Cassazione Penale, Sentenza n. 25729/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda l'omicidio di una persona poi fatta sparire, con contestazione anche di detenzione e porto illegale dell'arma usata per l'esecuzione. In primo grado due imputati erano stati condannati per omicidio e per il reato connesso in materia di armi, con aggravante mafiosa e connessione teleologica; in appello la Corte di Assise di Appello di Bari ha confermato la responsabilità per l'omicidio e per l'aggravante mafiosa, ma ha dichiarato estinto per prescrizione il solo reato di detenzione di arma comune da sparo, rideterminando la pena. I ricorsi per cassazione sono stati proposti da entrambi gli imputati. Il primo imputato ha articolato numerosi motivi, tutti centrati sulla pretesa inattendibilità dei collaboratori di giustizia, sulla dedotta natura de relato delle dichiarazioni, sulla mancanza di riscontri, sul travisamento della prova, sull'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., sulla mancata continuazione con il precedente giudicato associativo e sul diniego delle attenuanti generiche. Il secondo imputato ha dedotto, con tre motivi, il travisamento e la mancata considerazione di nuove dichiarazioni sopravvenute, l'erroneo diniego della continuazione e il diniego delle attenuanti generiche. La Cassazione ha ritenuto tutte le censure inammissibili, ribadendo i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione, la correttezza del metodo valutativo adottato in appello per le chiamate in correità e la coerenza della motivazione sul punto; ha inoltre confermato che la continuazione non è automatica rispetto ai reati-fine se questi non erano programmati sin dall'origine del vincolo associativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi lasciato ferma la sentenza di appello che, rispetto alla decisione di primo grado, aveva prosciolto gli imputati dal solo reato di detenzione di arma comune da sparo perché estinto per prescrizione, con rideterminazione della pena in anni diciannove e mesi sei di reclusione ciascuno, confermando per il resto la condanna per l'omicidio e l'aggravante mafiosa. Ai ricorrenti sono state poste a carico le spese processuali, la sanzione in favore della Cassa delle ammende e la rifusione delle spese della parte civile Regione Puglia.
Norme richiamate
art. 533 c.p.p.
La responsabilità penale deve essere affermata al di là di ogni ragionevole dubbio, secondo un giudizio di completezza e persuasività della motivazione.
art. 192 c.p.p.
Le dichiarazioni dei collaboratori e le chiamate in correità devono essere vagliate secondo criteri di attendibilità soggettiva e di riscontro esterno; è necessario evitare letture parcellizzate e circolarità probatorie.
art. 606 c.p.p.
I motivi di ricorso che sollecitano una nuova valutazione del fatto e delle prove sono inammissibili in cassazione.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
art. 391-bis c.p.p.
Richiamato dalla difesa per le investigazioni difensive, senza che la Corte ne ricavasse un principio decisivo autonomo.
art. 195 c.p.p.
Invocato dalla difesa in relazione alle dichiarazioni de relato; la Corte ha escluso la violazione perché il compendio era fondato su fonti dichiarative valutate nella loro autonomia e con riscontri.
art. 81 c.p.
La continuazione con il reato associativo richiede che il reato-fine fosse programmato sin dall'origine o comunque al momento dell'adesione al sodalizio, non essendo sufficiente la mera appartenenza al gruppo.
art. 416-bis.1 c.p.
L'aggravante della finalità mafiosa è stata ritenuta configurabile in relazione all'omicidio e al reato connesso in materia di armi, perché il fatto si inseriva nelle dinamiche di contrapposizione tra gruppi criminali e mirava ad agevolare il contesto mafioso.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto legittimo e adeguatamente motivato in ragione della gravità del fatto e della personalità degli imputati.
art. 2 L. 895/1967
Richiamato come norma incriminatrice per la detenzione di arma comune da sparo contestata al capo 3.
art. 7 L. 895/1967
Richiamato insieme all'art. 2 L. 895/1967 per il reato relativo all'arma contestato al capo 3.
art. 173 disp. att. c.p.p.
La Corte richiama la norma per sintetizzare i motivi di ricorso solo nei limiti necessari alla motivazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova rivalutazione del compendio probatorio: la Cassazione controlla la tenuta logica e giuridica della motivazione, non sostituisce la propria lettura a quella del giudice di merito.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono fondare la condanna solo se sono previamente vagliate quanto a credibilità soggettiva e trovano riscontri esterni autonomi; i riscontri possono essere anche indiretti, purché specifici, pertinenti e non meramente congetturali.
- Quando più fonti dichiarative provengono da soggetti autonomi e convergono sul nucleo essenziale del fatto, la loro pluralità rafforza la prova, ma il giudice deve escludere circolarità informative e concertazioni preventive.
- La valutazione di attendibilità può essere frazionata solo se le eventuali smentite riguardano segmenti marginali o episodi storici autonomi; se la parte smentita incide sul nucleo logico del racconto, la tenuta complessiva della chiamata viene meno.
- L'aggravante della finalità mafiosa richiede che il fatto sia oggettivamente idoneo ad agevolare il sodalizio o la sua attività e che la finalità agevolatrice sia desumibile dal contesto concreto, non essendo sufficiente un richiamo astratto al contesto mafioso.
- La continuazione tra reato associativo e reati-fine non opera automaticamente: è necessario accertare che il reato-fine fosse già programmato in modo sufficientemente specifico al momento dell'adesione al sodalizio o della sua costituzione.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizzi elementi concreti di gravità del fatto e della personalità dell'imputato, purché la motivazione sia congrua e non apparente.
- La censura di travisamento della prova è ammissibile solo se il ricorrente indica un errore percettivo decisivo su un dato dotato di autonoma forza dimostrativa; non basta prospettare una lettura alternativa più favorevole.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese e alla sanzione in favore della Cassa delle ammende consegue di diritto, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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