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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23076/2020 del 22/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società impugnava cartella di pagamento e avviso di accertamento (notificato il 26/01/2009) contestando il recupero di IVA e relative sanzioni su operazioni ritenute esenti. Denunciava la nullità della notifica dell'avviso per omessa spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento (prevista dal comma 2‑quater del d.l. n. 248/2007) e deduceva che il termine per impugnare non era ancora decorso: sosteneva che il termine di 150 giorni/60 giorni (come calcolato) doveva decorrere dal 3/11/2008 (comunicazione di rigetto dell'istanza di adesione) o comunque che l'impugnazione della cartella e dell'avviso avvenuta contestualmente risultava tempestiva. In subordine lamentava che, anche in caso di tardività, l'avviso doveva essere annullato per palese illegittimità, e sollevava numerose censure di merito (mancata motivazione, decadenza dell'Amministrazione, mancanza di processo verbale, violazione art. 12 L. 212/2000, ecc.).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la nullità della notifica fosse mera nullità (non inesistenza) e fosse stata sanata per raggiungimento dello scopo dell'atto con la presentazione dell'istanza di adesione in data 17/10/2008. Da quella data è iniziato il periodo di sospensione di 90 giorni previsto dal d.lgs. n. 218/97 (artt. 6 e 12 comma 2) e, anche computando interamente la sospensione, il termine utile per impugnare l'avviso era scaduto entro marzo 2009; pertanto il ricorso proposto il 23/03/2009 risultava tardivo. La comunicazione di rigetto dell'istanza di adesione del 3/11/2008 ha fatto venir meno la sospensione ma non ha prolungato né rimesso la società in termini; il rigetto, se infondato, poteva essere impugnato separatamente ma non riapriva i termini per impugnare l'avviso. Poiché l'appello era quindi inammissibile per tardività, il merito delle successive censure non è stato esaminato. Condanna della ricorrente alle spese processuali liquidate in euro 7.000 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • decreto legge n. 248/2007 comma 2‑quater

    omessa spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento

    L'omessa spedizione prevista può determinare mera nullità della notifica; tale nullità è sanabile se l'atto ha comunque raggiunto lo scopo per il quale era destinato (cd. raggiungimento dello scopo della notifica)

  • art. 156, 3° comma

    Il giudice ha richiamato il principio secondo cui la nullità è sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto (richiamo normativo utilizzato per giustificare la sanatoria della notifica)

  • d.lgs. n. 218/1997, artt. 6 e 12 comma 2

    periodo di sospensione di 90 giorni

    Da quando risulta raggiunto lo scopo dell'atto (qui la presentazione dell'istanza di adesione) decorre il periodo di sospensione di 90 giorni previsto dalla normativa per la proposizione dell'impugnazione; il termine per impugnare riprende a decorrere alla scadenza della sospensione

  • legge n. 212/2000 art. 12

    Richiamata tra le censure della ricorrente (diritto di difesa), ma non decisiva nel provvedimento dato l'inammissibilità per tardività

Massime di principio

  • La mera nullità della notifica (p. es. per omissione formale nella spedizione) può essere sanata se è dimostrabile che l'atto ha comunque raggiunto lo scopo per cui era destinato; in tal caso i termini di impugnazione decorrono dalla data in cui si è avuto la prova dell'efficacia della notifica
  • Il ricorso contro l'atto impositivo va proposto entro i termini stabiliti anche dopo aver computato eventuali periodi di sospensione (es. i 90 giorni previsti dal d.lgs. n. 218/1997); il contribuente deve calcolare correttamente il dies a quo e la scadenza
  • Il rigetto dell'istanza di adesione emesso dall'Ufficio interrompe la sospensione ma non riapre automaticamente i termini per impugnare l'atto: il rigetto può essere impugnato separatamente se infondato
  • Se il termine di impugnazione è decorso, il giudice non entra nel merito delle censure sostanziali (mancata motivazione, violazioni procedurali, decadenze) se l'atto è inammissibile per tardività
  • In situazioni simili è consigliabile: (a) impugnare tempestivamente sia l'atto principale sia l'eventuale provvedimento di rigetto dell'adesione; (b) conservare e produrre elementi che dimostrino il raggiungimento dello scopo della notifica; (c) valutare tempestivamente la proposizione di rimedi autonomi contro il rigetto dell'adesione qualora fondato su errori formali o sostanziali

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