine tra revocazione e ricorso per cassazione, in presenza di giudicato esterno, dipende dal momento in cui il giudicato si è formato rispetto al deposito della sentenza impugnata: se il giudicato è già esistente ma non dedotto in appello può rilevare la revocazione; se si forma dopo il deposito della decisione di merito, il fatto va dedotto con l’impugnazione ordinaria.
- Il giudizio di revocazione è un mezzo straordinario autonomo e non prosegue in rapporto di unicità con il giudizio di cognizione: la sopravvenienza del giudicato nel corso del giudizio di revocazione non sana la mancanza originaria del presupposto della revocazione.
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