Cassazione Penale, Sentenza n. 25756/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Nel procedimento esecutivo ex art. 671 c.p.p. una persona condannata con due diverse sentenze del Tribunale di Napoli chiedeva il riconoscimento della continuazione tra i reati già giudicati, con conseguente rideterminazione della pena. Il giudice dell'esecuzione accoglieva l'istanza, indicava come più gravi i reati della prima sentenza e applicava un aumento complessivo per i reati della seconda, giungendo a una pena finale più elevata. La ricorrente deduceva violazione di legge e vizio motivazionale: sosteneva che il giudice non avesse calcolato e motivato l'aumento di pena in relazione a ciascun reato satellite, limitandosi di fatto a un cumulo materiale; con motivi nuovi censurava inoltre il fatto che la pena-base fosse stata ricavata dalla pena complessiva inflitta nella prima sentenza, senza scindere le pene riferite ai plurimi reati. La Procura generale chiedeva l'annullamento con rinvio per nuovo esame.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, una volta riconosciuta in executivis la continuazione, il giudice dell'esecuzione deve procedere a uno scorporo delle singole pene, individuare la violazione più grave sulla base della pena concretamente irrogata e determinare, con autonoma motivazione, l'aumento di pena per ciascun reato satellite. Poiché il Tribunale di Napoli non aveva effettuato tale operazione, aveva omesso di individuare correttamente la violazione più grave e aveva applicato un aumento cumulativo, l'ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per un nuovo giudizio sulla determinazione della pena.
Norme richiamate
norma che consente il riconoscimento in sede esecutiva del vincolo della continuazione tra reati già oggetto di sentenze irrevocabili.
ai fini dell'individuazione della violazione più grave nel reato continuato in sede esecutiva, deve essere considerata la pena più grave concretamente inflitta dal giudice della cognizione, come risultante dal dispositivo.
richiamato in relazione alla disciplina del reato continuato e alla necessità di distinguere pena-base e aumenti per i reati satellite.
richiamato come parametro di motivazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
dedotto nei motivi nuovi quale vizio di violazione di legge.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
dedotto nel ricorso principale quale vizio di violazione di legge/motivazione.
artt. 44, lett. b), 83, 93, 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
norme penali sostanziali richiamate solo per identificare i reati oggetto delle due sentenze poste in continuazione.
norma richiamata solo per individuare uno dei reati oggetto delle sentenze in esecuzione.
Massime di principio
- Nel riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, il giudice deve prima scomporre le pene inflitte per ciascun reato oggetto delle sentenze irrevocabili, così da individuare correttamente la violazione più grave sulla base della pena concretamente irrogata.
- Una volta individuata la pena-base, l'aumento per i reati satellite deve essere determinato e motivato in modo distinto per ciascuna fattispecie, non essendo sufficiente un incremento unitario e indistinto.
- L'omessa scissione delle pene e l'applicazione di un aumento cumulativo integrano violazione dei criteri legali di determinazione della pena nel reato continuato e impongono l'annullamento dell'ordinanza con rinvio.
- La motivazione del provvedimento esecutivo deve consentire un controllo esterno dell'iter logico seguito nella selezione del reato più grave e nel calcolo degli aumenti di pena.
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