Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25593/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova aveva rigettato la richiesta di revoca di un DASPO con prescrizioni emesso dal Questore, ritenendo che la difesa avesse sviluppato argomenti attinenti al merito dell'accusa ex art. 73 d.P.R. 309/1990, quindi rilevanti per il procedimento penale ma non per la misura di prevenzione amministrativa, e che non fossero mutati i presupposti che ne avevano giustificato l'applicazione. Il destinatario del DASPO ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione, lamentando che il GIP non avesse valutato il giudizio di pericolosità e avesse trascurato gli elementi difensivi sull'asserita assenza di offensività della condotta di detenzione: in particolare, la perquisizione era avvenuta nel suo esercizio commerciale di imprenditore di canapa industriale, la merce sequestrata avrebbe avuto THC inferiore allo 0,5% e non sarebbero emersi elementi idonei a desumerne la pericolosità. Secondo il ricorrente, non essendo stato commesso un reato previsto dal d.P.R. 309/1990, difetterebbe il presupposto per il DASPO c.d. fuori contesto. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che il ricorso per cassazione sia ammesso solo contro i provvedimenti di convalida del DASPO e non contro il diniego di revoca.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente costruita come vizio di motivazione, mirasse in sostanza a ottenere una nuova valutazione del provvedimento di convalida del DASPO, mai impugnato, mentre l'istanza di revoca o modifica deve fondarsi su elementi nuovi idonei a mutare il quadro di pericolosità già posto a base della convalida. Nel caso concreto, la difesa non aveva allegato elementi nuovi; inoltre, trattandosi di soggetto già destinatario di un precedente DASPO, il giudice non era tenuto a motivare sulla pericolosità concreta e attuale, essendo applicabile la presunzione prevista dall'art. 6, comma 5, legge n. 401/1989. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 6, commi 1 e 2, legge n. 401/1989

    disciplina il DASPO con prescrizioni e la fase della sua eventuale revoca o modifica; la misura è qualificata come misura di prevenzione amministrativa incidente sulla libertà personale.

  • art. 6, comma 4, legge n. 401/1989

    è richiamato dal Procuratore Generale per sostenere che il ricorso per cassazione è ammesso solo avverso i provvedimenti di convalida del DASPO, non contro il diniego di revoca.

  • art. 6, comma 5, legge n. 401/1989

    nei casi di soggetto già destinatario di DASPO opera una pericolosità presunta; il giudice deve valutare i fatti indicati dall'autorità di pubblica sicurezza ma non è tenuto a motivare sulla pericolosità concreta e attuale.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    richiamato come norma incriminatrice oggetto del procedimento penale evocato dalla difesa, distinta però dal presupposto del DASPO.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    il provvedimento del GIP sulla modifica o revoca del DASPO è impugnabile per violazione di legge.

  • art. 568, comma 2, cod. proc. pen.

    consente l'impugnazione del provvedimento del GIP nei limiti indicati dalla legge.

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    consente la trattazione camerale non partecipata, in luogo dell'udienza orale richiesta dalla difesa.

  • art. 13 Cost.

    l'obbligo di presentazione negli uffici di polizia, quale contenuto del DASPO, è ricondotto a una restrizione della libertà personale e rientra nell'ambito di tutela costituzionale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di inammissibilità del ricorso impone la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • La richiesta di revoca o modifica di un DASPO non può essere usata per rimettere in discussione la convalida già emessa e non impugnata: occorrono elementi nuovi, sopravvenuti o comunque diversi, idonei a incidere sul quadro di pericolosità posto a base della misura.
  • Quando il destinatario sia già stato colpito da un precedente DASPO, la pericolosità può essere considerata presunta nei termini previsti dalla legge; in tal caso il giudice deve verificare i fatti segnalati dall'autorità di pubblica sicurezza, ma non è tenuto a esplicitare una autonoma valutazione sulla pericolosità concreta e attuale.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se, sotto la veste del vizio motivazionale, si sollecita una rivalutazione del merito della convalida del DASPO o dei fatti presupposti, anziché denunciare una effettiva violazione di legge nel provvedimento di diniego di revoca.
  • Le misure di prevenzione che impongono obblighi di presentazione o comparizione presso uffici di polizia incidono sulla libertà personale e richiedono un controllo giurisdizionale, ma la fase successiva di revoca o modifica è limitata alla verifica della permanenza dei presupposti originari e dell'eventuale sopravvenienza di elementi nuovi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSorveglianza speciale
RamiProcesso penaleMisure di prevenzione
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.