Cassazione Civile, Ordinanza n. 23917/2022 del 02/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della lavoratrice, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva rigettato le domande di illegittimità del licenziamento e di inadempimento agli accordi sindacali e conciliativi. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato a una lavoratrice assunta a tempo indeterminato da una cooperativa operante in un servizio assistenziale, dopo la perdita dell'appalto di gestione della struttura. In seguito alla disdetta dell'appalto, la cooperativa aveva avviato trattative sindacali e la lavoratrice aveva sottoscritto e ratificato un verbale di accordo del 7 novembre 2013, poi confermato con conciliazione in sede amministrativa il 28 novembre 2013, con espressa rinuncia all'impugnazione del licenziamento e previsione di una graduatoria/prelazione per future assunzioni. Successivamente la cooperativa le aveva offerto un contratto a tempo determinato in esecuzione degli accordi. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda di nullità o illegittimità del licenziamento e le richieste conseguenti, ritenendo: inammissibile la nuova domanda di violazione dell'art. 24 L. 223/1991 perché proposta solo nelle note finali; non applicabile l'art. 18 St. lav. per mancata impugnazione della delibera di esclusione della socia; tardiva e comunque inefficace l'impugnazione del licenziamento; infondata, per difetto di prova, la doglianza di inadempimento agli accordi di novembre 2013. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva due motivi: 1) violazione dell'art. 2 L. 142/2001, sostenendo che la tutela reintegratoria dell'art. 18 St. lav. non potesse essere esclusa perché l'esclusione da socia sarebbe stata conseguenza del licenziamento e non di ragioni societarie autonome, con conseguente erronea declaratoria di inammissibilità della nuova domanda e illegittimo spostamento dal rito Fornero al rito ordinario; 2) violazione degli artt. 1976, 1453 e 1455 c.c., lamentando l'inadempimento della cooperativa agli accordi transattivi del novembre 2013 e chiedendo la risoluzione per grave inadempimento e il risarcimento, assumendo anche la nullità del contratto a termine successivo perché privo di causa e contrario agli accordi. La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili: il primo perché non coglieva la ratio decidendi, non censurando realmente le modalità di proposizione della domanda nuova e comunque perché, in assenza di impugnazione della delibera di esclusione, la tutela reintegratoria dell'art. 18 e il rito Fornero non erano applicabili; il secondo perché la censura investiva la ricostruzione della fattispecie concreta e della valutazione delle prove, non un errore di interpretazione della norma, e non denunciava un omesso esame di un fatto storico decisivo. Il ricorso è stato quindi rigettato in limine per inammissibilità, con condanna della ricorrente alle spese.
Norme richiamate
La censura era inammissibile perché la domanda fondata su tale norma era stata introdotta solo nelle note finali e quindi come domanda nuova non consentita, senza una corretta contestazione della ratio decidendi.
Per il socio lavoratore la tutela reintegratoria ex art. 18 St. lav. è esclusa quando cessa anche il rapporto associativo; in mancanza di impugnazione della delibera di esclusione, non è esperibile la reintegrazione né il rito Fornero.
Non è applicabile quando, per effetto della definitiva cessazione del rapporto associativo non impugnata, venga meno il presupposto della tutela reintegratoria.
I verbali di accordo e conciliazione non risultano impugnati nel termine di legge, con conseguente stabilità delle rinunce e transazioni ivi contenute.
Il ricorso introduttivo era stato proposto con rito ordinario del lavoro; la ricorrente non ha dimostrato quale concreto pregiudizio derivasse dalla mancata applicazione del rito Fornero.
Le modificazioni della domanda consentite nel processo del lavoro devono restare entro i limiti dell'emendatio libelli e non possono introdurre una mutatio con nuovi presupposti di fatto e diverso thema decidendum.
Il riferimento al rito Fornero è irrilevante se, per la struttura della controversia, non è applicabile la tutela reale dell'art. 18.
Il rito Fornero presuppone l'applicazione dell'art. 18 St. lav.; se tale presupposto manca, non opera la disciplina speciale.
La censura sulla transazione è stata ritenuta inammissibile perché mirava a contestare l'accertamento in fatto dell'adempimento o meno degli accordi, non l'interpretazione della norma.
La domanda di risoluzione per inadempimento presuppone la deduzione e prova di un effettivo grave inadempimento; la doglianza è stata respinta perché in sostanza rivolta contro la ricostruzione fattuale della Corte territoriale.
Il grave inadempimento non è stato ritenuto dimostrato, poiché la cooperativa aveva comunque offerto un nuovo rapporto a termine in esecuzione degli accordi e non risultavano violazioni della prelazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo per violazione di legge è configurabile solo se si denuncia un'erronea ricognizione della fattispecie astratta; qui, invece, la censura riguardava la ricostruzione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Le doglianze sulla ricostruzione della vicenda concreta dovevano essere prospettate, semmai, come omesso esame di un fatto storico decisivo; nella specie ciò non è avvenuto.
Le memorie depositate in prossimità della decisione non possono introdurre nuove censure o ampliare i motivi di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Sussistendo l'inammissibilità del ricorso, la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel rapporto del socio lavoratore di cooperativa, la mancata impugnazione della delibera di esclusione può precludere la tutela reintegratoria prevista per i licenziamenti, con conseguente inapplicabilità del rito speciale che presuppone tale tutela.
- La proposizione di una domanda nuova solo nelle note finali integra una mutatio libelli non consentita quando introduce presupposti di fatto diversi e altera il thema decidendum; è invece ammessa solo una mera emendatio che lasci invariato l'oggetto sostanziale della controversia.
- In cassazione, la violazione di legge è deducibile solo quando sia denunciata un'erronea interpretazione della norma astratta; se la censura investe la ricostruzione della fattispecie concreta o la valutazione delle prove, essa è inammissibile come motivo di diritto e va eventualmente ricondotta al vizio motivazionale nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
- Per contestare l'adempimento di accordi transattivi o conciliativi occorre una specifica allegazione e prova dell'inadempimento e del pregiudizio, non essendo sufficiente una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- Le memorie depositate nel giudizio di legittimità non possono ampliare il perimetro dei motivi di ricorso né introdurre questioni nuove.
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