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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02869/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (aggiudicatario)

La controversia

Nel giudizio davanti alla Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Matera, il ricorrente aveva chiesto di accertare il diritto di ritenzione sul fondo e di condannare l'aggiudicatario al pagamento dell'importo corrispondente alle migliorie apportate al bene, sostenendo che tali migliorie erano state in precedenza autorizzate all'originario affittuario suo dante causa. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda, ritenendo che le questioni fossero proponibili, e in parte già proposte, davanti al giudice dell'esecuzione, perché implicavano la contestazione della legittimità di un atto esecutivo. Avverso questa decisione è stato proposto regolamento di competenza con unico motivo, sostenendo che la pronuncia del Tribunale avrebbe avuto natura di decisione sulla competenza e che, comunque, la controversia rientrerebbe nella competenza esclusiva delle Sezioni Specializzate Agrarie ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2011. L'intimato non ha svolto difese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha ritenuto che la sentenza impugnata non contenesse una pronuncia sulla competenza, ma una decisione di merito/processuale sull'inammissibilità della domanda proposta in sede ordinaria, perché il diritto dedotto avrebbe dovuto essere fatto valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. La Corte ha quindi qualificato la decisione del giudice di merito come statuizione sull'insussistenza dell'azione così come proposta, non come declinatoria di competenza. Nessuna statuizione sulle spese, per difesa assente dell'intimato; disposto inoltre l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 42 c.p.c.

    Il regolamento di competenza è esperibile solo contro una pronuncia che decida effettivamente sulla competenza; non è utilizzabile contro decisioni che risolvono questioni di merito o altre questioni diverse dalla competenza.

  • art. 615 c.p.c.

    Per far valere il diritto di ritenzione e l'opponibilità del titolo agrario nei confronti dell'esecuzione per rilascio, il rimedio corretto è l'opposizione all'esecuzione.

  • artt. 615 e seguenti c.p.c.

    Il giudice ha ritenuto che le questioni dedotte dovessero essere fatte valere tramite i rimedi oppositivi esecutivi e non con autonoma azione di cognizione.

  • art. 2923 c.c.

    La questione sull'opponibilità del contratto agrario e dei diritti da esso derivanti all'aggiudicatario doveva essere valutata nel giudizio esecutivo, ai fini dell'accertamento dell'opponibilità del titolo.

  • art. 11, commi 1 e 2, d.lgs. n. 150 del 2011

    La parte ricorrente lo invocava per sostenere la competenza inderogabile delle Sezioni Specializzate Agrarie, ma la Corte non ha accolto tale lettura perché ha escluso che il provvedimento impugnato fosse una decisione sulla competenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendone i presupposti, è stato disposto il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di impugnazione inammissibile.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'introduzione dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La memoria depositata ai sensi di tale disposizione non ha fornito elementi idonei a mutare la valutazione di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il regolamento di competenza è ammissibile solo quando il provvedimento impugnato contenga una vera e propria decisione sulla competenza; se la pronuncia risolve invece una questione di merito o una questione processuale diversa dalla competenza, l'impugnazione è inammissibile.
  • La qualificazione del provvedimento non dipende dal nomen iuris usato dal giudice, ma dal contenuto sostanziale della decisione: una dichiarazione di inammissibilità della domanda può integrare una pronuncia di merito quando sia fondata sull'affermazione che il diritto doveva essere fatto valere con altro rimedio processuale.
  • Chi intende far valere, in relazione a un'esecuzione per rilascio, diritti derivanti da un contratto agrario o dal pregresso rapporto di godimento del fondo deve utilizzare i rimedi dell'opposizione esecutiva, non un'autonoma azione ordinaria di accertamento e condanna contro l'aggiudicatario.
  • L'opponibilità del contratto agrario e dei diritti che ne derivano nei confronti dell'aggiudicatario va verificata nella sede esecutiva competente, secondo la disciplina dell'opposizione all'esecuzione e delle norme sull'opponibilità ai terzi acquirenti.
  • La competenza del giudice davanti al quale dovrebbe essere proposto il rimedio corretto non rende di per sé la decisione impugnata una pronuncia sulla competenza, se il giudice a quo ha in realtà escluso l'ammissibilità dell'azione proposta.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliareContratti
IstitutiOnere della prova

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