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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10390/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore ha proposto due censure principali: I) vizio di motivazione e questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 73 d.lgs. n. 159/2011, sostenendo che la norma che sanziona la guida di un autoveicolo da parte di soggetto già sottoposto a misura di prevenzione personale sarebbe incostituzionale; II) violazione di legge per nullità dell'accertamento alcolimetrico o, comunque, dei relativi atti, per omissione dell'avviso al prevenuto della facoltà di essere assistito da un difensore di fiducia anche in caso di atto urgente o di rifiuto di sottoporsi all'accertamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul punto I) ha ritenuto la censura inammissibile/sostanzialmente infondata alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 211 del 17.10.2022 che ha dichiarato "non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159". Sul punto II) la Corte ha richiamato il consolidato orientamento della Cassazione secondo cui non sussiste l'obbligo di dare l'avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'esecuzione dell'alcoltest quando il soggetto si rifiuta di sottoporvisi; pertanto la mancata comunicazione non determina nulità utile. Conseguentemente è stata confermata la responsabilità di Giovanni Lo Monaco per i reati contestati (artt. 81 c.p., 73 e 75 d.lgs. n. 159/2011 - capo 1 - e art. 186, commi 2 e 7, c.d.s. - capo 2) relativi ai fatti del 19/06/2018; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamata in epigrafe per la partecipazione/concorsualità di reati; la sentenza conferma l'applicazione del principio di responsabilità per i reati ascritti all'imputato.

  • art. 73, d.lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia)

    "non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73 ..." (Corte cost., sent. n. 211 del 17.10.2022)

    La Corte costituzionale ha respinto le questioni di legittimità: la norma che punisce la guida di un veicolo da parte di soggetto sottoposto a misura di prevenzione è ritenuta compatibile con la Costituzione; la Cassazione segue tale esito e non accoglie la censura sul vizio di motivazione.

  • art. 75 d.lgs. n. 159/2011

    Norma relativa alle sanzioni previste nell'ambito del Codice delle leggi antimafia; applicata in connessione con l'art. 73 per la fattispecie contestata.

  • art. 186, commi 2 e 7, Codice della Strada

    Comma 2 punisce la guida in stato di ebbrezza oltre determinate soglie; il comma 7 prevede sanzioni per il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti alcolemici. La Corte conferma che il rifiuto integrava illecito autonomo e che la relativa procedura non è viziata dalla mancata comunicazione del diritto al difensore quando il soggetto rifiuta.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale richiamata relativamente ai termini e al contenuto della motivazione del ricorso; utilizzata per la mera inquadratura formale delle censure svolte in cassazione.

  • Corte costituzionale, sent. n. 211 del 17.10.2022

    "non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (...)"

    Fondamentale per escludere l'accoglimento della questione di legittimità proposta: la pronuncia costituzionale ha fatto venir meno la ragione principale del primo motivo di ricorso.

  • Giurisprudenza di legittimità sulla materia dell'alcoltest (vari arresti: Sez. 4, n. 33594/2021; n. 16816/2021; n. 29939/2020; n. 4896/2020; n. 29275/2019)

    Orientamento consolidato della Cassazione secondo cui non sussiste l'obbligo di avvisare il conducente della facoltà di difensore quando il soggetto rifiuta di sottoporsi all'accertamento: la finalità della presenza del difensore è assicurare la correttezza degli atti non ripetibili ma, se l'accertamento non viene eseguito per rifiuto, l'obbligo informativo non opera e non si produce invalidità rilevante.

Massime di principio

  • Se la questione di legittimità costituzionale riguarda una norma già oggetto di pronuncia della Corte costituzionale, la Cassazione ne terrà conto e il motivo risulterà infondato se la Consulta ha respinto la questione.
  • Il rifiuto del conducente di sottoporsi all'accertamento alcolemico integra una fattispecie sanzionabile autonomamente (art. 186 c.d.s.) e, quando l'accertamento non viene eseguito per rifiuto, l'obbligo di dare l'avviso sulla facoltà di farsi assistere da un difensore non trova applicazione ai fini della nullità dell'atto.
  • Per gli atti non ripetibili (es. alcoltest eseguito tecnicamente), la presenza del difensore ha funzione di garanzia; tuttavia, se l'imputato impedisce l'esecuzione rifiutandosi, la mancata informazione sul difensore non produce automaticamente l'annullamento del procedimento.
  • Nel valutare censure sulla motivazione del giudice di merito, verificare sempre se il fatto materiale contestato corrisponde alla fattispecie giuridica dedotta: una norma menzionata ma non allegata ai fatti non integra automaticamente un vizio di motivazione.
  • In casi che coinvolgono misure di prevenzione personali, è importante consultare la giurisprudenza costituzionale e di merito più recente prima di fondare ricorsi su profili di incostituzionalità o di eccesso di sanzione.

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