Cassazione Civile, Ordinanza n. 21283/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda un patto di non concorrenza sottoscritto il 10 febbraio 2017 tra una banca e una propria dipendente. In primo grado la lavoratrice aveva chiesto di accertare l’invalidità del patto e comunque di escluderne la violazione; la banca, a sua volta, aveva chiesto di ottenere la penale prevista per l’inadempimento e l’indennità sostitutiva del preavviso. La Corte d’appello di Trieste ha ritenuto valido il patto, ha accertato l’inadempimento della lavoratrice e ha condannato quest’ultima al pagamento della penale, riducendola però a euro 30.000, oltre accessori, nonché al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso. La banca ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: ha contestato, in sintesi, che la Corte territoriale avesse ridotto d’ufficio la penale senza adeguate allegazioni e prove, avesse erroneamente parametrato l’eccessività della penale alla mancanza di prova di uno sviamento di clientela invece che all’interesse del creditore all’adempimento, avesse ingiustamente respinto le prove testimoniali e documentali offerte per dimostrare i trasferimenti di portafoglio e, infine, avesse quantificato in modo illogico la penale anche per il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione di nuovi rapporti professionali. La lavoratrice ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che la Corte d’appello avesse errato nel considerare sufficienti gli indizi raccolti a provare la violazione del patto di non concorrenza, poiché gli elementi valorizzati non sarebbero stati idonei a dimostrare l’inadempimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della banca e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della lavoratrice. Ha ritenuto infondati i motivi della banca sul punto della riduzione della penale, osservando che la Corte d’appello aveva correttamente esercitato il potere di riduzione ex art. 1384 c.c. anche d’ufficio, ma sulla base di circostanze ritualmente emerse nel processo; inoltre, ha reputato corretta la valutazione di inammissibilità dei capitoli testimoniali che omettevano i nominativi dei clienti, perché tale omissione comprometteva la specificità della prova e il diritto di difesa della controparte. Quanto al ricorso incidentale, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità fuori dai limiti dell’art. 360 n. 5 c.p.c., neppure dedotto. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato per entrambe le ricorrenti.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge, ma non di ottenere una rivalutazione del fatto o delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il sindacato di legittimità sulla motivazione e sul fatto è limitato ai ristretti casi di omesso esame, non a un riesame del merito probatorio.
art. 112 c.p.c.
la censura non era fondata perché la Corte territoriale non ha pronunciato ultra/extra petita nel ridurre la penale.
art. 115 c.p.c.
non vi è violazione quando il giudice valuta le prove ritualmente acquisite; la doglianza non può risolversi in una critica alla valutazione del materiale probatorio.
art. 116 c.p.c.
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova legale un valore diverso da quello imposto dalla legge o tratta come legale una prova libera; non quando valuta discrezionalmente le prove.
art. 137 c.c.
non citato dal testo.
art. 1382 c.c.
disciplina la clausola penale, la cui riduzione può essere scrutinata in relazione alla funzione di liquidazione convenzionale dell’inadempimento.
art. 1384 c.c.
attribuisce al giudice il potere di ridurre equitativamente la penale eccessiva; il potere può essere esercitato d’ufficio, ma la valutazione dell’eccessività deve fondarsi su elementi allegati e provati ex actis, senza ricerca officiosa del giudice.
art. 2125 c.c.
richiamato nel ricorso incidentale in relazione al patto di non concorrenza, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 2697 c.c.
la violazione presuppone un’errata ripartizione dell’onere della prova; non ricorre quando si contesta soltanto l’apprezzamento delle prove.
art. 2727 c.c.
richiamato dalla ricorrente principale in tema di presunzioni, ma la Corte ha escluso che vi fosse una vera violazione normativa.
art. 2729 c.c.
la scelta di ricorrere alle presunzioni e la loro valutazione spetta al giudice di merito, che deve individuare fatti certi e apprezzarne la gravità, precisione e concordanza.
art. 297 c.c.
richiamato nel ricorso incidentale, ma non è oggetto di specifica applicazione nel ragionamento decisorio riportato.
art. 421 c.p.c.
richiamato per contestare l’omessa ammissione della prova; la censura è stata respinta perché mirava a una rivalutazione del merito probatorio.
art. 437 c.p.c.
richiamato nel motivo sulla prova in appello, ma non è stato ritenuto violato nei termini dedotti.
art. 380 bis.1 c.p.c.
norma procedurale che ha consentito la decisione in camera di consiglio con ordinanza.
art. 132 n. 4 c.p.c.
richiamato in relazione ai vizi motivazionali estremi; la critica della banca non integrava una motivazione mancante, apparente o incomprensibile.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la declaratoria di rigetto e di inammissibilità ha comportato i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio: la censura è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova legale un valore diverso da quello previsto dalla legge o abbia invertito l’onere della prova.
- La riduzione equitativa della clausola penale ex art. 1384 c.c. può essere disposta anche d’ufficio dal giudice, ma deve poggiare su circostanze ritualmente emerse dagli atti; il giudice non può ricercare autonomamente elementi di fatto non allegati o non provati dalle parti.
- Ai fini dell’ammissibilità della prova testimoniale è necessario che i fatti da provare siano indicati nei loro elementi essenziali in modo da consentire il controllo di pertinenza e la piena difesa della controparte; l’omissione di dati identificativi essenziali può rendere la prova inammissibile per difetto di specificità.
- In tema di presunzioni, spetta al giudice di merito stabilire se gli indizi siano idonei a fondare l’inferenza logica; in cassazione non è consentito limitarsi a contrapporre una diversa lettura dei singoli elementi indiziari.
- La valutazione dell’eccessività della penale non si esaurisce nel raffronto con il danno effettivamente prodotto, ma deve tenere conto dell’interesse del creditore all’adempimento e della concreta incidenza dell’inadempimento sull’equilibrio contrattuale.
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