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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14852/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento emesso da un ente regionale per il mancato pagamento, negli anni 2007, 2008 e 2009, della tassa di ispezione dovuta dai possessori di apparecchi radiologici usati per scopi diversi da quelli terapeutici. In primo grado il ricorso del contribuente era stato dichiarato inammissibile per asserita omessa notificazione all’ente impositore. In appello la decisione è stata confermata sul rilievo che la consegna diretta della copia del ricorso all’ufficio contenzioso regionale, con attestazione in calce, non integrasse una valida notificazione perché non eseguita tramite ufficiale giudiziario o servizio postale. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 16 e 20 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la notificazione del ricorso era valida perché effettuata mediante consegna diretta all’ufficio competente, con ricevuta/timbro e firma del funzionario; 2) in subordine, violazione delle norme sul processo tributario e degli artt. 156 e 157 c.p.c., assumendo che l’eventuale irregolarità fosse comunque sanabile e che l’ente fosse comunque venuto a conoscenza dell’atto; 3) vizio di motivazione e lesione del contraddittorio, perché il rigetto dell’appello sarebbe stato fondato su una censura mai proposta dalla parte; 4) violazione delle norme sulle spese di lite, poiché l’appellata non si era costituita in secondo grado ma era stata comunque beneficiaria della condanna alle spese. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che nel processo tributario la notificazione diretta presso l’ente destinatario è valida quando la copia dell’atto riporti la sottoscrizione del funzionario addetto e il timbro con la data di ricezione; nel caso concreto tali elementi risultavano presenti, sicché la notifica del ricorso introduttivo doveva considerarsi rituale e non inesistente. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, affinché esamini nel merito l’appello del contribuente. Il rinvio è stato disposto anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La ratio è che la notificazione del ricorso originario era stata validamente eseguita secondo l’art. 16, comma 3, d.lgs. 546/1992, non potendosi dichiarare l’inammissibilità per difetto di notifica quando la copia dell’atto reca timbro di ricezione, data e sottoscrizione del funzionario dell’ufficio ricevente.

Norme richiamate

  • art. 16 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario consente la notificazione diretta del ricorso all’ufficio dell’ente destinatario mediante consegna all’impiegato addetto che rilascia ricevuta sulla copia; la disciplina è applicabile al ricorso introduttivo e all’appello nel giudizio tributario di merito.

  • art. 20 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiama per l’appello la disciplina della notificazione prevista dall’art. 16, comma 3, del d.lgs. 546/1992.

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Opera il rinvio alla disciplina dell’art. 16, comma 3, per la notificazione dell’appello nel processo tributario.

  • art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il ricorso per cassazione contro le sentenze tributarie resta soggetto alle norme del codice di procedura civile, ove compatibili; perciò la speciale notificazione diretta prevista per il merito tributario non si estende alla cassazione.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in subordine per sostenere la sanatoria delle eventuali irregolarità della notificazione.

  • art. 157 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in subordine per sostenere che l’eventuale nullità della notifica fosse sanabile.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Parametri del vizio di violazione di legge dedotto con il primo e il secondo motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Parametri del vizio di motivazione dedotto con il terzo motivo.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato con il quarto motivo in tema di condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente con il quarto motivo a sostegno della censura sulle spese e del rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per denunciare la lesione del contraddittorio e del giusto processo.

  • art. 97 Cost.

    Evocato nella giurisprudenza richiamata per giustificare una lettura improntata a economicità ed efficienza dell’azione amministrativa.

  • L. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamata in motivazione come fonte dei principi di economicità, efficienza e proporzionalità dell’azione amministrativa, utilizzati nella precedente giurisprudenza per valorizzare il timbro di ricezione.

  • legge reg. Calabria 31 dicembre 1971, n. 1

    Fonte del tributo regionale oggetto dell’avviso di accertamento.

  • legge reg. Calabria 10 aprile 1995, n. 11

    Fonte richiamata per la tassa di ispezione dovuta sui possessori di apparecchi radiologici usati per scopi diversi da quello terapeutico.

  • art. 1, comma 1, lett. a), L. 31 agosto 2022, n. 130

    Individua il nuovo giudice del rinvio, ossia la Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la notificazione del ricorso introduttivo e dell’appello può essere validamente eseguita mediante consegna diretta all’ufficio dell’ente destinatario, purché sulla copia dell’atto sia attestato il ricevimento con la firma del funzionario addetto e l’indicazione della data.
  • La mancanza del solo numero di protocollo non è di per sé idonea a travolgere la validità della notificazione, se dagli elementi apposti sulla copia emerge con certezza la presa in carico dell’atto da parte dell’ufficio ricevente.
  • L’invalidità della notificazione nel processo tributario va distinta dall’inesistenza: quando l’atto è consegnato al soggetto legittimato a riceverlo secondo la speciale disciplina del rito, non può parlarsi di inesistenza solo per difetti formali marginali.
  • La disciplina speciale di notificazione prevista per il giudizio tributario di merito non si estende automaticamente al ricorso per cassazione, che resta regolato dall’art. 62 d.lgs. 546/1992 e dalle norme del codice di procedura civile compatibili.
  • Se la Corte di cassazione accerta la validità della notificazione ritenuta inesistente dai giudici di merito, la sentenza va cassata con rinvio affinché il giudice di appello esamini il merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazioneAppello
IstitutiOnere della prova

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