Cassazione Civile, Ordinanza n. 10242/2023 del 18/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato dinanzi al giudice tributario due avvisi di classamento relativi a immobili inseriti nel quartiere fieristico di Pordenone, censiti al catasto dopo procedura DOCFA con attribuzione della categoria D/8 in luogo della precedente classificazione E/9. I giudici di merito hanno ritenuto corretta la riclassificazione, sul presupposto che gli immobili fossero destinati all’esercizio di attività commerciale. In cassazione la società ha dedotto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme catastali sulla classificazione degli immobili, sostenendo che la destinazione a attività commerciali non sarebbe incompatibile con la categoria E e che, seguendo l’orientamento giurisprudenziale richiamato, si perverrebbe a esiti irragionevoli e lesivi dei principi di eguaglianza, ragionevolezza, proporzionalità, certezza del diritto e legittimo affidamento. Ha inoltre prospettato una questione di legittimità costituzionale, assumendo come tertium comparationis altre categorie di immobili in gruppo E destinate a uso pubblico o di interesse collettivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che, ai fini del classamento catastale, rilevano le caratteristiche oggettive e strutturali del bene e la sua destinazione funzionale e produttiva, non il concreto uso che ne venga fatto né la natura pubblica o privata del proprietario. Ha quindi confermato che gli immobili fieristici, quando sono compendi destinati ad attività commerciale e dotati di autonomia funzionale e reddituale, devono essere classificati in categoria D/8 e non nel gruppo E, riservato a immobili sostanzialmente extra commercium e improduttivi di reddito. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente inammissibile per difetto di adeguata individuazione della norma sospettata e per l’eterogeneità del tertium comparationis. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 61 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
"Il classamento consiste nel riscontrare, con sopraluogo per ogni singola unità immobiliare, la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito..."
Il classamento va effettuato in base alla destinazione ordinaria e alle caratteristiche oggettive dell’unità immobiliare al momento dell’accertamento.
art. 62 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
"La destinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive dell'unità immobiliare"
La destinazione ordinaria si desume dalle consuetudini locali e dalle caratteristiche costruttive del bene, non dal solo uso contingente.
artt. 6, 7, 8, 30, 61, 62 e 63 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Norme richiamate dalla ricorrente come parametro della censura sulla classificazione catastale.
artt. 4 e 8 d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138
Richiamati quale disciplina del classamento catastale e della suddivisione in categorie.
art. 2, commi 40 ss., d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, conv. in L. 24 novembre 2006, n. 286
La disciplina conferma che nelle categorie del gruppo E non possono essere compresi immobili destinati ad uso commerciale con autonomia funzionale e reddituale; i compendi fieristici, se commerciali, vanno in D/8.
art. 5 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, conv. in L. 11 agosto 1939, n. 1249
In combinato con l’art. 40 d.P.R. 1142/1949, rileva per individuare immobili utili o atti a produrre reddito proprio.
art. 40 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Concorre a fondare il criterio della capacità reddituale e dell’autonomia funzionale dell’immobile.
Richiamato per qualificare la società ricorrente come società per azioni, dunque soggetto commerciale.
Richiamato nel testo, senza specifica elaborazione decisoria autonoma.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Censura formulata come violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 3 Cost.
Richiamato indirettamente nella prospettata questione di legittimità costituzionale, ritenuta però inammissibile.
Massime di principio
- Nel classamento catastale conta la natura oggettiva dell’immobile, desunta dalle sue caratteristiche strutturali e tipologiche, non la qualità soggettiva del proprietario né il concreto uso contingente che il bene riceva.
- La destinazione funzionale e produttiva dell’unità immobiliare va valutata in termini di potenzialità d’utilizzo e di autonomia funzionale/reddituale; il dato dell’attività effettivamente svolta può al più corroborare, ma non sostituire, la valutazione oggettiva.
- Gli immobili o compendi fieristici con intrinseca destinazione commerciale e autonomia reddituale non sono classificabili nel gruppo E, riservato a immobili sostanzialmente extra commercium o improduttivi di reddito, ma nella categoria D/8 o, se del caso, nelle categorie autonome corrispondenti alle singole porzioni indipendenti.
- Una questione di legittimità costituzionale fondata su tertium comparationis eterogenei o priva dell’esatta indicazione della norma sospettata è manifestamente inammissibile.
- Ai fini della classificazione catastale di complessi immobiliari articolati, occorre distinguere le porzioni aventi autonoma funzionalità o redditività e attribuire a ciascuna la categoria più appropriata.
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