Cassazione Civile, Ordinanza n. 21224/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato di una dipendente assunta come assistente socio-sanitaria presso una struttura sociosanitaria privata. La lavoratrice aveva chiesto il riconoscimento di mansioni superiori rispetto all’inquadramento formale, sostenendo di aver svolto, sin dall’assunzione, attività educative e riabilitative assimilabili alla qualifica di educatore senza titolo specifico prevista dal c.c.n.l. di settore, con conseguente diritto all’inquadramento nel livello superiore e alle differenze retributive. Il tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo provato lo svolgimento di tali mansioni sulla base delle testimonianze. La corte d’appello, in riforma, ha rigettato la domanda ritenendo decisivo che la lavoratrice non fosse in possesso del titolo di studio previsto dal d.m. n. 520 del 1998 per la figura dell’educatore professionale. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) violazione dell’art. 11 delle preleggi e dei c.c.n.l. applicabili, assumendo che la corte territoriale avesse erroneamente applicato una disciplina sopravvenuta e riferita alla sola figura dell’educatore professionale, mentre la domanda riguardava la qualifica contrattuale di educatore senza titolo specifico, per la quale il titolo universitario non era richiesto; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, poiché il giudice d’appello avrebbe deciso sulla diversa figura dell’educatore professionale, mai domandata, alterando petitum e causa petendi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha chiarito che il d.m. n. 520 del 1998 disciplina esclusivamente la figura dell’educatore professionale, con relativo titolo abilitante, e non si applica alla diversa figura contrattuale dell’educatore senza titolo specifico prevista dai c.c.n.l. di settore. Ha inoltre rilevato che la corte d’appello, concentrandosi sul difetto del titolo abilitante per l’educatore professionale, ha di fatto pronunciato su una domanda diversa da quella effettivamente proposta, omettendo di esaminare il diritto al superiore inquadramento come educatore senza titolo. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda attenendosi ai principi affermati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 11 preleggi
La ricorrente ha invocato il principio di irretroattività, sostenendo l’inapplicabilità di una disciplina sopravvenuta a un rapporto sorto prima della sua entrata in vigore.
Il giudice non può attribuire o negare un bene della vita diverso da quello richiesto; la violazione si verifica quando la decisione altera petitum o causa petendi.
La tutela per mansioni superiori richiede l’effettivo, pieno e continuativo svolgimento di mansioni riconducibili alla qualifica superiore; rileva la funzione svolta in concreto, non la mera etichetta formale.
art. 6, comma 3, d.lgs. n. 502 del 1992
Attribuisce al Ministro della sanità il potere di individuare, con decreto, le figure professionali da formare e i relativi profili nelle aree sanitarie indicate.
Regolamento attuativo che disciplina solo la figura dell’educatore professionale, definendone profilo, attività e titolo abilitante; non si estende alla diversa figura contrattuale dell’educatore senza titolo specifico.
c.c.n.l. Aris-Aiop 1988-1990
Prevedeva, per la figura dell’educatore senza titolo specifico, un livello contrattuale distinto da quello dell’educatore professionale; la qualifica superiore rivendicata andava valutata secondo la declaratoria contrattuale.
c.c.n.l. Aris-Aiop 1998-2001
Nei successivi rinnovi contrattuali la figura dell’educatore senza titolo specifico risultava ancora distinta dall’educatore professionale.
c.c.n.l. Aris-Aiop 2002-2005
Confermava la distinzione tra educatore senza titolo specifico ed educatore professionale.
c.c.n.l. Aris-Aiop 2005
Ulteriore rinnovo richiamato per confermare la persistenza della distinzione tra le due figure professionali.
Cass. n. 8048 del 21/03/2019
Richiamata per definire i confini del vizio di ultrapetizione: ricorre quando il giudice altera gli elementi obiettivi dell’azione e decide oltre i limiti della domanda.
Cass. n. 11125 del 14/08/2001
Richiamata per affermare che, in presenza di mansioni superiori effettivamente svolte, il lavoratore ha diritto alla relativa tutela economica e all’inquadramento corrispondente.
Cass. n. 12103 del 2004
Richiamata per ribadire che l’art. 2103 c.c. presuppone l’esistenza in concreto di una funzione aziendale assegnata al lavoratore e svolta effettivamente.
Massime di principio
- Nel giudizio di mansioni superiori, l’inquadramento del lavoratore deve essere ricostruito confrontando le mansioni concretamente svolte con le declaratorie contrattuali applicabili, senza confondere figure professionali diverse previste da fonti differenti.
- Una disciplina regolamentare che individua e abilita una specifica figura professionale non può essere estesa, in assenza di un espresso richiamo, a una diversa qualifica contrattuale priva di titolo abilitante.
- Il possesso del titolo di studio richiesto da una normativa speciale è decisivo solo se la domanda riguarda proprio la figura professionale da quella normativa disciplinata; se invece la domanda concerne una qualifica contrattuale diversa, il giudice non può rigettarla per difetto di quel titolo.
- In tema di ultrapetizione, il giudice può qualificare giuridicamente i fatti allegati, ma non può trasformare la domanda in una diversa pretesa né negare un bene della vita non richiesto dalla parte.
- Per la tutela ex art. 2103 c.c. occorre verificare che l’assegnazione alle mansioni superiori sia stata effettiva, piena e continuativa, con assunzione delle relative responsabilità e autonomia, indipendentemente dal nomen iuris attribuito alla qualifica nel c.c.n.l.
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