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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31311/2022 del 24/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Numerosi medici, dopo aver conseguito diplomi di specializzazione post lauream presso atenei italiani negli anni compresi tra il 2002 e il 2007, hanno convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri sostenendo di aver percepito soltanto la borsa di studio annua prevista dalla disciplina previgente e di non aver ricevuto la maggiore remunerazione, né il corrispondente trattamento previdenziale, asseritamente dovuti in forza del d.lgs. n. 368 del 1999 e delle direttive europee in materia di adeguata remunerazione dei medici specializzandi. In via principale chiedevano l'accertamento del diritto a un'adeguata remunerazione e alla copertura previdenziale per il periodo di formazione, con condanna al pagamento delle somme dovute; in via alternativa, chiedevano il risarcimento del danno per il mancato tempestivo recepimento delle direttive comunitarie. La Corte d'appello aveva rigettato le domande; con il ricorso per cassazione i medici hanno articolato quattro motivi: (1) errata applicazione della disciplina comunitaria e illegittima giustificazione dell'inadempimento dello Stato; (2) disparità di trattamento e irragionevolezza per il diverso trattamento economico tra chi avrebbe dovuto percepire l'aumento dal 1999 e chi lo ha ricevuto successivamente; (3) insufficiente motivazione sulla scelta di posticipare al 2007 il nuovo trattamento economico; (4) violazione dell'art. 117 Cost., delle direttive CEE richiamate e dell'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, per avere ritenuto legittima la discrezionalità del legislatore e la non retroattività del nuovo regime anche sul piano previdenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e quattro i motivi. Ha affermato che il nuovo regime economico previsto dal d.lgs. n. 368 del 1999 si applica solo ai medici iscritti dall'anno accademico 2006/2007, in forza del differimento legislativo, e che per gli iscritti negli anni precedenti continua ad applicarsi la disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991. Ha ribadito che la direttiva europea non fissa un parametro numerico di "adeguata remunerazione", ma lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità, e che l'obbligo europeo era già stato adempiuto con la normativa del 1991. Ha escluso sia l'illegittimità costituzionale o eurounitaria del differimento temporale, sia la sussistenza di una disparità di trattamento costituzionalmente rilevante, sia la configurabilità di un obbligo di copertura previdenziale ulteriore rispetto a quello previsto dal nuovo regime. Conseguentemente ha rigettato il ricorso, condannando i ricorrenti alle spese e dando atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per dedurre violazioni di legge, ma le censure sono state ritenute infondate

  • art. 380-bis c.p.c.

    indicato quale base della trattazione in camera di consiglio

  • art. 332 c.p.c.

    applicato per escludere la necessità di notificare l'impugnazione ai litisconsorti facoltativi non evocati

  • art. 117 Cost.

    invocato dai ricorrenti per denunciare il contrasto con le direttive europee, ma la Corte ha escluso la violazione

  • art. 39 d.lgs. n. 368 del 1999

    richiamato per sostenere l'applicabilità del nuovo trattamento economico; la Corte ha ribadito che si applica solo dall'anno accademico 2006/2007

  • artt. 37-42 d.lgs. n. 368 del 1999

    le nuove disposizioni sono state ritenute efficaci solo dal 2006/2007 per effetto del differimento legislativo

  • art. 41 d.lgs. n. 368 del 1999

    richiamato in relazione al profilo previdenziale, ritenuto non imposto dalla normativa europea come componente necessaria della remunerazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • legge n. 266 del 2005, art. 1, comma 300

    individuata come norma che differisce l'applicazione delle nuove disposizioni al 2006/2007

  • d.lgs. n. 257 del 1991, art. 6

    ritenuto sufficiente ad adempiere l'obbligo di prevedere una adeguata remunerazione per gli specializzandi

  • legge n. 428 del 1990

    richiamata come parte del quadro normativo di recepimento delle direttive comunitarie

  • legge n. 449 del 1997, art. 32, comma 12

    richiamata per escludere l'adeguamento triennale della borsa per il periodo considerato

  • legge n. 289 del 2002, art. 36, comma 1

    richiamata per escludere l'adeguamento triennale della borsa per il periodo considerato

Massime di principio

  • Quando la normativa europea non definisce il contenuto numerico della "adeguata remunerazione", spetta allo Stato membro determinare la misura del compenso entro un margine di discrezionalità, purché non irrisoria e coerente con il quadro europeo.
  • Il differimento legislativo dell'efficacia di un nuovo regime economico non implica, di per sé, violazione del principio di eguaglianza se la disciplina precedente resta idonea a soddisfare gli obblighi sovranazionali e se il legislatore interviene diversamente su situazioni successive nel tempo.
  • Il nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione e il relativo contratto di formazione specialistica non si applicano retroattivamente agli iscritti ai corsi anteriori alla data di efficacia stabilita dalla legge, i quali restano soggetti alla disciplina previgente sia sotto il profilo ordinamentale sia economico.
  • L'introduzione di un trattamento economico più favorevole per i medici specializzandi iscritti in anni successivi è espressione di una scelta discrezionale del legislatore e non comporta automaticamente l'illegittimità del regime precedente.
  • La mancata previsione di una copertura previdenziale nel periodo di formazione anteriore al nuovo regime non integra di per sé violazione del diritto europeo, se tale componente non risulta imposta come elemento necessario della remunerazione adeguata.
  • Le censure di vizio motivazionale sono infondate quando la motivazione della sentenza impugnata è chiara, lineare e consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLavoro a termineContributi previdenzialiPensioni
RamiProcesso civileBancario e finanziarioLavoroPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

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