Cassazione Civile, Ordinanza n. 26524/2022 del 08/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarato assorbiti gli altri motivi, cassato la sentenza della CTR e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente contro l'avviso di accertamento. Ha inoltre condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del ricorrente.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo a IVA, IRPEF e IRAP per il 2001, fondato su parametri ex D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997, e sullo scostamento tra volume d'affari, perdita dichiarata, consistenza e uso dei beni strumentali, nonché costi per pezzi di ricambio e accessori. La CTP aveva respinto il ricorso e la CTR aveva confermato, ritenendo l'atto adeguatamente motivato. In Cassazione il contribuente deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, dell'art. 54, comma 3, d.P.R. 633/1972 e della normativa sui parametri, sostenendo che l'accertamento induttivo fosse annullabile per difetto di prova e di motivazione, perché l'Ufficio aveva ignorato le giustificazioni fornite in contraddittorio; aggiungeva che la pretesa era comunque superata dalle risultanze di congruità dei più recenti studi di settore. La Corte ha ritenuto fondato il profilo relativo alla mancata considerazione delle deduzioni difensive del contribuente, mentre ha assorbito gli altri profili e il secondo motivo.
Norme richiamate
Richiamato per censurare la ripartizione dell'onere probatorio nell'accertamento standardizzato; la Corte ribadisce che il contraddittorio con il contribuente è essenziale e che la prova contraria può essere fornita senza limitazioni di mezzi o contenuto.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
Norma evocata come base dell'accertamento induttivo; la Corte ne richiede l'applicazione nel quadro del contraddittorio e della motivazione rafforzata rispetto alle contestazioni del contribuente.
art. 54, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972
Norma richiamata per l'accertamento IVA; la Corte la considera nel sistema degli accertamenti standardizzati che necessitano di confronto con il contribuente e adeguata motivazione.
D.P.C.M. 29 gennaio 1996
Normativa sui parametri utilizzata come fondamento dell'accertamento standardizzato; la Corte ribadisce che lo scostamento dagli standards è solo un indizio, non sufficiente da solo a integrare la presunzione grave, precisa e concordante.
D.P.C.M. 27 marzo 1997
Richiamato quale modifica della disciplina dei parametri, sempre nell'ambito dell'accertamento standardizzato.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma sul vizio di violazione di legge dedotto in cassazione a sostegno del primo motivo.
Richiamato per affermare la definibilità camerale della causa.
art. 27722/13
Il riferimento è a precedente giurisprudenziale, non a norma; non inserito come norma applicata.
Massime di principio
- Nell'accertamento tributario standardizzato fondato su parametri o studi di settore, lo scostamento tra reddito dichiarato e standards non è di per sé sufficiente a integrare una presunzione grave, precisa e concordante: tale forza presuntiva nasce solo all'esito del contraddittorio con il contribuente.
- Il contraddittorio preventivo con il contribuente costituisce elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento; l'Ufficio deve confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive e motivare le ragioni per cui le disattende.
- La motivazione dell'avviso di accertamento standardizzato non può limitarsi al mero richiamo dello scostamento dai parametri, ma deve essere integrata con le ragioni del mancato accoglimento delle giustificazioni del contribuente; in difetto l'atto è invalido.
- Nel giudizio di legittimità, quando la decisione di merito è viziata per mancata considerazione delle difese del contribuente in un accertamento parametrico, la Corte può cassare e decidere nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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