Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18489/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione, fondata su quindici cartelle di pagamento e due avvisi di accertamento, che il contribuente assumeva mai validamente notificati. I giudici di merito avevano accolto il ricorso ritenendo non provata la rituale notificazione degli atti presupposti e, quindi, anche l'assenza di atti interruttivi della prescrizione. In Cassazione l'Agenzia delle Entrate e l'agente della riscossione hanno proposto un unico ricorso articolato in tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente percepito la documentazione e che gli atti erano stati notificati a un indirizzo errato; 2) violazione degli artt. 143 c.p.c., 60 d.P.R. 600/1973 e 26 d.P.R. 602/1973, per avere ritenuto invalida la notifica di una cartella eseguita con la procedura per irreperibilità assoluta; 3) violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992, riproponendo la tesi della tardività dell'impugnazione degli atti prodromici all'intimazione, sul presupposto della loro avvenuta regolare notificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché, nella sostanza, mirava a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio sulla notifica degli atti impositivi e, quanto al denunciato travisamento della prova, la doglianza non era veicolata nel corretto mezzo di impugnazione; ha inoltre richiamato il limite della doppia conforme rispetto al vizio motivazionale. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, poiché contestava un accertamento di fatto sulla irregolarità della notificazione e, in ogni caso, la sentenza impugnata conteneva una ratio decidendi autonoma, non specificamente censurata, fondata sulla prescrizione del credito. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché la dedotta tardività dell'originario ricorso presupponeva proprio la regolare notificazione degli atti sottostanti, accertamento non utilmente scalfito dai primi due motivi. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come parametro della censura di nullità della sentenza per pretesa erronea percezione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato come parametro della censura di nullità della sentenza per pretesa erronea valutazione della prova documentale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Indicato come base formale del primo motivo, ma la Corte rileva che la doglianza era in realtà diretta a contestare il merito dell'accertamento fattuale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per evidenziare che, ove si volesse denunciare un errore percettivo sul fatto probatorio o un omesso esame di un fatto decisivo, sarebbe stato necessario un diverso inquadramento del vizio.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Indicato come rimedio corretto per il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando ricorrano i presupposti della revocazione per errore di fatto.

  • art. 143 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di notificazione agli irreperibili assoluti, la cui applicazione è stata ritenuta correttamente esclusa dal giudice di merito.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    Richiamato con riferimento alle regole di notificazione degli atti tributari.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    Richiamato con riferimento alla notificazione della cartella di pagamento.

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel terzo motivo in relazione agli atti impugnabili nel processo tributario.

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel terzo motivo per la disciplina dei termini di impugnazione degli atti tributari.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per dare atto del regime del contributo unificato in caso di soccombenza della parte ammessa a prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando consista in una svista sul fatto probatorio in sé, non integra di regola un vizio di legittimità deducibile con il ricorso per cassazione, ma trova il proprio rimedio nella revocazione per errore di fatto, se ne ricorrono i presupposti.
  • La Corte di cassazione non può essere trasformata in un terzo grado di merito: è inammissibile la censura che miri soltanto a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e una diversa ricostruzione dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • La notifica eseguita secondo il rito degli irreperibili assoluti richiede il previo svolgimento di effettive ricerche nel luogo dell'ultima residenza nota e la puntuale attestazione di tali ricerche da parte dell'ufficiale notificante; in mancanza, la notificazione non è rituale.
  • Quando la sentenza di merito fonda il decisum su una ratio autonoma e sufficiente non specificamente censurata, la doglianza che attacchi solo una diversa ratio o un presupposto logico ulteriore non può condurre all'accoglimento del ricorso.
  • Nel processo tributario, la deduzione di tardività dell'impugnazione degli atti prodromici presuppone logicamente la loro valida notificazione: se tale presupposto non è utilmente superato in cassazione, la censura sulla tardività resta infondata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.