Cassazione Civile, Sentenza n. 23099/2020 del 22/10/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IVA relativo all'anno 2006 per omessa applicazione dell'IVA su cessione di marchio. L'atto impositivo contestava che l'operazione fosse stata erroneamente considerata "fuori campo i.v.a." per indeterminatezza del corrispettivo e per l'esistenza di un documento datato 31/12/2006 che la pubblica amministrazione e il giudice di merito avevano considerato fattura pur contenente la dizione "fuori campo i.v.a." e privo di indicazione di aliquota, imponibile e imposta. La contribuente lamentava altresì l'illegittimità dell'accertamento alla luce del versamento effettuato in data 31/12/2008 (fattura successiva con IVA versata) e chiedeva la compensazione o l'estinzione della pretesa erariale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Commissione regionale aveva correttamente ritenuto il documento del 31/12/2006 come una fattura, registrata come tale, con conseguente obbligo d'indicare e annotare l'imposta e con applicazione del criterio impositivo previsto dall'art. 6, quarto comma, del d.P.R. n. 633/1972 (imposta dovuta alla data di effettuazione dell'operazione rilevata in caso di fattura). I primi tre motivi sono stati dichiarati inammissibili perché la ricorrente non ha riprodotto il documento impugnato, in violazione dell'onere di cui all'art. 366, n. 6, c.p.c., impedendo così la verificazione in sede di legittimità. Sono state respinte le doglianze sulla presunta violazione del principio di buona fede e sulla compensabilità del debito con il credito risultante dal versamento del 2008: la Corte ha richiamato il principio secondo cui in materia tributaria la compensazione è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge e che lo Statuto del contribuente (art. 8 L. n. 212/2000) non può derogare alle norme primarie né autorizzare compensazioni retroattive quando la legge non le prevede. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6
Stabilisce i criteri di individuazione del momento impositivo; il quarto comma prevede che, per le operazioni documentate da fattura, l'operazione si considera effettuata alla data della fattura o della sua registrazione, con conseguente obbligo d'imposta.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21
Elenca i requisiti formali della fattura; la questione è se un documento privo di aliquota, imponibile e imposta e con la dizione "fuori campo i.v.a." possa essere qualificato come fattura in base al suo contenuto e alla sua registrazione contabile.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3, comma 2, n. 2
Richiamato per la qualificazione dell'operazione come prestazione di servizi ai fini IVA, rilevante per l'individuazione della tassabilità dell'operazione.
art. 366, n. 6, c.p.c.
Impone al ricorrente in cassazione l'onere di indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali fonda il ricorso; la mancata riproduzione del documento impugnato ha reso inammissibili le censure concernenti la sua qualificazione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma richiamata in relazione ai motivi di nullità della decisione per omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto che la questione fosse stata esaminata in sede di merito e quindi infondato il rilievo.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 8 (Statuto del contribuente)
Prevede, in via generale, l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione ma non ha rango tale da derogare alle norme specifiche primarie; non consente la compensazione automatica retroattiva se le modalità e i tributi non sono espressamente previsti dalla legge o da regolamenti attuativi.
Massime di principio
- Un documento può essere qualificato come fattura anche se non riporta tutte le voci tipiche (aliquota, imponibile, imposta) se risulta registrato e trattato contabilmente come fattura; la qualificazione rileva ai fini dell'individuazione del momento impositivo.
- In Cassazione il ricorrente deve riprodurre e indicare espressamente nei motivi i documenti su cui si fonda (art. 366, n. 6, c.p.c.); l'omissione rende inammissibili le censure che richiedono la valutazione di quei documenti.
- Il momento di tassazione ai fini IVA può essere anticipato alla data di emissione/registrazione della fattura (art. 6 d.P.R. n. 633/1972) e non sempre coincide con la data di pagamento del corrispettivo.
- La compensazione tra credito IVA e debito erariale è ammessa solo nei modi e nei tempi previsti dalla normativa tributaria specifica; non è possibile generalizzare la compensazione civile in materia tributaria.
- Lo Statuto del contribuente (art. 8 L. n. 212/2000) fissa principi generali ma non può derogare alle disposizioni di legge che regolano modalità e limiti della compensazione fiscale né autorizzare effetti retroattivi rispetto a norme secondarie.
- Il fatto che una partita IVA abbia versato IVA in data successiva non garantisce automaticamente la possibilità di compensare quella posizione con un debito precedente: occorre verificare la sussistenza del credito al momento dell'insorgenza dell'obbligazione e le regole di compensazione applicabili (es. compensazione verticale tramite scomputo annuale).
- Le contestazioni fondate sulla natura formale di un documento (se è fattura o no) richiedono che il documento stesso sia posto a base del giudizio di legittimità: senza la produzione non è possibile ottenere la riforma della decisione di merito.
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