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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23138/2020 del 22/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Contestazione dell'ammissione al passivo di un credito (domandato originariamente per C 662.560,05) relativo a due rapporti di anticipazione su fatture; la curatela denunciava vizi procedurali (mancata produzione in atti della copia autentica del decreto del Giudice Delegato), carenza probatoria e irregolarità documentali delle copie prodotte dalla banca (assenza di conformità agli originali, mancanza di sottoscrizione, mancanza di data certa), nullità di clausole contrattuali (anatocismo, capitalizzazione trimestrale, interessi ultralegali, commissione di massimo scoperto) e vizi nella consulenza tecnica disposta dal Tribunale

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Ha confermato che l'opposizione a stato passivo non è un appello e quindi la disciplina dell'art. 339 c.p.c. non si applica; il decreto del Giudice Delegato, una volta depositato, è acquisito nel fascicolo fallimentare (art. 90 l. fall.) e il Tribunale può prenderne conoscenza direttamente, senza che l'opponente debba necessariamente produrlo. Molte delle censure della curatela sono state ritenute inammissibili per genericità o per mancata indicazione degli atti contestati; le nullità della consulenza tecnica non sono state tempestivamente dedotte in primo grado e quindi si intendono sanate. La Corte ha inoltre ricordato che la verifica di merito sull'esistenza e ammontare del credito spetta al giudice di merito e non al giudice di legittimità. Il Tribunale aveva ammesso al passivo, sulla base della C.T.U., un credito per complessivi C 285.556,50; la Corte ha confermato l'ammissione parziale e la decisione sulle spese (condanna del ricorrente al rimborso delle spese di cassazione, C 6.200 più accessori).

Norme richiamate

  • art. 339 c.p.c.

    Non applicabile al giudizio di opposizione a stato passivo: la mancata produzione contestuale della copia autentica del provvedimento del Giudice Delegato non determina improcedibilità del giudizio

  • art. 98 legge fallimentare

    Regola l'opposizione allo stato passivo quale rimedio disciplinato dal diritto fallimentare, richiamata per chiarire la disciplina speciale del procedimento

  • art. 99 legge fallimentare

    Non richiede espressamente la produzione della copia del decreto del G.D. con l'atto di opposizione; il contenuto degli atti della procedura è nel fascicolo e accessibile al Tribunale

  • art. 90 legge fallimentare

    Gli atti e i provvedimenti del procedimento fallimentare sono raccolti nel fascicolo della procedura e sono consultabili dall'autorità giudiziaria; ciò consente al Tribunale di conoscere il decreto di formazione dello stato passivo senza che la parte lo produca

  • art. 96, comma 4, legge fallimentare

    Il decreto che forma lo stato passivo, una volta depositato, entra a far parte degli atti della procedura consultabili nel fascicolo

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5

    Limiti per i motivi di cassazione: violazione di norme processuali e omesso esame di fatto decisivo; la Corte ricorda che l'omesso esame rileva solo se si tratta di un fatto ben individuato e documentato

  • art. 366 e art. 369 c.p.c.

    Richiesta di autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorrente deve indicare puntualmente gli atti e i fatti processuali su cui si fonda la doglianza, pena l'inammissibilità

  • art. 157 c.p.c.

    Nullità della consulenza tecnica soggetta alla sanatoria se non tempestivamente dedotta in primo grado o nella difesa successiva, vale a dire deve essere eccepita tempestivamente per produrre effetto

  • art. 2697 c.c.

    Onere della prova: la banca ha l'onere di provare il credito, ma può avvalersi anche di mezzi di prova diversi dagli estratti conto integrali; la valutazione dell'attendibilità delle prove compete al giudice di merito

  • art. 91 e art. 92 c.p.c.

    Principio della soccombenza e potere discrezionale del giudice sulla compensazione delle spese: il giudice del merito applica il criterio della soccombenza all'esito del giudizio e può compensare le spese se sussistono le condizioni

  • disposizioni del T.U.B. (art. 117, art. 50)

    Richiamate tra le norme contestate dalla curatela rispetto a specifiche questioni bancarie (es. trasparenza e prova dei rapporti), ma la Corte ha trattato tali doglianze come oggetto di merito riservato al giudice di merito

Massime di principio

  • L'opposizione a stato passivo nel fallimento non è qualificabile come appello: le regole speciali della legge fallimentare prevalgono su alcune norme processuali civili (es. art. 339 c.p.c.), per cui la copia autentica del decreto del Giudice Delegato non deve essere necessariamente prodotta dall'opponente all'atto dell'impugnazione poiché il Tribunale può consultare il fascicolo della procedura
  • Il decreto di formazione dello stato passivo, una volta depositato, è acquisito nel fascicolo fallimentare e il Tribunale può prenderne conoscenza d'ufficio: chi impugna non è sempre obbligato a depositare quel provvedimento per consentire la decisione
  • Eccezioni processuali o vizi relativi alla consulenza tecnica devono essere dedotti tempestivamente in sede di merito; in mancanza la nullità può risultare sanata e non sarà più sindacabile in cassazione
  • La Corte di Cassazione non riesamina il merito dei fatti: le doglianze che mirano alla rivalutazione delle prove o alla nuova valutazione dell'esistenza e dell'ammontare del credito sono inammissibili in cassazione se mascherano un riesame di merito
  • Per risultare ammissibili in cassazione, le censure di error in procedendo devono essere formulate in modo puntuale e autosufficiente, con indicazione precisa degli atti e dei passaggi processuali contestati
  • Il creditore bancario, pur avendo l'onere probatorio di giustificare il saldo negativo, può utilizzare diversi mezzi di prova oltre agli estratti conto integrali; tuttavia la completezza e la chiarezza della documentazione agevolano la decisione favorevole in sede di merito
  • Nella liquidazione delle spese il giudice del merito applica il criterio della soccombenza e ha discrezionalità sulla compensazione; l'assenza di motivazione specifica per non compensare non è di per sé censurabile in cassazione

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