Cassazione Civile, Ordinanza n. 27259/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per gli anni 2010 e 2011 nei confronti di un'associazione calcistica dilettantistica e del suo presidente pro tempore, con disconoscimento dei benefici fiscali previsti dalla L. n. 398/1991 e conseguente recupero di IRES, IRAP e IVA, oltre accessori. In sede di merito, la CTP aveva accolto il ricorso dei contribuenti; la CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia, ritenendo da un lato non provata la responsabilità solidale del presidente ex art. 38 c.c. per il solo fatto del limitato periodo di carica, dall'altro non adeguatamente motivati e provati i fatti posti a base del diniego dell'agevolazione. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: primo, violazione dell'art. 38 c.c. in relazione alla responsabilità tributaria del soggetto che ha agito per l'associazione non riconosciuta, sostenendo che la responsabilità dipende dal ruolo e dal periodo in cui maturano le obbligazioni e che la CTR aveva indebitamente richiesto la prova dell'imputabilità soggettiva delle irregolarità al presidente; secondo, nullità della sentenza per motivazione apparente o perplessa ex artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992, per aver rigettato l'appello senza spiegare le ragioni del mancato riconoscimento dei presupposti per l'agevolazione fiscale; terzo, in subordine, violazione delle norme fiscali che regolano l'agevolazione ex L. n. 398/1991 e dell'art. 2697 c.c. sulla ripartizione dell'onere della prova.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, perché il ricorso richiamava documenti senza indicare dove fossero stati prodotti e dove si trovassero nel fascicolo, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la sentenza della CTR era nulla per motivazione apparente: la commissione si era limitata ad affermare che l'Ufficio non aveva adeguatamente motivato e provato i fatti costitutivi del diniego dell'agevolazione, senza offrire alcuna argomentazione che rendesse comprensibile il percorso logico-giuridico seguito. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla CTR della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, per un nuovo esame dell'appello dell'Agenzia sulla sussistenza dei presupposti per fruire dell'agevolazione fiscale e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Nel ricorso si richiama la responsabilità di chi ha agito in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta, in ambito tributario, collegandola al ruolo rivestito e al periodo in cui maturano le obbligazioni dell'ente.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile se, nel dedurre documenti a sostegno del motivo, non si indicano specificamente la loro produzione processuale e la loro attuale collocazione nel fascicolo.
La sentenza è nulla se la motivazione è solo apparente, perplessa o priva di reale supporto argomentativo.
Nel processo tributario la decisione deve contenere una motivazione effettiva e intelligibile.
art. 148, comma 8, lett. e), TUIR
Norma richiamata dal ricorrente in relazione ai presupposti delle agevolazioni fiscali; il relativo motivo è rimasto assorbito.
art. 25, comma 3, L. n. 398/1991
Norma richiamata dal ricorrente in relazione ai presupposti delle agevolazioni fiscali per le associazioni; il relativo motivo è rimasto assorbito.
Richiamato in tema di ripartizione dell'onere della prova sui presupposti del beneficio fiscale.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione fondato su documenti è necessario rispettare l'onere di specifica indicazione ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., indicando dove i documenti siano stati prodotti e la loro localizzazione nel fascicolo; in difetto, il motivo è inammissibile.
- In tema di ricorso per cassazione, la censura di motivazione apparente è fondata quando la sentenza impugnata si limiti a enunciare la conclusione senza esporre un percorso argomentativo che consenta di comprendere la ratio decidendi.
- Nel processo tributario la sentenza deve dare conto in modo intelligibile delle ragioni per cui ritiene assolto o non assolto l'onere probatorio sui presupposti dell'agevolazione fiscale; una mera affermazione apodittica non è sufficiente.
- Quando un motivo viene accolto perché la decisione impugnata è nulla per difetto di motivazione, le ulteriori censure che investono la medesima questione possono restare assorbite nel rinvio.
- La responsabilità tributaria del soggetto che ha agito per un'associazione non riconosciuta viene inquadrata in relazione al ruolo concretamente rivestito e al periodo in cui si collocano i presupposti dell'obbligazione, ma la deduzione del motivo in cassazione deve essere supportata da puntuale localizzazione degli atti richiamati.
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