Cassazione Civile, Ordinanza n. 02544/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia traeva origine da un'intimazione di pagamento relativa a IRPEF 2002 e da cartelle di pagamento relative a IRPEF 2006 e 2008. Il contribuente aveva impugnato gli atti e la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso solo quanto ai crediti di natura sanzionatoria. La Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia delle entrate, confermando che per le sanzioni si applicasse la prescrizione quinquennale. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, dell'art. 14 disp. att. c.c. e degli artt. 2946 e 2948 c.c., sostenendo che la prescrizione delle sanzioni tributarie dovesse essere decennale, in quanto assimilabile a quella del tributo erariale cui accedono.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso, affermando che le sanzioni tributarie sono soggette alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c., in coerenza con l'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 e con la giurisprudenza di legittimità richiamata. Di conseguenza ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate e l'ha condannata alle spese di lite. Ha inoltre precisato che, essendo la soccombente un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato e difesa dall'Avvocatura dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
La censura è stata proposta come vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997
Le sanzioni tributarie sono soggette al termine di prescrizione quinquennale richiamato dalla giurisprudenza di legittimità.
È stata evocata dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto infondato il motivo senza attribuirle una lettura diversa da quella prospettata.
La Corte ha escluso che alle sanzioni tributarie si applichi il termine ordinario decennale.
Costituisce il termine di prescrizione quinquennale applicabile a interessi e sanzioni tributarie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non si applica quando soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Massime di principio
- Le sanzioni tributarie, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, sono soggette alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., e non al termine decennale ordinario di cui all'art. 2946 c.c.
- L'eventuale accessorietà della sanzione rispetto al tributo non comporta automaticamente l'applicazione del medesimo termine prescrizionale previsto per l'imposta principale.
- Quando la parte soccombente è una pubblica amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non opera il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02497/2023 del 27/01/2023
- ordinanza_civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02501/2023 del 27/01/2023
- ordinanza_civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02502/2023 del 27/01/2023
- ordinanza_civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02503/2023 del 27/01/2023
- ordinanza_civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02506/2023 del 27/01/2023
- ordinanza_civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02508/2023 del 27/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →