Cassazione Civile, Ordinanza n. 21299/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La società, nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo seguita alla cessazione dell'attività e comunque connessa a una procedura ex legge n. 223/1991, aveva intimato il licenziamento a un dirigente. La Corte d'appello aveva ritenuto illegittimo il recesso perché, in applicazione dell'art. 24, comma 1-quinquies, l. n. 223/1991, gli obblighi di informazione e consultazione sindacale si estendono anche ai dirigenti in tutti i licenziamenti collettivi, compresi quelli post-mobilità. La società ricorrente censurava tale conclusione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 4 e 24 l. n. 223/1991 e dell'art. 8 d.l. n. 148/1993, assumendo che l'art. 24 sia distinto e non applicabile alla procedura di cui all'art. 4; (2) nullità/illogicità della motivazione per avere la Corte territoriale fondato la decisione anche sull'assunto della cessazione dell'attività, senza considerare le cessioni di ramo d'azienda e la continuità aziendale; (3) violazione dell'art. 4, comma 2, l. n. 223/1991 e dell'art. 24, comma 1-quinquies, per non avere inviato la comunicazione di avvio della procedura alla rappresentanza sindacale dei dirigenti.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, congiuntamente, il primo e il terzo motivo, affermando che la norma introdotta dall'art. 16 l. n. 161/2014, in attuazione della direttiva 98/59/CE e della sentenza della CGUE, impone che gli obblighi di informazione e consultazione si applichino anche ai dirigenti in ogni licenziamento collettivo, sia esso disciplinato dall'art. 4 sia dall'art. 24 l. n. 223/1991; è dunque irrilevante la distinzione tra procedure o la circostanza che il licenziamento segua una sospensione dell'attività. Ha inoltre dichiarato assorbito il secondo motivo perché la sentenza impugnata era sorretta da una duplice autonoma ratio decidendi: anche se fosse caduta una delle rationes, l'altra sarebbe comunque sufficiente a reggere il decisum, con conseguente carenza di interesse all'impugnazione sul punto. Le spese sono state poste a carico della società ricorrente, con anche il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 24, comma 1-quinquies, legge n. 223/1991
Gli obblighi di informazione e consultazione sindacale previsti per i licenziamenti collettivi si applicano anche ai dirigenti, senza distinzione tra procedura ex art. 4 e procedura ex art. 24 della legge n. 223/1991.
art. 4, comma 1, legge n. 223/1991
È richiamato come disciplina della procedura di mobilità, ma la Corte ne esclude una lettura restrittiva che limiti l'art. 24, comma 1-quinquies, ai soli casi di cui all'art. 4.
art. 4, comma 2, legge n. 223/1991
La comunicazione di avvio della procedura deve essere inviata anche alla rappresentanza sindacale dei dirigenti quando il licenziamento collettivo coinvolga tale categoria.
art. 8 d.l. n. 148/1993, conv. in l. n. 236/1993
È invocato dalla ricorrente a sostegno della distinzione tra le procedure, ma la Corte non lo considera idoneo a escludere l'estensione delle garanzie ai dirigenti.
art. 186-bis legge fall.
È richiamato nel secondo motivo in relazione alla dedotta continuità aziendale, ma il motivo resta assorbito.
È richiamato nel secondo motivo per sostenere la continuità dell'attività aziendale a fronte di cessioni di ramo, ma la censura non viene esaminata nel merito per assorbimento.
È invocato come vizio di motivazione/forma della sentenza d'appello, ma il motivo è assorbito.
È richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. nel secondo motivo, senza esame nel merito per assorbimento.
È il parametro di ricorso per le censure di violazione di legge formulate dalla società.
È il parametro di ricorso per la censura di nullità della sentenza per asserita motivazione illogica e contraddittoria.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
direttiva 98/59/CE
La direttiva sui licenziamenti collettivi impone obblighi di informazione e consultazione nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori e non consente l'esclusione di una categoria di lavoratori, inclusi i dirigenti.
Massime di principio
- Nei licenziamenti collettivi, gli obblighi di informazione e consultazione sindacale si applicano anche ai dirigenti, poiché la tutela procedurale prevista dal diritto unionale riguarda tutti i lavoratori senza esclusioni categoriali non consentite dalla direttiva.
- L'estensione delle garanzie procedurali ai dirigenti opera indipendentemente dalla distinzione interna tra procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale e procedura post-mobilità: ai fini della consultazione, è irrilevante la diversa disciplina nazionale delle due ipotesi.
- Quando una sentenza d'appello si fonda su due autonome rationes decidendi, ciascuna sufficiente da sola a sorreggerne il dispositivo, il motivo di ricorso che investe solo una delle due rationes è assorbito o comunque carente di interesse, perché l'eventuale accoglimento non potrebbe condurre alla cassazione della decisione.
- L'interpretazione della disciplina nazionale sui licenziamenti collettivi deve essere conformata alla direttiva 98/59/CE e alla giurisprudenza della Corte di giustizia, specie quando una modifica legislativa è intervenuta proprio per adeguare l'ordinamento interno all'esito di una procedura d'infrazione.
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