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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19405/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso ex art. 702-bis c.p.c. con cui una proprietaria confinante chiedeva la demolizione di una nuova costruzione realizzata dai vicini in sopraelevazione, il ripristino dello stato dei luoghi, la rimozione di tubi idrici e del gas collocati a distanza inferiore a quella prevista dall’art. 889 c.c., nonché una penalità di mora ex art. 614-bis c.p.c. e il risarcimento dei danni. In primo grado il tribunale aveva accolto solo la domanda relativa ai tubi e alla penalità, rigettando il resto. In appello la proprietaria insisteva, tra l’altro, sulla violazione delle distanze legali in relazione a un intervento edilizio realizzato in zona A del centro storico, vincolata e soggetta a disciplina urbanistica che consentiva solo interventi conservativi, sostenendo che la sopraelevazione dovesse essere qualificata come nuova costruzione in violazione dell’art. 9 del d.m. 1444/1968 e delle norme sulle distanze. Deduceva inoltre che la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto assorbito il motivo e aveva negato il risarcimento del danno da limitazione del godimento del bene e della veduta, reputando nuova la relativa domanda. Con il ricorso per cassazione articolava due motivi: 1) violazione degli artt. 872, 873, 877, 878 c.c., dell’art. 9 d.m. 1444/1968 e dell’art. 132 c.p.c., per omesso esame della dedotta violazione della disciplina urbanistica e delle distanze in zona A; 2) violazione degli artt. 872 c.c. e 112, 345 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto nuova e inammissibile la domanda risarcitoria e per avere escluso il danno da violazione delle distanze e del godimento panoramico.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d’appello non avesse esaminato i profili, anche documentali, relativi alla violazione dell’art. 9 d.m. 1444/1968 in un contesto di zona A del centro storico e che avesse erroneamente ricondotto l’intervento alla sola disciplina dell’aderenza/sopraelevazione senza considerare che la sopraelevazione in zona storica integra nuova costruzione soggetta ai limiti inderogabili di distanza. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, affinché riesamini la domanda principale di arretramento o demolizione applicando i principi indicati e valuti, in conseguenza, anche la domanda risarcitoria. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    Norma processuale utilizzata per introdurre il giudizio in primo grado con rito sommario di cognizione.

  • art. 889 c.c.

    Richiamato quale parametro per la distanza delle tubazioni dalla proprietà vicina; nel giudizio di merito la violazione di tale distanza aveva fondato l’accoglimento parziale della domanda.

  • art. 614-bis c.p.c.

    Richiamato dalla parte attrice per chiedere una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell’adempimento degli obblighi di fare.

  • art. 872 c.c.

    Richiamato come norma che consente la tutela del vicino in caso di violazione delle norme sulle distanze e delle previsioni urbanistiche integrative.

  • art. 873 c.c.

    Norma base sulle distanze tra costruzioni, integrata dalle prescrizioni urbanistiche richiamate dalla Corte.

  • art. 877 c.c.

    La Corte ha chiarito che il diritto di costruire in aderenza non esclude che la sopraelevazione sia soggetta ai limiti sulle distanze, specie in zona storica.

  • art. 878 c.c.

    Richiamato per precisare i limiti della costruzione in aderenza a muro di confine e la rilevanza dell’eventuale preesistenza di edifici sul fondo limitrofo.

  • art. 9 d.m. 2 aprile 1968, n. 1444

    Disciplina integrativa dell’art. 873 c.c.; in zona A impone che le distanze tra edifici non siano inferiori a quelle tra i volumi preesistenti e, secondo la Corte, si applica anche alle sopraelevazioni considerate nuove costruzioni.

  • art. 41-quinquies l. n. 1150 del 1942

    È la base di forza cogente del d.m. 1444/1968, richiamata per affermare l’efficacia immediatamente precettiva della disciplina delle distanze.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro del vizio di motivazione dedotto nel primo motivo.

  • art. 360, co. 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Norma processuale indicata come fondamento del motivo di cassazione per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale indicata nel secondo motivo per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per censurare l’eventuale ultrapetizione/omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per contestare la declaratoria di inammissibilità della domanda ritenuta nuova in appello.

  • art. 2-bis, comma 1-ter, d.P.R. n. 380/2001

    Citatato dalla Corte solo per escludere che la disciplina sopravvenuta sulla ricostruzione potesse elidere l’esigenza del rispetto delle distanze preesistenti.

  • d.P.R. n. 380/2001

    Richiamato nel contesto della disciplina edilizia e della nozione di demolizione e ricostruzione.

  • d.m. 18/5/1999

    Richiamato come vincolo paesaggistico/di notevole interesse pubblico gravante sull’area.

  • L. n. 1497/1939

    Richiamata quale base del vincolo di notevole interesse pubblico dell’area interessata dall’intervento.

  • L. n. 1150/1942

    Richiamata nel collegamento sistematico con l’art. 41-quinquies e la disciplina urbanistica delle distanze.

Massime di principio

  • Nelle zone omogenee A o nei centri storici, l’art. 9 del d.m. 1444/1968 ha efficacia integrativa e immediatamente precettiva rispetto all’art. 873 c.c.: il giudice deve applicarlo nei rapporti tra privati quando l’intervento edilizio incide sulle distanze tra costruzioni.
  • La sopraelevazione, quando comporti un nuovo volume edilizio in un’area soggetta a vincoli e a divieto di nuove edificazioni, deve essere trattata come nuova costruzione e non può essere sottratta ai limiti inderogabili di densità, altezza e distanza previsti dalla disciplina urbanistica.
  • In presenza di un manufatto edificato in zona A, il giudice di merito non può limitarsi a verificare l’eventuale aderenza alla preesistenza, ma deve esaminare specificamente la dedotta violazione della disciplina urbanistica e delle distanze integrative, anche alla luce della documentazione tecnica e del principio iura novit curia.
  • La domanda risarcitoria per danno derivante dalla violazione delle distanze non è nuova in appello se conserva i medesimi fatti costitutivi e il medesimo petitum sostanziale già dedotti in primo grado; è nuova solo se introduce un diverso fatto costitutivo e un diverso oggetto sostanziale della pretesa.
  • Se la domanda principale di riduzione in pristino o demolizione viene accolta o comunque riaperta in sede di rinvio, il giudice deve riesaminare anche la domanda di danni conseguenti alla violazione delle distanze, verificandone il nesso con l’illecito edilizio accertato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileDiritti realiImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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