Cassazione Civile, Ordinanza n. 21207/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'interpretazione dell'art. 54.2.2, lett. a), del contratto aziendale dell'11 marzo 2015. Un lavoratore aveva agito per ottenere l'indennità fissa di 2 euro per ogni "regolarizzazione" effettuata a bordo treno o a terra, quando la regolarizzazione prevedeva l'esazione suppletiva ai sensi delle condizioni di trasporto, anche se la sanzione o somma non era poi effettivamente riscossa. Il giudice di primo grado e la Corte d'appello avevano accolto la domanda, ritenendo che il testo contrattuale richiedesse solo la previsione dell'esazione suppletiva e non anche l'incasso. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dei canoni ermeneutici degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse male interpretato la clausola e che dovesse valorizzarsi la comune intenzione delle parti, anche tramite il comportamento complessivo; con il secondo ha denunciato violazione delle norme processuali e dell'art. 2697 c.c., lamentando che il giudice non avesse ammesso istruttoria testimoniale e non avesse attivato i poteri istruttori officiosi, necessari per accertare la reale volontà delle parti e integrare il quadro probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché diretto più a sollecitare una rivalutazione del merito che a denunciare un vero errore di diritto: l'interpretazione accolta dalla Corte d'appello è stata reputata plausibile e corretta, poiché il dato letterale dell'art. 54.2.2, lett. a), collega l'indennità alla sola previsione dell'esazione suppletiva, mentre nelle lettere b) e c) il contratto fa espresso riferimento all'"importo riscosso"; ne deriva che, se le parti avessero voluto subordinare anche la lettera a) all'effettivo incasso, lo avrebbero detto espressamente. È stato dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non indicava quali prove fossero state negate, mirava a censurare l'uso dei poteri istruttori d'ufficio senza dimostrare che fossero stati tempestivamente sollecitati e, comunque, la causa era stata decisa come questione di puro diritto interpretativo, non sulla base della regola dell'onere della prova. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 54.2.2 lett. a) contratto aziendale 11 marzo 2015
2 euro di indennità fissa per ogni regolarizzazione effettuata bordo treno o a terra, che prevede l'applicazione della esazione suppletiva ai sensi delle vigenti condizioni di trasporto
L'indennità spetta per il solo fatto che la regolarizzazione preveda l'esazione suppletiva; non è richiesto che la somma/sanzione sia effettivamente riscossa.
art. 54.2.2 lett. b) contratto aziendale 11 marzo 2015
25% dell'importo riscosso a titolo di sovrattassa
La previsione dell'importo riscosso dimostra che, quando le parti hanno voluto collegare il compenso all'incasso effettivo, lo hanno espresso in modo chiaro.
art. 54.2.2 lett. c) contratto aziendale 11 marzo 2015
25% dell'importo riscosso per i soli biglietti venduti a bordo treno senza esazione suppletiva
Anche qui il diritto alla remunerazione è espressamente ancorato all'effettivo incasso, confermando per contrasto il diverso significato della lett. a).
Il giudice deve ricercare la comune intenzione dei contraenti, ma nel caso concreto l'interpretazione letterale e sistematica della clausola è stata ritenuta sufficiente e corretta.
Le clausole contrattuali vanno interpretate complessivamente e in coerenza reciproca; il confronto tra le lettere a), b) e c) ha supportato la soluzione adottata.
L'interpretazione deve essere conforme a buona fede; la lettura accolta è stata ritenuta coerente con il testo e con la struttura dell'articolo contrattuale.
Non è stata ritenuta violata perché la causa è stata decisa come questione di interpretazione contrattuale e non in base a un difetto di prova.
Richiamato nel motivo, ma la Corte ha escluso che vi fosse una reale violazione, trattandosi di controversia risolta sul piano interpretativo.
Richiamato nel motivo, ma non risultante violato, poiché il giudice di merito ha valutato il materiale istruttorio in una controversia di puro diritto.
Invocato dalla ricorrente per sostenere il dovere del giudice del lavoro di disporre prove d'ufficio; la censura è stata reputata inammissibile/infondata.
La Corte ha escluso che dovesse essere esercitato il potere istruttorio officioso, non risultando neppure sollecitato e non essendo indicati i presupposti per attivarlo.
Invocato per i poteri istruttori in appello; la doglianza è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità.
Applicato per la condanna della parte soccombente alle spese di lite.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002
Richiamato per attestare i presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nell'interpretazione di una clausola contrattuale, il dato letterale resta centrale e può essere rafforzato dal confronto sistematico con le altre clausole del medesimo articolo, specie quando il contratto usa espressioni diverse per disciplinare fattispecie diverse.
- Se in una clausola alcune voci collegano espressamente il compenso all'"importo riscosso" e un'altra voce si limita a richiedere che la prestazione "preveda" una determinata esazione, non è consentito estendere per interpretazione una condizione di effettivo incasso anche alla voce che non la menziona.
- In cassazione non è censurabile come violazione di legge una decisione che, pur richiamando più criteri ermeneutici, abbia svolto un'interpretazione coerente, plausibile e non contraddittoria del testo contrattuale.
- La doglianza sulla mancata ammissione di prove è inammissibile se non indica in modo specifico i mezzi istruttori non ammessi, se non dimostra che la richiesta di esercizio dei poteri officiosi fosse stata tempestivamente formulata e se la causa è stata decisa su una questione di puro diritto interpretativo.
- Quando la controversia riguarda esclusivamente il significato di una clausola contrattuale, il giudice può decidere sulla base dell'interpretazione del testo senza fare applicazione della regola dell'onere della prova.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 30 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21211/2024 del 30/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 30 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21224/2024 del 30/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 30 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21279/2024 del 30/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 30 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21283/2024 del 30/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 30 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21294/2024 del 30/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 30 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21299/2024 del 30/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →