Cassazione Civile, Ordinanza n. 24404/2023 del 10/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia origina da un’opposizione a cartella di pagamento e dal successivo giudizio di opposizione a precetto. Nel giudizio di merito il destinatario della pretesa esecutiva aveva contestato la validità dell’atto esecutivo; la Corte d’appello di Venezia, investita dell’appello del Ministero della giustizia avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Venezia, ha dichiarato l’impugnazione inammissibile per tardività, ritenendo applicabile il termine semestrale dell’art. 327 c.p.c. senza sospensione feriale, poiché la causa rientrava tra le opposizioni al processo esecutivo. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione della disciplina sulla sospensione feriale dei termini, sostenendo che l’opposizione a precetto sarebbe un ordinario giudizio di cognizione anteriore all’inizio dell’esecuzione e quindi soggetto a sospensione; 2) violazione degli artt. 102 c.p.c. e 24 Cost., deducendo la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione, asseritamente litisconsorte necessario, con conseguente inutiliter data della sentenza resa senza la sua partecipazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ribadito che l’opposizione a precetto rientra tra le cause di opposizione al processo esecutivo e, pertanto, non beneficia della sospensione feriale dei termini, anche con riguardo ai termini di impugnazione; di conseguenza l’appello era tardivo. Ha inoltre escluso la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione, rilevando che il Ministero resta il soggetto creditore e che non erano stati allegati e provati specifici presupposti idonei a giustificare la partecipazione necessaria del terzo. Il ricorso è stato quindi respinto e il Ministero è stato condannato alle spese, oltre agli ulteriori oneri sul contributo unificato.
Norme richiamate
termine decadenziale di sei mesi
Il termine lungo per impugnare decorre senza sospensione feriale nelle controversie qualificabili come opposizioni al processo esecutivo.
art. 1 L. 7 ottobre 1969, n. 742
Richiamato insieme all’art. 3 della stessa legge per la disciplina della sospensione feriale dei termini, ritenuta non applicabile alla causa.
art. 3 L. 7 ottobre 1969, n. 742
Le cause di opposizione al processo esecutivo sono escluse dalla sospensione feriale dei termini.
art. 92 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12
Concorre, nel combinato disposto con la L. n. 742/1969, a escludere la sospensione feriale per le opposizioni esecutive.
La dedotta necessità di integrare il contraddittorio deve essere sorretta dalla dimostrazione dei presupposti del litisconsorzio necessario.
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente a sostegno della censura sul contraddittorio, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- L’opposizione a precetto rientra, come le altre opposizioni al processo esecutivo, tra i procedimenti sottratti alla sospensione feriale dei termini processuali; tale esclusione opera anche per i termini di impugnazione.
- Quando un’impugnazione è notificata oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. e il procedimento non beneficia della sospensione feriale, l’appello è tardivo e va dichiarato inammissibile.
- La deduzione del litisconsorzio necessario richiede l’allegazione e la prova di concreti presupposti che rendano indispensabile la partecipazione del terzo al giudizio; non basta un richiamo generico a possibili effetti pregiudizievoli.
- Nei rapporti di riscossione di crediti gestiti da concessionario, la mera gestione affidata all’agente della riscossione non implica automaticamente la sua qualità di litisconsorte necessario in ogni controversia relativa alla pretesa creditoria.
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