Cassazione Civile, Ordinanza n. 19286/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente impugnava davanti alla Cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato l’avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2007, emesso in via sintetica ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973 sulla base di beni e spese ritenuti indici di capacità contributiva (autovettura, abitazione principale, seconda abitazione, due polizze assicurative e incrementi patrimoniali), con rideterminazione di un maggior reddito pari a euro 33.214. I quattro motivi di ricorso denunciavano: 1) violazione dell’art. 43 d.P.R. n. 600/1973 per ritenuta decadenza dell’Ufficio, sostenendo che dovesse applicarsi il termine quadriennale e non quello quinquennale, poiché non vi sarebbe stata omessa dichiarazione; 2) violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 per mancata attivazione del contraddittorio preventivo; 3) violazione degli artt. 38 d.P.R. n. 600/1973 e 2729 c.c. per avere la CTR attribuito al redditometro valore di presunzione legale e invertito l’onere della prova; 4) violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 per avere escluso l’applicazione retroattiva del c.d. nuovo redditometro introdotto dal d.l. n. 78/2010 anche agli anni anteriori al 2009.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo infondate le censure di diritto e, per la parte in cui erano formulate anche come omesso esame di fatti decisivi, inammissibili per effetto della doppia conforme ex art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. Ha confermato la legittimità dell’accertamento sintetico per l’anno d’imposta 2007, la correttezza del termine quinquennale di accertamento in caso di omessa dichiarazione, l’inesistenza di un generale obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi non armonizzati in assenza di specifica previsione, la natura di presunzione legale relativa del redditometro con conseguente onere probatorio a carico del contribuente, e l’inapplicabilità del nuovo redditometro ai periodi d’imposta anteriori al 2009. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
Il termine di accertamento è quadriennale in via generale, ma diventa quinquennale nei casi di omessa dichiarazione o dichiarazione nulla; ai fini del decorso del termine rileva la posizione dell’Ufficio rispetto all’obbligo dichiarativo del contribuente.
Nel testo applicabile ratione temporis disciplina l’accertamento sintetico fondato su elementi e circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva, con prova contraria a carico del contribuente; prima della riforma del 2010 non imponeva un generale contraddittorio preventivo.
art. 1, comma 4, lett. b), d.P.R. n. 600/1973
L’esonero dall’obbligo di dichiarazione riguarda solo soggetti che possiedono esclusivamente redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta e non ricorrono nel caso di redditi imponibili accertati sinteticamente.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la natura presuntiva dell’accertamento, ma la Corte ribadisce che il redditometro opera come presunzione legale relativa e non come mera presunzione semplice.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Le censure ex n. 5 sono dichiarate inammissibili nei limiti della doppia conforme; restano esaminate le sole doglianze di violazione di legge.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
In caso di doppia conforme è preclusa in cassazione la deducibilità del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. quando l’appello conferma la decisione di primo grado sulle stesse questioni di fatto.
La novella sul nuovo redditometro si applica solo agli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, quindi ai periodi d’imposta successivi al 2009.
Norma di conversione che conferma il regime transitorio del nuovo redditometro e ne limita l’efficacia temporale.
art. 5 d.m. 24 dicembre 2012
Conforme alla disciplina primaria, stabilisce che le nuove disposizioni si applicano ai redditi e maggiori redditi relativi agli anni d’imposta a decorrere dal 2009.
Massime di principio
- Nei casi di accertamento sintetico fondato sul redditometro, la disponibilità di beni e l’effettuazione di spese costituiscono indici che, una volta accertati, legittimano la presunzione legale relativa di un maggior reddito, salvo prova contraria del contribuente.
- La prova contraria al redditometro non può ridursi alla mera allegazione di ulteriori disponibilità economiche, ma deve essere documentata e riferita a circostanze idonee a dimostrare la provenienza non reddituale delle somme e la loro effettiva utilizzazione per far fronte alle spese contestate.
- In materia di tributi non armonizzati non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale: l’invalidità dell’atto per mancata interlocuzione preventiva richiede una specifica previsione normativa.
- Il termine di decadenza dell’accertamento va individuato in base al dato oggettivo dell’omessa dichiarazione o della dichiarazione nulla; se il contribuente non era tenuto a dichiarare redditi esclusivamente esenti o assoggettati a ritenuta, ma risulta accertata la percezione di redditi imponibili, l’Ufficio può applicare il termine quinquennale.
- Le modifiche al redditometro introdotte dal d.l. n. 78/2010 non hanno efficacia retroattiva generale e si applicano solo agli accertamenti relativi ad annualità per le quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto al momento dell’entrata in vigore della riforma.
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