Cassazione Civile, Ordinanza n. 09007/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal ricorso di una dipendente di un'azienda sanitaria, assunta come ostetrica, che aveva chiesto il riconoscimento, per il periodo dal 10 settembre 2007 in poi, dello svolgimento di mansioni superiori di coordinamento infermieristico e la condanna della datrice di lavoro al pagamento delle conseguenti differenze retributive, comprensive dell'indennità di coordinamento. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo che l'incarico fosse stato svolto contro la volontà dell'ente. La Corte d'appello aveva invece riconosciuto le differenze retributive per le mansioni superiori, ma aveva negato l'indennità di coordinamento applicando la disciplina contrattuale di prima applicazione riferita al 31 agosto 2001, ritenendo mancante quel presupposto temporale. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) violazione dell'art. 10 del CCNL comparto sanità, sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente applicato una regola dettata per la prima applicazione del contratto a un periodo successivo e comunque aveva omesso di riconoscere l'indennità pur a fronte dell'accertato svolgimento di funzioni di coordinamento; 2) violazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, per non avere riconosciuto l'intero trattamento economico correlato alle mansioni superiori; 3) violazione dell'art. 36 Cost., per non avere attribuito un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione. Ha affermato che la Corte territoriale ha applicato erroneamente la disciplina della 'prima applicazione' dell'art. 10 del CCNL sanità a un rapporto e a un periodo successivo, mentre per la fase successiva valgono le regole a regime; in tale fase il diritto all'indennità di coordinamento non può essere escluso per il solo fatto che non risultino integrati i presupposti temporali della prima applicazione. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. Al giudice di rinvio è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 10 CCNL comparto sanità 20/09/2001 - II biennio economico
commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
L'indennità di coordinamento, nella fase di prima applicazione, spetta solo nei casi e con i presupposti temporali espressamente previsti; per i periodi successivi opera la disciplina a regime, che non coincide con la sola verifica al 31 agosto 2001.
art. 5 CCNL integrativo 20/09/2001
Dal 1 settembre 2001 la posizione di coordinatore è conferita dalle aziende al personale interessato in possesso di una determinata esperienza professionale, secondo un assetto che presuppone atti aziendali e valutazioni organizzative.
art. 19 CCNL 19/04/2004
Per la disciplina a regime della funzione di coordinamento valgono requisiti di anzianità, criteri aziendali e procedure selettive.
Per l'affidamento delle funzioni di coordinamento sono richiesti specifici requisiti formativi e professionali, richiamati dalla contrattazione successiva.
Accordo Stato-Regioni 1/8/2007
È richiamato come fonte che si coordina con la disciplina successiva sulle funzioni di coordinamento.
art. 4 CCNL 10/4/2008
Fissa ulteriori criteri per il conferimento delle funzioni di coordinamento in conformità alla disciplina legislativa sopravvenuta.
Invocato per sostenere che allo svolgimento di mansioni superiori debba corrispondere l'intero trattamento economico, ma la Corte non lo esamina nel merito perché il motivo resta assorbito.
art. 36 Cost.
Invocato per il parametro della proporzionalità della retribuzione rispetto alla quantità e qualità del lavoro, ma il motivo è assorbito.
La Corte richiama propri precedenti consolidati con motivazione sintetica per relationem.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È il parametro processuale indicato per i motivi di ricorso fondati sulla violazione di legge.
Massime di principio
- L'indennità di coordinamento prevista dalla contrattazione del comparto sanità va distinta tra disciplina di prima applicazione e disciplina a regime: la prima è riferita a situazioni di fatto esistenti alla data indicata dal contratto, mentre per i periodi successivi non può essere applicata automaticamente.
- Quando il giudice accerta lo svolgimento di funzioni di coordinamento in un periodo successivo alla prima applicazione, deve verificare la disciplina contrattuale vigente per la fase a regime e non limitarsi a controllare i requisiti temporali previsti per la sanatoria iniziale.
- Lo svolgimento di mansioni di coordinamento non può essere escluso o compensato in base a una normativa contrattuale dettata per una diversa fase temporale del rapporto, se la domanda riguarda un periodo successivo e diverso da quello di prima applicazione.
- In presenza di accertato svolgimento di mansioni superiori, la questione del trattamento economico correlato deve essere scrutinata secondo la disciplina specifica applicabile al periodo considerato; i motivi che investono ulteriori parametri retributivi possono restare assorbiti se il giudice di legittimità risolve la controversia su un motivo preliminare e decisivo.
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