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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21299/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La società, nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo seguita alla cessazione dell'attività e comunque connessa a una procedura ex legge n. 223/1991, aveva intimato il licenziamento a un dirigente. La Corte d'appello aveva ritenuto illegittimo il recesso perché, in applicazione dell'art. 24, comma 1-quinquies, l. n. 223/1991, gli obblighi di informazione e consultazione sindacale si estendono anche ai dirigenti in tutti i licenziamenti collettivi, compresi quelli post-mobilità. La società ricorrente censurava tale conclusione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 4 e 24 l. n. 223/1991 e dell'art. 8 d.l. n. 148/1993, assumendo che l'art. 24 sia distinto e non applicabile alla procedura di cui all'art. 4; (2) nullità/illogicità della motivazione per avere la Corte territoriale fondato la decisione anche sull'assunto della cessazione dell'attività, senza considerare le cessioni di ramo d'azienda e la continuità aziendale; (3) violazione dell'art. 4, comma 2, l. n. 223/1991 e dell'art. 24, comma 1-quinquies, per non avere inviato la comunicazione di avvio della procedura alla rappresentanza sindacale dei dirigenti.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, congiuntamente, il primo e il terzo motivo, affermando che la norma introdotta dall'art. 16 l. n. 161/2014, in attuazione della direttiva 98/59/CE e della sentenza della CGUE, impone che gli obblighi di informazione e consultazione si applichino anche ai dirigenti in ogni licenziamento collettivo, sia esso disciplinato dall'art. 4 sia dall'art. 24 l. n. 223/1991; è dunque irrilevante la distinzione tra procedure o la circostanza che il licenziamento segua una sospensione dell'attività. Ha inoltre dichiarato assorbito il secondo motivo perché la sentenza impugnata era sorretta da una duplice autonoma ratio decidendi: anche se fosse caduta una delle rationes, l'altra sarebbe comunque sufficiente a reggere il decisum, con conseguente carenza di interesse all'impugnazione sul punto. Le spese sono state poste a carico della società ricorrente, con anche il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 1-quinquies, legge n. 223/1991

    Gli obblighi di informazione e consultazione sindacale previsti per i licenziamenti collettivi si applicano anche ai dirigenti, senza distinzione tra procedura ex art. 4 e procedura ex art. 24 della legge n. 223/1991.

  • art. 4, comma 1, legge n. 223/1991

    È richiamato come disciplina della procedura di mobilità, ma la Corte ne esclude una lettura restrittiva che limiti l'art. 24, comma 1-quinquies, ai soli casi di cui all'art. 4.

  • art. 4, comma 2, legge n. 223/1991

    La comunicazione di avvio della procedura deve essere inviata anche alla rappresentanza sindacale dei dirigenti quando il licenziamento collettivo coinvolga tale categoria.

  • art. 8 d.l. n. 148/1993, conv. in l. n. 236/1993

    È invocato dalla ricorrente a sostegno della distinzione tra le procedure, ma la Corte non lo considera idoneo a escludere l'estensione delle garanzie ai dirigenti.

  • art. 186-bis legge fall.

    È richiamato nel secondo motivo in relazione alla dedotta continuità aziendale, ma il motivo resta assorbito.

  • art. 2112 c.c.

    È richiamato nel secondo motivo per sostenere la continuità dell'attività aziendale a fronte di cessioni di ramo, ma la censura non viene esaminata nel merito per assorbimento.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    È invocato come vizio di motivazione/forma della sentenza d'appello, ma il motivo è assorbito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. nel secondo motivo, senza esame nel merito per assorbimento.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di ricorso per le censure di violazione di legge formulate dalla società.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È il parametro di ricorso per la censura di nullità della sentenza per asserita motivazione illogica e contraddittoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

  • direttiva 98/59/CE

    La direttiva sui licenziamenti collettivi impone obblighi di informazione e consultazione nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori e non consente l'esclusione di una categoria di lavoratori, inclusi i dirigenti.

Massime di principio

  • Nei licenziamenti collettivi, gli obblighi di informazione e consultazione sindacale si applicano anche ai dirigenti, poiché la tutela procedurale prevista dal diritto unionale riguarda tutti i lavoratori senza esclusioni categoriali non consentite dalla direttiva.
  • L'estensione delle garanzie procedurali ai dirigenti opera indipendentemente dalla distinzione interna tra procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale e procedura post-mobilità: ai fini della consultazione, è irrilevante la diversa disciplina nazionale delle due ipotesi.
  • Quando una sentenza d'appello si fonda su due autonome rationes decidendi, ciascuna sufficiente da sola a sorreggerne il dispositivo, il motivo di ricorso che investe solo una delle due rationes è assorbito o comunque carente di interesse, perché l'eventuale accoglimento non potrebbe condurre alla cassazione della decisione.
  • L'interpretazione della disciplina nazionale sui licenziamenti collettivi deve essere conformata alla direttiva 98/59/CE e alla giurisprudenza della Corte di giustizia, specie quando una modifica legislativa è intervenuta proprio per adeguare l'ordinamento interno all'esito di una procedura d'infrazione.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamento
RamiLavoro
SottomaterieLicenziamento collettivo
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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