Cassazione Civile, Ordinanza n. 06064/2024 del 06/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2013 con cui erano stati recuperati a tassazione maggiori IRES, IRAP e IVA per il disconoscimento di fatture di acquisto ritenute soggettivamente inesistenti, oltre che per il rilievo di alcuni costi asseritamente non inerenti. L'Ufficio fondava l'accertamento su precedenti verifiche svolte nei confronti dei fornitori, qualificati come mere cartiere prive di organizzazione, e su un PVC redatto nei confronti della contribuente. In appello la CTR aveva ritenuto insussistente la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, sufficiente la motivazione per relationem dell'atto, e provata sia la fittizietà dei fornitori sia la consapevolezza della contribuente della frode IVA a monte, valorizzando la dinamica dei prezzi, l'acquisto di autoveicoli in esenzione IVA mediante false dichiarazioni di intento e la prossimità temporale tra acquisto e rivendita. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992; con il secondo motivo, violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., sostenendo l'insufficienza della prova dell'inesistenza soggettiva delle operazioni e la rilevanza della tracciabilità dei pagamenti e della contabilità regolare.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha respinto l'istanza di riunione con altri giudizi perché relativi a diversi periodi d'imposta e quindi autonomi, e ha ritenuto tempestivo il controricorso dell'Ufficio. Nel merito, ha giudicato infondato il primo motivo perché la sentenza d'appello superava ampiamente il minimo costituzionale della motivazione e aveva esaminato in modo compiuto tutte le censure; ha inoltre considerato inammissibile la parte del motivo che mirava a contestare la nullità della sentenza di primo grado, poiché la decisione di appello si sostituisce integralmente a quella di primo grado. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui mirava a rimettere in discussione l'apprezzamento del materiale probatorio e l'accertamento in fatto, riservati al giudice di merito; è stato inoltre ritenuto infondato quanto alla valorizzazione dei pagamenti tracciabili e della regolarità contabile, perché tali elementi non escludono la prova di operazioni soggettivamente inesistenti, che attiene a una frode commessa a monte della catena distributiva. La Corte ha quindi confermato la soccombenza della società, condannandola alle spese e dando atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso relativo alla nullità della sentenza e alla motivazione apparente.
Invocato come norma sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata ritenuta infondata.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro della dedotta nullità per motivazione apparente; la Corte ha ritenuto che la sentenza d'appello rispettasse il minimo costituzionale.
art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato come norma sulla motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha escluso il vizio lamentato.
Invocato per contestare il riparto dell'onere della prova; la censura è stata ritenuta in parte inammissibile e in parte infondata.
Richiamati per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che il motivo mirasse in realtà a sollecitare una diversa valutazione del merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente soccombente.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo quando il provvedimento sia privo di un reale percorso argomentativo o non consenta di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente una motivazione sintetica o non condivisa dalla parte.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione dell'onere della prova in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio e degli indizi, attività riservata al giudice di merito.
- Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, la regolarità formale dei pagamenti e della contabilità non è decisiva, perché l'oggetto della prova riguarda una frode posta in essere a monte della catena commerciale; assumono rilievo gli elementi indiziari idonei a dimostrare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del cessionario.
- La motivazione per relationem dell'avviso di accertamento è sufficiente se l'atto richiamato è conosciuto o conoscibile dal contribuente e consente la piena comprensione della pretesa impositiva.
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