Cassazione Civile, Ordinanza n. 09012/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di opposizione ex art. 1, comma 51, L. n. 92/2012 in materia di licenziamento e di conseguenze retributive e contributive. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulla reintegrazione e aveva condannato la società a pagare l’indennità risarcitoria ex art. 18 L. n. 300/1970, parametrata alla retribuzione globale di fatto corrispondente all’inquadramento nell’area 2, livello 1, del CCNL applicato ratione temporis, con versamento dei contributi. In appello la Corte territoriale ha rigettato il reclamo principale del lavoratore e, accogliendo parzialmente il reclamo incidentale della società, ha confermato la cessazione della materia del contendere sulla reintegrazione ma ha escluso che il licenziamento intimato da una cooperativa avesse effetti sul rapporto di lavoro con la società, riconoscendo al lavoratore il diritto alle retribuzioni maturate dalla messa in mora fino alla riammissione in servizio, con detrazione di quanto già corrisposto, e condannando la società al pagamento delle differenze retributive. Il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. e degli artt. 90-93 del CCNL applicato, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe mal interpretato le clausole collettive sull’inquadramento, sostituendo la propria valutazione alla regola contrattuale della adibizione continuativa e prevalente; avrebbe omesso di considerare alcune previsioni relative ai livelli dell’area 2 e dell’area 3; e avrebbe fondato la decisione su una ricostruzione fattuale inesatta delle mansioni svolte, in particolare quanto all’allestimento delle aule di formazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondate le censure sull’interpretazione del CCNL e sulla sussunzione delle mansioni, osservando che la motivazione della Corte d’appello non si fondava sui soli passaggi criticati dal ricorrente, ma su un complessivo esame delle declaratorie contrattuali; ha inoltre escluso che vi fosse l’errore di diritto denunciato o, comunque, che eventuali imprecisioni fossero decisive, trattandosi semmai di errori di fatto o valutazioni probatorie non sindacabili in cassazione. Il ricorso incidentale condizionato della società è stato dichiarato assorbito per effetto del rigetto del ricorso principale. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla correttezza dell’inquadramento e sulla corrispondenza tra mansioni effettivamente svolte e livello professionale; la Corte ne esclude la violazione perché la sussunzione operata dalla sentenza impugnata è coerente con le clausole collettive applicate.
art. 90 CCNL
la Corte di cassazione rileva che il richiamo alla nozione di adibizione continuativa e prevalente è stato valutato nel contesto della clausola contrattuale e non in modo avulso; non emerge una falsa applicazione della norma collettiva.
art. 92 CCNL
la disposizione è stata esaminata dalla Corte territoriale e ricondotta al livello 1 dell’area 2; la Cassazione ritiene corretta l’operazione di sintesi compiuta dal giudice di merito.
art. 96 CCNL ABI 2019
è richiamato nel ricorso incidentale condizionato, ma non viene esaminato nel merito perché l’incidentale è assorbito.
artt. 414, 416, 412 e 99 c.p.c.
richiamati nei motivi incidentali per contestare l’ammissibilità della domanda e la contestazione dei fatti; restano assorbiti e quindi non decisi.
richiamato quale base dell’indennità risarcitoria e delle conseguenze economiche della illegittimità del licenziamento nel giudizio di merito.
indicato come rito dell’opposizione in primo grado, nel contesto della tutela contro il licenziamento.
richiamato dalla Corte per evidenziare che, in assenza di elementi allegati e provati sulla continuità e prevalenza delle mansioni, la pretesa di superiore inquadramento non poteva essere accolta.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato per denunciare violazione di legge sostanziale; la Cassazione esclude che la sentenza impugnata abbia violato o falsamente applicato le norme indicate.
richiamato nei motivi incidentali condizionati; il relativo esame è assorbito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato in collegamento con l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- In tema di inquadramento professionale, la verifica della corretta classificazione va compiuta sussumendo le mansioni concrete nelle declaratorie del CCNL considerate nel loro complesso, senza isolare singole espressioni o passaggi motivazionali.
- La censura per violazione del contratto collettivo è infondata quando la sentenza di merito abbia effettivamente esaminato le clausole rilevanti e la contestazione miri solo a contrapporre una diversa lettura dei fatti o della disciplina collettiva.
- Per ottenere un superiore inquadramento non basta allegare lo svolgimento di numerose attività esecutive: occorre che risulti provata, secondo l’onere di cui all’art. 2697 c.c., la ricorrenza dei requisiti qualificanti richiesti dalla declaratoria invocata, come continuità, prevalenza, autonomia o discrezionalità, se previsti.
- L’eventuale inesattezza nella ricostruzione di singoli fatti storici o descrittivi non determina cassazione quando non incide sulla ratio decidendi o si risolve in un apprezzamento probatorio non sindacabile in sede di legittimità.
- Quando il ricorso principale è rigettato, il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.
- rami
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