Cassazione Civile, Ordinanza n. 18489/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione, fondata su quindici cartelle di pagamento e due avvisi di accertamento, che il contribuente assumeva mai validamente notificati. I giudici di merito avevano accolto il ricorso ritenendo non provata la rituale notificazione degli atti presupposti e, quindi, anche l'assenza di atti interruttivi della prescrizione. In Cassazione l'Agenzia delle Entrate e l'agente della riscossione hanno proposto un unico ricorso articolato in tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente percepito la documentazione e che gli atti erano stati notificati a un indirizzo errato; 2) violazione degli artt. 143 c.p.c., 60 d.P.R. 600/1973 e 26 d.P.R. 602/1973, per avere ritenuto invalida la notifica di una cartella eseguita con la procedura per irreperibilità assoluta; 3) violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992, riproponendo la tesi della tardività dell'impugnazione degli atti prodromici all'intimazione, sul presupposto della loro avvenuta regolare notificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché, nella sostanza, mirava a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio sulla notifica degli atti impositivi e, quanto al denunciato travisamento della prova, la doglianza non era veicolata nel corretto mezzo di impugnazione; ha inoltre richiamato il limite della doppia conforme rispetto al vizio motivazionale. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, poiché contestava un accertamento di fatto sulla irregolarità della notificazione e, in ogni caso, la sentenza impugnata conteneva una ratio decidendi autonoma, non specificamente censurata, fondata sulla prescrizione del credito. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché la dedotta tardività dell'originario ricorso presupponeva proprio la regolare notificazione degli atti sottostanti, accertamento non utilmente scalfito dai primi due motivi. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della censura di nullità della sentenza per pretesa erronea percezione delle prove.
Richiamato come parametro della censura di nullità della sentenza per pretesa erronea valutazione della prova documentale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Indicato come base formale del primo motivo, ma la Corte rileva che la doglianza era in realtà diretta a contestare il merito dell'accertamento fattuale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato per evidenziare che, ove si volesse denunciare un errore percettivo sul fatto probatorio o un omesso esame di un fatto decisivo, sarebbe stato necessario un diverso inquadramento del vizio.
Indicato come rimedio corretto per il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando ricorrano i presupposti della revocazione per errore di fatto.
Richiamato nel secondo motivo in tema di notificazione agli irreperibili assoluti, la cui applicazione è stata ritenuta correttamente esclusa dal giudice di merito.
Richiamato con riferimento alle regole di notificazione degli atti tributari.
Richiamato con riferimento alla notificazione della cartella di pagamento.
Richiamato nel terzo motivo in relazione agli atti impugnabili nel processo tributario.
Richiamato nel terzo motivo per la disciplina dei termini di impugnazione degli atti tributari.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per dare atto del regime del contributo unificato in caso di soccombenza della parte ammessa a prenotazione a debito.
Massime di principio
- Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando consista in una svista sul fatto probatorio in sé, non integra di regola un vizio di legittimità deducibile con il ricorso per cassazione, ma trova il proprio rimedio nella revocazione per errore di fatto, se ne ricorrono i presupposti.
- La Corte di cassazione non può essere trasformata in un terzo grado di merito: è inammissibile la censura che miri soltanto a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e una diversa ricostruzione dei fatti accertati dal giudice di merito.
- La notifica eseguita secondo il rito degli irreperibili assoluti richiede il previo svolgimento di effettive ricerche nel luogo dell'ultima residenza nota e la puntuale attestazione di tali ricerche da parte dell'ufficiale notificante; in mancanza, la notificazione non è rituale.
- Quando la sentenza di merito fonda il decisum su una ratio autonoma e sufficiente non specificamente censurata, la doglianza che attacchi solo una diversa ratio o un presupposto logico ulteriore non può condurre all'accoglimento del ricorso.
- Nel processo tributario, la deduzione di tardività dell'impugnazione degli atti prodromici presuppone logicamente la loro valida notificazione: se tale presupposto non è utilmente superato in cassazione, la censura sulla tardività resta infondata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18395/2025 del 07/07/2025
- ordinanza_civile · 7 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18399/2025 del 07/07/2025
- ordinanza_civile · 7 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18401/2025 del 07/07/2025
- ordinanza_civile · 7 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18402/2025 del 07/07/2025
- ordinanza_civile · 7 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18405/2025 del 07/07/2025
- ordinanza_civile · 7 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18406/2025 del 07/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →