Cassazione Penale, Sentenza n. 25788/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (detenuta)
La controversia
La vicenda riguarda una detenuta condannata per omicidio, associazione di tipo mafioso e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, già sottoposta da circa diciotto anni al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen. Il Ministro della giustizia aveva prorogato tale regime con decreto del 30 aprile 2024; il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 27 novembre 2025, aveva respinto il reclamo proposto contro la proroga, ritenendo il decreto motivato e fondato sulla persistenza del pericolo di collegamenti con la criminalità organizzata. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva violazione ed erronea applicazione dell'art. 41-bis ord. pen., sostenendo che la motivazione dell'ordinanza fosse solo apparente e generica, perché non avrebbe considerato elementi decisivi quali la lunga durata della sottoposizione al regime, l'assenza di tentativi di riprendere contatti con l'esterno, l'atteggiamento mite e il rispetto costante delle prescrizioni; si contestava inoltre che il provvedimento avesse valorizzato soltanto il ruolo associativo originario e l'operatività del clan, senza una concreta verifica dell'attualità del pericolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, nei provvedimenti di proroga del regime ex art. 41-bis ord. pen., la motivazione debba dare conto in modo autonomo e concreto dell'attuale persistenza del pericolo di collegamenti con l'associazione criminale e non possa risolversi in formule astratte, stereotipate o nella mera riproduzione della biografia criminale del condannato. Nel caso concreto il Tribunale di sorveglianza non si è confrontato con dati rilevanti come il lungo periodo già trascorso in regime differenziato e le relazioni comportamentali dell'istituto penitenziario, limitandosi a considerazioni generiche sull'esistenza del clan e sul ruolo passato della detenuta. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Norme richiamate
art. 41-bis ord. pen.
comma 2-sexies; comma 2-bis
Il ricorso per cassazione contro i provvedimenti del tribunale di sorveglianza in materia di regime differenziato è ammesso solo per violazione di legge; nella proroga del regime la valutazione deve riguardare l'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'organizzazione criminale, con motivazione autonoma e concreta sulla persistenza del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.
artt. 666 e 678 c.p.p.
Norme processuali richiamate nel procedimento di reclamo dinanzi al tribunale di sorveglianza.
art. 41-bis, comma 2-sexies ord. pen.
Delimita il sindacato di legittimità al vizio di violazione di legge.
art. 41-bis, comma 2-bis ord. pen.
Indica in modo non esaustivo i parametri da considerare nella valutazione della proroga del regime differenziato, con apprezzamento complessivo delle condizioni di pericolo.
Massime di principio
- Nel regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., la proroga richiede una motivazione autonoma e specifica sulla perdurante attualità del pericolo di contatti con la criminalità organizzata; non è sufficiente il richiamo alla pericolosità originaria o alla mera operatività del sodalizio.
- La motivazione del provvedimento non può ridursi a formule astratte o stereotipate né alla sola "biografia delinquenziale" del condannato: occorrono dati fattuali concreti e attuali che sorreggano la prognosi di mantenimento dei collegamenti illeciti.
- Nel giudizio di legittimità contro i provvedimenti in materia di 41-bis, il vizio di violazione di legge comprende solo le motivazioni del tutto mancanti o meramente apparenti, mentre l'omessa risposta a specifiche deduzioni difensive integra, di regola, un vizio di motivazione rilevabile nei limiti consentiti.
- Il tribunale di sorveglianza, quale giudice di merito, deve valutare criticamente le fonti poste a base del decreto ministeriale e confrontarsi con gli elementi difensivi e con la documentazione penitenziaria rilevante, specie quando il regime differenziato è stato già applicato per un lungo periodo.
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