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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25010/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario riscossione)

La controversia

I contribuenti hanno impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva respinto il loro appello contro il rigetto, in primo grado, dell'opposizione avverso un avviso di iscrizione ipotecaria su immobili conferiti in fondo patrimoniale. Con il primo motivo hanno denunciato violazione di legge, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto aggredibili i beni del fondo sulla base della sola connessione degli oneri fiscali con l'attività svolta e le esigenze familiari. Con il secondo motivo hanno dedotto omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che il giudice di merito non avesse considerato gli estratti di ruolo prodotti, dai quali avrebbero desunto l'estraneità dei debiti tributari ai bisogni della famiglia, poiché relativi a crediti per iscrizione CCIAA, INAIL, IVA, IRAP e IRPEF non versati.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della CTR perché, in tema di fondo patrimoniale e riscossione coattiva, l'iscrizione ipotecaria è ammissibile sui beni del fondo alle condizioni dell'art. 170 c.c., e incombe sul debitore opponente provare non solo la regolare costituzione e opponibilità del fondo, ma anche che il debito sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e che il creditore ne fosse consapevole. Nel caso concreto i ricorrenti non avevano indicato i fatti generatori delle obbligazioni tributarie né dimostrato l'estraneità dei debiti alle esigenze familiari. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché i documenti non erano stati trascritti né allegati, e comunque gli estratti di ruolo avrebbero provato solo la natura tributaria dei debiti, non la loro estraneità ai bisogni familiari. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 170 c.c.

    L'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale è ammessa solo per debiti contratti per i bisogni della famiglia o quando il creditore ignorava l'estraneità del debito a tali bisogni; il criterio rilevante è il rapporto tra fatto generatore dell'obbligazione e bisogni familiari, non la mera natura tributaria del debito.

  • art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973

    L'iscrizione ipotecaria nella riscossione coattiva è ritenuta ammissibile anche sui beni del fondo patrimoniale, se ricorrono le condizioni poste dall'art. 170 c.c.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non viene specificamente trascritto e allegato il contenuto dei documenti asseritamente decisivi, e se il fatto indicato non è effettivamente decisivo ai fini della controversia.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di specificità; la mancata trascrizione del contenuto dei documenti rilevanti preclude il controllo di legittimità.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In tema di fondo patrimoniale, la tutela dei beni conferiti non dipende dalla natura del debito ma dalla relazione tra il fatto generatore dell'obbligazione e i bisogni della famiglia.
  • Il debitore che intenda opporre l'impignorabilità o l'inagredibilità dei beni del fondo deve provare sia la regolare costituzione e opponibilità del vincolo, sia l'estraneità del debito ai bisogni familiari, oltre alla conoscenza di tale estraneità da parte del creditore.
  • Un debito tributario può essere aggredito sui beni del fondo patrimoniale se risulta strumentale ai bisogni della famiglia o al potenziamento della capacità lavorativa del coniuge; non è sufficiente invocare la sola origine fiscale o imprenditoriale del debito.
  • Nel ricorso per cassazione il motivo fondato su omesso esame di documenti è inammissibile se il contenuto dei documenti non è riportato specificamente nel ricorso e non è messa la Corte in condizione di valutarne la decisività.
  • L'estratto di ruolo, di per sé, può dimostrare la natura del credito, ma non basta a provare che l'obbligazione sia estranea ai bisogni della famiglia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniProveProprietà
RamiTributiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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