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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21294/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un accordo aziendale del 6 settembre 2013 con cui l'ente datore di lavoro aveva previsto, per un periodo determinato, una riduzione del 15% della retribuzione dei dipendenti, richiamando la situazione di grave crisi economico-finanziaria della struttura. Un lavoratore agiva per ottenere la restituzione delle trattenute operate sulla retribuzione da settembre a dicembre 2013, sostenendo che la decurtazione fosse illegittima perché adottata in violazione dell'art. 8 d.l. 138/2011 e dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, senza una vera e contestuale rimodulazione dell'organizzazione del lavoro (orari, mansioni, assetto complessivo). La Corte d'appello aveva accolto la domanda del lavoratore e condannato l'ente alla restituzione delle somme. In Cassazione la fondazione deduceva: omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla mancata deduzione della nullità dell'accordo; erronea applicazione dell'art. 8 d.l. 138/2011, dell'art. 36 Cost. e dell'Accordo Interconfederale, sostenendo che la crisi aziendale e la materia della disciplina del rapporto di lavoro legittimassero la riduzione salariale anche senza contestuale modifica delle prestazioni; erronea interpretazione dell'accordo aziendale, che secondo la ricorrente andava letto nel suo complesso e alla luce della premessa sulla crisi e della prevista riorganizzazione futura. Il lavoratore proponeva ricorso incidentale contro la liquidazione delle spese, ritenuta inferiore ai minimi tariffari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della fondazione sia il ricorso incidentale del lavoratore. Ha ritenuto infondato il ricorso principale perché la riduzione retributiva immediata del 15% non costituiva una valida specifica intesa ex art. 8 d.l. 138/2011: tale norma consente accordi aziendali solo nelle materie tassativamente indicate e in funzione di una rimodulazione organica delle regole del rapporto di lavoro, mentre nel caso concreto la decurtazione salariale era immediata e la riorganizzazione complessiva era soltanto rinviata a un futuro accordo con le organizzazioni sindacali. La Corte ha quindi confermato l'illegittimità delle trattenute e, richiamando precedenti conformi, ha ribadito il principio di diritto sulla non assimilabilità di una mera riduzione salariale, sganciata da una contestuale disciplina complessiva del rapporto, alle specifiche intese legittimanti. Ha inoltre dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e perché la sentenza d'appello risultava comunque orientata a ritenere nullo l'accordo aziendale per violazione di norma imperativa. Il ricorso incidentale sulle spese è stato respinto perché la liquidazione operata in appello rispettava i minimi tariffari applicabili. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per metà, con condanna della fondazione al pagamento dell'altra metà; è stato altresì dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per denunciare omessa pronuncia, senza accoglimento della censura

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio

  • art. 360 c.p.c.

    parametro del sindacato di legittimità invocato per violazione di legge e nullità della sentenza

  • art. 8 d.l. n. 138 del 2011

    norma interpretata come fonte di specifiche intese tassative, ammissibili solo per una rimodulazione organica del rapporto di lavoro e non per una mera riduzione immediata della retribuzione

  • L. n. 148 del 2011

    legge di conversione dell'art. 8 d.l. 138/2011, richiamata per la disciplina delle specifiche intese

  • art. 36 Cost.

    richiamato come parametro della giusta retribuzione; la Corte ne ha valorizzato la funzione di limite alla riduzione salariale non accompagnata da modifica della prestazione

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi per lamentare errata valutazione del contenuto degli accordi

  • artt. 1362 ss. c.c.

    criteri ermeneutici invocati per l'interpretazione dell'accordo aziendale; la Corte ha ritenuto corretta la lettura del giudice di merito

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel motivo incidentale sulle spese di lite

  • art. 2233 c.c.

    richiamato nel motivo incidentale quale parametro della liquidazione dei compensi professionali

  • artt. 2 e 4 d.m. n. 55 del 2014

    richiamati per il calcolo e i minimi dei compensi professionali; la Corte ha verificato il rispetto dei minimi tariffari

  • d.m. n. 37 del 2018

    novella del d.m. n. 55 del 2014 che ha reso inderogabili i minimi tariffari, richiamata dalla Corte

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto il testo applicabile dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

  • art. 380-bis c.p.c.

    citato nel richiamo a precedenti definizioni del giudizio in casi analoghi

Massime di principio

  • L'art. 8 d.l. n. 138 del 2011 consente deroghe tramite specifiche intese solo entro materie tassative e in funzione di una rimodulazione organica dell'organizzazione del lavoro; non è sufficiente una mera riduzione della retribuzione scollegata da una contestuale revisione di orari, mansioni e assetto complessivo del rapporto.
  • Una clausola di accordo aziendale che preveda l'immediata riduzione salariale e rinvii a un futuro accordo la riorganizzazione del lavoro non integra una valida specifica intesa ai sensi dell'art. 8 d.l. n. 138 del 2011.
  • In tema di interpretazione contrattuale, la lettura dell'accordo aziendale compiuta dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo per violazione dei criteri ermeneutici o vizio motivazionale nei limiti consentiti, non per una mera proposta di lettura alternativa del testo.
  • La giusta retribuzione ex art. 36 Cost. opera come limite sostanziale alla legittimità delle riduzioni retributive, che non possono essere giustificate dal solo superamento dei minimi del CCNL se manca una corrispondente modifica della prestazione lavorativa.
  • La liquidazione giudiziale delle spese deve rispettare i minimi tariffari vigenti quando applicabili; la censura è infondata se il giudice di merito resta entro tali parametri.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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