Cassazione Civile, Ordinanza n. 09009/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato intercorso tra un lavoratore addetto a una panetteria artigianale e il titolare della ditta individuale poi deceduto. In primo grado era stato accertato lo svolgimento di attività lavorativa per alcuni periodi con condanna degli eredi del datore di lavoro al pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario, maggiorazioni per lavoro notturno e TFR, mentre era stata respinta la domanda di superiore inquadramento. In appello, il lavoratore proponeva appello incidentale per ottenere il riconoscimento del livello superiore, e gli eredi proponevano appello principale contestando l’accertamento di mansioni superiori, dell’orario di lavoro e delle differenze retributive. La Corte d’appello accoglieva in parte l’appello incidentale, riconoscendo mansioni riconducibili al livello A3 dal novembre 2011 fino alla cessazione del rapporto, e confermava l’esistenza di un orario di lavoro tale da giustificare ulteriori spettanze. Contro tale decisione gli eredi proponevano ricorso per cassazione con dieci motivi, deducendo: violazione degli artt. 2103, 2108, 115, 112, 2697, 437, 2909 c.c. e c.p.c.; nullità per motivazione apparente o contraddittoria; omesso esame di fatti decisivi; ultrapetizione; giudicato interno sulle somme percepite; e erronea regolazione delle spese. Il lavoratore resisteva e proponeva ricorso incidentale, lamentando a sua volta il mancato riconoscimento del livello A2 per l’intera durata del rapporto e l’asserita violazione dei parametri del DM 55/2014 nella liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale degli eredi e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del lavoratore. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi principali perché, in larga parte, cumulavano in modo promiscuo vizi eterogenei di legittimità, miravano a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiute dai giudici di merito, oppure si fondavano su presunti errori che non integravano violazioni di legge rilevanti in cassazione. In particolare, ha escluso che vi fosse omessa pronuncia o ultrapetizione sulla condanna alle differenze retributive, precisando che la Corte d’appello aveva semplicemente confermato o riformato in parte gli accertamenti già compiuti nei limiti delle domande proposte; ha inoltre ritenuto non configurabile il vizio di omesso esame per il dato contabile delle somme percepite dal lavoratore, e ha confermato la correttezza della regolazione delle spese in ragione della soccombenza prevalente. Quanto al ricorso incidentale, è stato dichiarato inammissibile perché anch’esso cumulava più censure eterogenee e si risolveva in una richiesta di nuova valutazione del merito, oltre a essere carente di specificità sul tema delle spese. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente tra le parti, con obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 2103 c.c.
La Corte richiama il principio secondo cui l’assegnazione del lavoratore a mansioni superiori per oltre tre mesi diviene definitiva se non si tratta di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
art. 2108 c.c.
È richiamato in tema di maggiorazione per lavoro straordinario, ma la censura delle ricorrenti è stata ritenuta inammissibile perché diretta in realtà a contestare l’accertamento di fatto sull’orario di lavoro.
art. 115 c.p.c.
Le doglianze che lo invocano sono state ritenute inammissibili poiché miravano a sovvertire l’apprezzamento delle prove e non individuavano un vizio di violazione di regola processuale decisiva.
art. 2697 c.c.
È citato nelle censure, ma la Corte chiarisce che le doglianze vertevano in sostanza sulla valutazione del materiale probatorio e non su un effettivo error in iudicando sul riparto dell’onere della prova.
art. 132 c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente o mancante viene ricondotto ai casi estremi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.
art. 111 Cost.
Richiamato in combinazione con l’art. 132 c.p.c. per denunciare vizi motivazionali, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché fondate su una rilettura del merito.
art. 360 c.p.c.
La Corte ribadisce che non è ammissibile cumulare nel medesimo motivo censure eterogenee e incompatibili; il n. 5 consente solo la denuncia dell’omesso esame di un fatto storico decisivo, non di elementi istruttori o deduzioni difensive.
art. 437 c.p.c.
È esclusa la violazione del divieto di nova in appello, perché la decisione impugnata si muoveva entro il thema decidendum già introdotto e discusso nei gradi di merito.
art. 112 c.p.c.
La Corte esclude ultrapetizione e omessa pronuncia: il capo relativo alle differenze retributive riflette una condanna coerente con le domande e con gli accertamenti svolti; l’omessa pronuncia rileva solo su domande ed eccezioni, non su eccezioni processuali.
art. 2909 c.c.
È richiamato per il preteso giudicato interno, ma la Corte osserva che il dato contestato era una mera quantificazione tecnica e che, in ogni caso, la questione era stata riaperta in appello dalle stesse parti.
art. 324 c.p.c.
Richiamato insieme all’art. 2909 c.c. sul tema del giudicato, ma ritenuto inconferente rispetto a un accertamento tecnico-contabile non idoneo a formare un autonomo capo di sentenza.
art. 229 c.p.c.
Invocato in relazione al preteso giudicato/confessione sulle somme percepite, ma la censura è stata letta come contestazione del nuovo accertamento tecnico disposto in appello.
art. 92 c.p.c.
È ritenuto correttamente applicato il criterio della soccombenza prevalente nella regolazione delle spese del doppio grado di merito.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di entrambe le parti.
D.M. 55/2014
È evocato dal ricorrente incidentale sulla liquidazione delle spese, ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile il motivo che cumuli in modo promiscuo e non separabile censure riconducibili a vizi diversi, soprattutto quando si mescolino violazione di legge e vizio motivazionale sulla medesima questione.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è circoscritto ai casi estremi di assenza, apparenza, irriducibile contrasto o incomprensibilità della motivazione; non consente una nuova valutazione del merito o delle prove.
- L’omesso esame di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non singoli elementi istruttori, deduzioni difensive o motivi di appello.
- La censura di ultrapetizione o violazione dell’art. 112 c.p.c. non può essere fondata su una diversa qualificazione giuridica o su un mero ricalcolo delle spettanze, quando la decisione resti entro il perimetro delle domande e degli accertamenti in causa.
- In tema di mansioni superiori, l’assegnazione protratta oltre il periodo legale o contrattuale può determinare il consolidamento del superiore inquadramento, salvo che si tratti di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
- Il dato contabile o la quantificazione tecnica delle somme percepite o dovute non costituiscono, di regola, un autonomo fatto storico idoneo a fondare il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c.
- La regolazione delle spese di lite va censurata solo per effettiva violazione dei criteri legali o per motivazione giuridicamente errata, non per una mera contestazione del risultato della soccombenza complessiva.
- In presenza di accertamenti difformi tra primo e secondo grado, la parte non può dolersi in cassazione della sola divergenza tra valutazioni di merito se la sentenza d’appello ha comunque motivato entro il perimetro delle domande e delle prove acquisite.
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