Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25596/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un sequestro preventivo, diretto e per equivalente, disposto per la somma di euro 1.310.641, qualificata come profitto di reati tributari contestati a un soggetto che, secondo l'ordinanza di merito, avrebbe gestito di fatto una società e avrebbe consentito compensazioni indebite mediante crediti IVA inesistenti. I reati contestati risultano essere quelli di cui agli artt. 110 c.p. e 10-quater, comma 2, d.lgs. 74/2000, relativi a tre capi di imputazione. In cassazione la difesa ha dedotto, con un primo motivo, violazione di legge sulla nozione di profitto: secondo il ricorrente il profitto del reato non coincide con l'importo dei crediti fittizi portati in compensazione, ma con il diverso importo dei debiti effettivamente estinti, cioè il risparmio di spesa; il Tribunale del riesame avrebbe quindi recepito acriticamente il calcolo della polizia giudiziaria e del pubblico ministero. Con il secondo motivo è stata dedotta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, assumendo che il giudice del riesame, pur richiamando il corretto principio sul profitto, lo avrebbe poi applicato a un dato fattuale errato e non avrebbe svolto un effettivo controllo critico sulla quantificazione del profitto e sul superamento della soglia di punibilità. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, sostenendo che il provvedimento impugnato aveva invece individuato il profitto nel concreto risparmio di spesa derivante dalla compensazione dei debiti d'imposta, distinto dall'ammontare del credito IVA fittizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, da un lato, che il secondo motivo fosse inammissibile perché, nel giudizio cautelare reale, il ricorso per cassazione ex art. 325 c.p.p. è ammesso solo per violazione di legge e non consente di denunciare la mera manifesta illogicità della motivazione, salvo che essa si traduca in una motivazione apparente o radicalmente mancante, evenienza esclusa nel caso concreto perché l'ordinanza del riesame aveva esaminato in modo approfondito fumus, periculum e criteri di determinazione del profitto. Dall'altro lato, ha giudicato manifestamente infondato il primo motivo, richiamando il consolidato principio secondo cui, in materia di reati tributari, il profitto ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente coincide con il risparmio di spesa o incremento patrimoniale concreto derivante dall'alterazione dell'obbligazione tributaria, e nel caso specifico tale profitto era correttamente individuato nei debiti d'imposta illecitamente compensati per oltre euro 1,3 milioni, somma ben superiore alla soglia di punibilità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.p.

    richiamato come base del riesame avverso il decreto di sequestro preventivo.

  • art. 325 c.p.p.

    il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge

    delimita il sindacato di legittimità sulle ordinanze cautelari reali, escludendo la censura di mera manifesta illogicità se non nei casi di motivazione apparente o radicalmente mancante.

  • art. 606 c.p.p.

    la manifesta illogicità della motivazione è denunciabile solo attraverso il motivo autonomo di cui alla lett. e), non nel perimetro della sola violazione di legge.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    impone l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la sua violazione è configurabile solo quando la motivazione sia del tutto inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito.

  • art. 12-bis d.lgs. 74/2000

    richiamato in relazione alla confisca del profitto del reato tributario, ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente.

  • art. 10-quater, comma 2, d.lgs. 74/2000

    norma incriminatrice per l'indebita compensazione contestata nei capi di imputazione.

  • art. 110 c.p.

    richiamato quale titolo di concorso di persone nei reati tributari contestati.

  • art. 616 c.p.p.

    consente la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio, il sindacato è limitato alla violazione di legge; non è deducibile la mera manifesta illogicità della motivazione, salvo che il vizio si traduca in motivazione apparente o radicalmente mancante.
  • La motivazione è apparente solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, oppure così scoordinata da rendere incomprensibile l'iter logico del giudice; se l'ordinanza esamina in modo effettivo fumus, periculum e criterio di quantificazione del profitto, il vizio non sussiste.
  • In materia di reati tributari, ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il profitto coincide con il risparmio di spesa o con l'incremento patrimoniale concreto derivante dall'indebita alterazione dell'obbligazione fiscale.
  • Nel caso di indebita compensazione, il profitto va individuato nei debiti d'imposta effettivamente compensati in modo illecito, non nell'astratto ammontare dei crediti fittizi utilizzati come base dell'operazione.
  • La censura sulla quantificazione del profitto deve essere specifica: non è sufficiente contestare in via generica il calcolo dell'accusa o della polizia giudiziaria senza indicare una diversa e alternativa ricostruzione dell'importo dei debiti illecitamente compensati.

Come è indicizzato

MaterieIndebita compensazioneSequestro preventivoImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiConfiscaInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.