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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23157/2020 del 22/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso verteva sulla qualificazione giuridica di un rimborso parziale di IVA disposto dall'Amministrazione: l'Agenzia deduceva che la disposizione di pagamento parziale costituisse un atto di rigetto implicito, impugnabile entro il termine decadenziale di 60 giorni previsto dagli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546/1992. La CTR aveva ritenuto invece che non operasse il termine biennale di decadenza ma il termine prescrizionale ordinario (art. 2946 c.c.), perché l'Amministrazione non avrebbe rettificato la dichiarazione; l'Agenzia ricorreva per cassazione denunciando violazione delle norme citate e falsa applicazione dell'art. 2946 c.c.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia (motivo n.1), ritenendo consolidato il principio secondo cui il rimborso parziale, quando l'Amministrazione non dichiari la sua natura interlocutoria, costituisce rigetto implicito della parte non rimborsata e dunque atto impugnabile nel termine di 60 giorni ex artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546/1992. Perciò la sentenza di merito impugnata è cassata; deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., è stato rigettato il ricorso originario del contribuente (ICCREA) e compensate le spese dei gradi di merito. ICCREA è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia, liquidate in Euro 7.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    art. 19; art. 21, comma 2

    Il termine decadenziale di 60 giorni per impugnare gli atti tributari si applica anche al rigetto implicito contenuto in un rimborso parziale: il rimborso parziale è atto equiparabile a rigetto della parte non soddisfatta e va impugnato entro i termini decadenziali degli artt. 19 e 21

  • Codice Civile

    La Corte ha ritenuto inapplicabile il termine prescrizionale ordinario (art. 2946 c.c.) per la tutela contro il rigetto implicito del rimborso, confermando che qui opera la disciplina processuale-tributaria della decadenza

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Norma richiamata in relazione alla disciplina dell'IVA e dei rimborsi; la decisione interpreta l'atto di rimborso parziale alla luce delle norme sull'IVA come atto che implicitamente rifiuta la restante parte della richiesta

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289

    Richiamata tra le norme sul contenzioso fiscale/tributario collegate alle questioni di rimborso e prescrizione/decadenza; la Corte ha comunque basato la decisione sulla giurisprudenza consolidata in materia di rimborso parziale

  • Codice di Procedura Civile

    art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5; art. 384, comma 2

    Art. 360 c.p.c. invocato quale criterio di impugnazione in Cassazione (vizi di diritto e omessa motivazione). Art. 384, comma 2 c.p.c. utilizzato per decidere nel merito senza rinvio, disponendo la cassazione e decidendo il merito

Massime di principio

  • Un rimborso fiscale disposto in forma parziale, se privo di espresso carattere interlocutorio o riserve da parte dell'Amministrazione, deve considerarsi atto di rigetto implicito per la parte non rimborsata.
  • Il rigetto implicito contenuto in un rimborso parziale è impugnabile nel termine decadenziale di 60 giorni previsto dagli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546/1992; il contribuente che intenda contestare la parte non rimborsata deve quindi proporre ricorso entro quel termine.
  • Non è efficace, ai fini della formazione di un silenzio-rifiuto, la presentazione di una nuova istanza di rimborso che abbia ad oggetto l'importo non rimborsato: la via corretta è impugnare l'atto (espresso o implicito) che costituisce il rifiuto.
  • La giurisprudenza di legittimità è consolidata su questo principio: le decisioni precedenti della stessa CTR in casi diversi non vincono in punto di interpretazione normativa e non impediscono l'applicazione del principio di diritto in Cassazione.
  • Per il contribuente è fondamentale monitorare la data di notificazione/emanazione del provvedimento di rimborso parziale e impugnare tempestivamente la parte non accolta, conservando ogni comunicazione amministrativa che possa qualificare il rimborso come interlocutorio o meno.

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