Cassazione Civile, Ordinanza n. 33272/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'istanza di rimborso presentata da una società per l'IRPEG versata in eccesso per mancata deduzione dell'IRAP relativa alle spese per il personale dipendente, con riferimento all'anno d'imposta 2003. La società aveva inizialmente chiesto il rimborso integrale, poi in via subordinata la deduzione forfettaria del 10% prevista dalla normativa sopravvenuta; successivamente aveva invocato anche la disciplina introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 201/2011, sostenendo che essa consentisse retroattivamente la deduzione dell'IRAP riferibile al costo del personale e quindi un rimborso pari a euro 51.666,00. L'Amministrazione finanziaria ha impugnato la decisione di merito deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1-quater, del D.L. n. 201/2011, dell'art. 6 del D.L. n. 185/2008 e dell'art. 12 preleggi, sostenendo che la disciplina più favorevole del 2011 non si applica ai versamenti effettuati prima del 28 dicembre 2007, restando irrilevante che l'istanza di rimborso fosse stata già tempestivamente presentata in precedenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia nei limiti indicati in motivazione. Ha affermato che la disciplina introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 201/2011 opera solo per i periodi d'imposta per i quali, alla data di entrata in vigore della norma, non fosse ancora decorso il termine decadenziale di 48 mesi previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973. Ha quindi censurato la CTR per avere riconosciuto la deduzione integrale senza verificare, in via subordinata, l'eventuale spettanza della sola deduzione forfettaria del 10% prevista dall'art. 6 del D.L. n. 185/2008. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al giudice di merito per accertare in concreto se e in quale misura spettasse la deducibilità parziale dell'IRAP dall'imponibile IRPEG per il periodo d'imposta in contestazione.
Norme richiamate
art. 2, comma 1-quater, D.L. n. 201/2011
La deducibilità introdotta dalla norma non si estende ai periodi d'imposta per i quali, alla data di entrata in vigore, era già spirato il termine decadenziale per il rimborso; opera solo entro il limite dei periodi ancora azionabili.
Resta applicabile, per i periodi coperti da tempestiva istanza di rimborso, la deduzione forfettaria fino al 10% dell'IRAP riferita a interessi e spese per il personale.
art. 12 delle Preleggi
Richiamato quale parametro di interpretazione sistematica/temporale delle norme sopravvenute, senza che ne derivi un'estensione retroattiva oltre i limiti posti dalla disciplina speciale.
art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973
Il termine di quarantotto mesi per richiedere il rimborso ha natura decadenziale e delimita l'ambito di applicazione della disciplina sopravvenuta in materia di deducibilità dell'IRAP.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Richiamato quanto alla memoria depositata dalla controricorrente nel procedimento in camera di consiglio.
Massime di principio
- In tema di rimborso di imposte dirette versate per mancata deduzione dell'IRAP, la disciplina sopravvenuta più favorevole si applica solo ai periodi d'imposta per i quali, alla data di entrata in vigore della norma, sia ancora pendente il termine decadenziale per chiedere il rimborso.
- La presentazione tempestiva dell'istanza di rimborso entro il termine di decadenza consente di mantenere la tutela prevista dalla disciplina vigente ratione temporis, ma non comporta l'automatica estensione di successive e più ampie agevolazioni normative ai periodi ormai preclusi.
- L'istanza telematica introdotta dalla normativa speciale ha funzione meramente comunicativa e di quantificazione del rimborso, non costitutiva del diritto quando la domanda sia già stata validamente proposta nei termini.
- Il giudice di merito, quando esamina domande di rimborso fondate su discipline sopravvenute, deve verificare separatamente l'eventuale spettanza del rimborso integrale e, in subordine, della misura forfettaria eventualmente prevista dalla legge speciale, procedendo agli accertamenti in fatto necessari per la quantificazione.
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