Cassazione Civile, Ordinanza n. 09014/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una dipendente di un consorzio per lo sviluppo industriale, inquadrata nella categoria B2 del CCNL di settore. La lavoratrice ha chiesto l’accertamento del diritto a essere inquadrata in categoria superiore (C2, in subordine C1) per avere svolto mansioni asseritamente superiori, con conseguenti differenze retributive e versamento dei contributi previdenziali, a decorrere da date diverse indicate in ricorso. Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte d’appello ha confermato il rigetto, ritenendo che le prove documentali e testimoniali non dimostrassero lo svolgimento di mansioni superiori e che gli incarichi svolti rientrassero nel livello di inquadramento. In cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) nullità della sentenza d’appello per omessa motivazione in relazione al primo motivo di appello, con riferimento agli artt. 112 e 134 c.p.c. e agli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111 Cost.; 2) violazione e falsa applicazione di accordi negoziali sottoscritti il 14.12.2017, ritenuti dalla ricorrente integrativi e interpretativi autentici, con efficacia retroattiva, della disciplina contrattuale di inquadramento; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 2103 c.c. e agli artt. 22, 23 e 28, comma 3, del CCNL, sostenendo che la Corte d’appello avesse errato nella valutazione delle prove e nell’applicazione dei criteri di inquadramento professionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la ricorrente era priva di interesse a lamentare in cassazione un vizio di motivazione del Tribunale che non rientrava nelle ipotesi tassative di rimessione al primo giudice; in ogni caso, la Corte d’appello aveva comunque esaminato il merito delle questioni devolute. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non specificava quali punti degli accordi del 14.12.2017 dimostrassero l’efficacia retroattiva e il valore di interpretazione autentica, non allegava che tale tesi fosse stata proposta nei gradi di merito e non si confrontava con la motivazione completa della Corte territoriale, che aveva ritenuto l’accordo meramente integrativo e comunque inidoneo a dimostrare che le mansioni svolte rientrassero nei profili C. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e, nella sostanza, diretto a contestare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità; inoltre, le doglianze sull’art. 115 c.p.c. non risultavano coerenti con la motivazione della sentenza impugnata. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come parametro della dedotta omessa pronuncia/motivazione del giudice di merito
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per la censura di nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente
richiamato nel primo motivo di ricorso, ma senza specifica valorizzazione decisoria
art. 111 Cost.
richiamato come parametro costituzionale del dovere di motivazione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per le doglianze di violazione e falsa applicazione di legge e contratto collettivo
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato per la dedotta nullità della sentenza
invocato per contestare la valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta non pertinente e generica
richiamato in relazione alla domanda di superiore inquadramento per mansioni svolte
artt. 22, 23 e 28, comma 3, CCNL Consorzi ed enti di sviluppo industriale
richiamati come disciplina collettiva del sistema di inquadramento professionale
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di ricorso respinto o inammissibile
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
richiamato quale base del contributo unificato dovuto per il ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che si risolva nella richiesta di riesame del merito e dell’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, salvo specifiche violazioni di legge o anomalie motivazionali dedotte nei limiti consentiti.
- La deduzione di un vizio processuale del giudice di primo grado non è di per sé sufficiente a fondare l’interesse al ricorso per cassazione se il giudice d’appello ha comunque deciso le questioni devolute nel merito e il vizio lamentato non rientra nei casi che impongono la rimessione al primo giudice.
- Chi invoca accordi successivi al sorgere della controversia per sostenere un diverso inquadramento o una interpretazione autentica della disciplina collettiva deve indicarne con precisione il contenuto rilevante, allegarne la deduzione nei gradi di merito e confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. non può essere prospettata in modo generico come contestazione dell’esito probatorio: occorre indicare uno specifico errore nell’utilizzo di prove non contestate o nella considerazione di fatti pacifici, non una mera diversa lettura del materiale istruttorio.
- La censura di violazione dell’art. 2103 c.c. in materia di superiore inquadramento richiede di confrontarsi con l’accertamento concreto delle mansioni effettivamente svolte e con la declaratoria contrattuale applicabile, non essendo sufficiente affermare in astratto la sussistenza di compiti più qualificati.
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