Cassazione Civile, Ordinanza n. 21279/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lavoratrice aveva impugnato il licenziamento disciplinare intimatole nel 2007 da una casa di cura privata, licenziamento poi confermato in appello all'esito del rinvio disposto dalla Cassazione. La controversia riguardava la contestazione di una condotta ritenuta fraudolenta: secondo i giudici di merito, la dipendente avrebbe timbrato in modo irregolare il cartellino marcatempo, lasciando la struttura senza timbrare l'uscita e risultando poi associata a una marcatura di uscita non corrispondente alla sua effettiva presenza. Con il primo motivo la ricorrente deduceva violazione degli artt. 7 St. lav. e 41 c.c.n.l. sanità privata, oltre che degli artt. 2104, 2106, 2729 c.c. e 115, 116, 246 c.p.c., sostenendo che gli addebiti non erano provati e che la Corte territoriale aveva male applicato le presunzioni e omesso di valutare atti, documenti e prove testimoniali decisive. Con il secondo motivo lamentava inoltre la sproporzione della sanzione espulsiva, assumendo che la Corte d'appello non avesse valutato l'eventuale concreta incidenza della condotta sugli interessi aziendali e la necessità di una prova specifica del pregiudizio subito dal datore di lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre escluso la configurabilità della violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.c., poiché non era stata dedotta alcuna effettiva inversione dell'onere della prova o utilizzazione di prove legali in modo errato, ma solo un dissenso sul prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie e sul ricorso alle presunzioni, riservato al giudice di merito. Anche il secondo motivo è stato respinto perché la Corte territoriale aveva già applicato i criteri giurisprudenziali sulla giusta causa e sulla proporzionalità, valorizzando la gravità della condotta e la lesione del vincolo fiduciario; le doglianze, ancora una volta, tendevano soltanto a sollecitare una nuova valutazione del merito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 L. 300/1970
il procedimento disciplinare deve svolgersi ritualmente; nel caso concreto tale requisito era stato ritenuto rispettato dal giudice di rinvio.
art. 41 c.c.n.l. Comparto Sanità privata
la previsione contrattuale include tra le condotte punibili con la massima sanzione l'alterazione o falsificazione delle indicazioni del registro presenze o dell'orologio marcatempo.
art. 2104 c.c.
richiamato insieme agli obblighi del lavoratore, ma non scrutinato come autonoma violazione di diritto sostanziale; la doglianza era incentrata sulla ricostruzione del fatto.
art. 2106 c.c.
richiamato in relazione alla legittimità della sanzione disciplinare e alla proporzionalità della misura espulsiva.
art. 2729 c.c.
le presunzioni semplici sono rimesse alla valutazione del giudice di merito, che decide se ricorrere agli indizi e se essi siano gravi, precisi e concordanti.
art. 115 c.p.c.
la sua violazione è deducibile solo se il giudice pone a base della decisione fatti non allegati o notori, oppure omette di valutare fatti decisivi specificamente dedotti; non basta contestare l'apprezzamento del materiale probatorio.
art. 116 c.p.c.
la violazione ricorre solo se il giudice attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo hanno o viceversa; non basta dissentire dal prudente apprezzamento delle prove.
art. 246 c.p.c.
richiamato nel ricorso, ma senza che nel provvedimento emerga una specifica decisione su tale norma.
art. 2697 c.c.
la violazione si configura solo in caso di reale inversione dell'onere della prova; nel caso concreto tale ipotesi è stata esclusa.
art. 360 c.p.c.
il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del fatto; il vizio motivazionale è oggi rigorosamente delimitato.
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per la definizione del procedimento in camera di consiglio nei termini previsti dalla disciplina vigente.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
l'inammissibilità del ricorso comporta il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
- La dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in presenza di un effettivo errore nell'utilizzo delle regole legali sulla prova; non è sufficiente contestare il modo in cui il giudice ha apprezzato liberamente le risultanze istruttorie.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. richiede un concreto errore nella distribuzione dell'onere della prova, non essendo sufficiente sostenere che la prova sia stata male valutata.
- Il giudizio sulla sussistenza della giusta causa di licenziamento e sulla proporzionalità della sanzione spetta al giudice di merito, che deve valorizzare la gravità oggettiva e soggettiva della condotta e la lesione del vincolo fiduciario.
- Quando il contratto collettivo prevede espressamente la sanzione espulsiva per determinate condotte fraudolente, il giudice può legittimamente applicare la giusta causa in presenza dell'accertamento fattuale della condotta contestata.
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