Cassazione Civile, Ordinanza n. 20871/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario tributi)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per omesso versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità, relativo a esposizioni pubblicitarie apposte su cabine per foto automatiche dislocate in vari punti della città. La società concessionaria del servizio tributario impugnava in cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva confermato l’annullamento dell’avviso, ritenendo che i cartelli non fossero soggetti a imposta perché privi di messaggio pubblicitario e riconducibili alle insegne di esercizio esenti ai sensi dell’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 507/1993. Con il primo motivo la ricorrente deduceva nullità della sentenza per motivazione apparente o carente, sostenendo che la CTR avesse fatto riferimento a una motivazione di primo grado inesistente o comunque diversa da quella effettivamente resa dalla CTP. Con il secondo motivo denunciava violazione dell’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 507/1993, assumendo che le scritte e i pannelli sulle cabine fotografiche non potessero beneficiare dell’esenzione perché non costituivano insegne di esercizio: le cabine non erano la sede dell’impresa e i cartelli avevano funzione pubblicitaria, rendendo noto al pubblico l’attività e i prodotti offerti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, escludendo che la motivazione della sentenza regionale fosse nulla per apparente carenza o per relazione impropria a una decisione di primo grado. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, in tema di imposta comunale sulla pubblicità, l’esenzione per le insegne di esercizio non si applica ai cartelli posti su apparecchiature automatiche per fototessere collocate in luoghi pubblici, poiché tali cartelli non identificano la sede dell’impresa e hanno funzione pubblicitaria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
L’esenzione riguarda le insegne di esercizio che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività, fino a 5 mq complessivi; non si applica ai cartelli su cabine fotografiche automatiche, che non identificano la sede dell’impresa e svolgono funzione pubblicitaria.
art. 5, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Le scritte e i cartelli sulle apparecchiature automatiche sono idonei a integrare attività pubblicitaria perché rendono noto al pubblico l’attività e i prodotti offerti.
art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve contenere una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la mancanza di una motivazione idonea può comportare nullità.
art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c.
La motivazione deve rendere percepibile la ratio decidendi e raggiungere il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost.; la motivazione solo apparente è nulla.
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione deve consentire il controllo sulla logicità e correttezza del ragionamento decisorio; una motivazione apparente o incomprensibile è costituzionalmente inidonea.
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
È denunciabile in cassazione l’errore di sussunzione della fattispecie concreta in una norma non pertinente.
art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
La sentenza è nulla quando la motivazione è apparente, mancante o non consente di individuare le ragioni della decisione.
L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa; tale nozione è richiamata per escludere che singole postazioni sparse possano essere considerate la sede dell’impresa.
Richiamati dal giudice di merito come base del diritto dell’impresa di utilizzare i propri segni distintivi; la Cassazione non avalla tale uso ai fini dell’esenzione fiscale nel caso concreto.
art. 1, comma 1, lett. a), L. 31 agosto 2022, n. 130
Individua la Corte di giustizia tributaria di secondo grado quale giudice di rinvio.
Massime di principio
- In materia di imposta sulla pubblicità, l’esenzione prevista per le insegne di esercizio si applica solo quando il manufatto contraddistingue la sede in cui si svolge l’attività; non basta che il segno sia apposto su beni o apparecchiature dell’impresa dislocati sul territorio.
- I cartelli o le scritte apposti su apparecchiature automatiche collocate in luoghi pubblici e idonei a rendere noti al pubblico l’attività e i prodotti offerti hanno natura pubblicitaria e non possono essere riqualificati come semplici insegne di esercizio esenti.
- Nel giudizio di cassazione, la motivazione per relationem della sentenza di appello è valida se consente di ricostruire, anche sinteticamente, l’esame dei motivi di gravame e le ragioni della conferma della decisione; è nulla solo se non permette di individuare la ratio decidendi.
- L’errore nell’individuazione della norma applicabile alla fattispecie concreta integra violazione di legge denunciabile ex art. 360, n. 3, c.p.c., anche quando i fatti storici siano pacifici.
- Quando l’impresa opera attraverso una pluralità di postazioni o impianti diffusi sul territorio, la singola postazione non coincide di regola con la sede dell’impresa ai fini dell’esenzione fiscale riferita alle insegne di esercizio.
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