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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25588/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello aveva confermato la condanna dell’imputato, quale legale rappresentante di una società, per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, rideterminando soltanto la pena. Il fatto contestato consisteva nell’aver indicato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2014 elementi passivi fittizi, avvalendosi di 12 fatture emesse da altra società, formalmente riferite a un contratto di appalto di servizi, ma ritenute in realtà collegate a una somministrazione irregolare di manodopera schermata da un negozio apparente. Nel ricorso per cassazione l’imputato deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 192 c.p.p., sostenendo che la prova della simulazione del contratto di appalto non fosse stata adeguatamente acquisita e che non fossero stati svolti sufficienti accertamenti, specie mediante l’audizione di un maggior numero di lavoratori; 2) violazione di legge e motivazione illogica, affermando che l’operazione economica fosse lecita e riconducibile all’abuso del diritto, in quanto reale, non fraudolenta e produttiva di effetti economici anche extrafiscali, con richiamo all’art. 10-bis l. 212/2000; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla pena, sia per un supposto errore nel calcolo della pena base sia per mancata adeguata motivazione ai sensi dell’art. 133 c.p., anche in considerazione dell’incensuratezza e della condotta collaborativa dell’imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Ha ritenuto corretta la qualificazione delle fatture come relative a operazioni inesistenti anche quando il negozio giuridico apparente (appalto di servizi) nasconda una diversa realtà sostanziale (somministrazione irregolare di manodopera), trattandosi di simulazione relativa e di operazione giuridicamente inesistente ai fini del d.lgs. 74/2000. Ha inoltre escluso la configurabilità dell’abuso del diritto, poiché esso opera solo in via residuale e non quando la condotta integri una diretta violazione di norme tributarie con connotati fraudolenti o simulatori. Quanto alla pena, ha ritenuto corretta la rideterminazione effettuata in appello, spiegando che il giudice di primo grado aveva applicato una pena base di anni due di reclusione ridotta di un terzo per le attenuanti generiche, mentre la Corte territoriale aveva legittimamente operato su una diversa pena base e applicato la stessa percentuale di riduzione, pervenendo a un anno di reclusione. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 74/2000

    La dichiarazione fraudolenta può integrare il reato anche quando le fatture si riferiscano a operazioni solo apparentemente reali, perché lo schermo negoziale può occultare una diversa e illecita realtà sostanziale.

  • art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 74/2000

    Sono operazioni inesistenti non solo quelle materialmente inesistenti, ma anche quelle giuridicamente inesistenti o con qualificazione giuridica diversa da quella effettiva.

  • art. 10-bis l. 27 luglio 2000, n. 212

    L’abuso del diritto ha applicazione solo residuale e non è configurabile quando la condotta integri una violazione diretta della normativa tributaria con profili fraudolenti o simulatori.

  • art. 192 c.p.p.

    La critica alla valutazione probatoria è infondata quando la sentenza di merito abbia svolto una ricostruzione completa e logicamente coerente, fondata su più fonti di prova.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena è legittima se il giudice esplicita i criteri seguiti e applica correttamente la riduzione per attenuanti generiche rispetto alla pena base individuata.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in assenza di causa non colposa dell’inammissibilità.

Massime di principio

  • Integra il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti l’utilizzo di fatture formalmente riferite a un appalto di servizi quando il rapporto reale sia una somministrazione irregolare di manodopera, poiché il negozio apparente non coincide con l’operazione effettivamente posta in essere.
  • Le operazioni sono "inesistenti" ai fini dei reati tributari anche quando l’inesistenza è giuridica e deriva dalla simulazione relativa o da una qualificazione negoziale solo apparente, non essendo necessario che manchi del tutto qualsiasi attività materiale.
  • L’abuso del diritto non può essere invocato per neutralizzare una condotta che realizzi direttamente una fattispecie penale tributaria connotata da artificio, simulazione o documentazione falsa; in tali casi prevale la disciplina sanzionatoria specifica del reato.
  • La censura sulla motivazione in materia di prova è inammissibile o infondata quando la decisione di merito abbia fondato il proprio convincimento su un compendio istruttorio coerente e completo, senza contraddizioni manifeste o illogicità evidenti.
  • La rideterminazione della pena è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia correttamente applicato i criteri dell’art. 133 c.p. e la stessa percentuale di diminuzione per le attenuanti generiche rispetto a una pena base individuata in modo non illogico.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione fraudolentaImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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