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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21212/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dalla stipula di un atto di costituzione di fondo patrimoniale inserito nell'atto di matrimonio. I proprietari dell'immobile deducevano che il notaio, pur avendo curato la trascrizione dell'atto e avendo affermato di avere inoltrato al Comune la richiesta di annotazione a margine dell'atto di matrimonio, non avrebbe adempiuto correttamente all'obbligo di richiedere detta annotazione ex art. 34-bis disp. att. c.c. e art. 167 c.c. A causa della mancata annotazione, l'immobile fu poi pignorato e gli attori chiesero il risarcimento del danno per l'importo corrispondente al pignoramento eseguito. Il Tribunale rigettò la domanda; la Corte d'appello confermò, ritenendo sufficiente, ai fini dell'adempimento del notaio, la prova della spedizione della raccomandata e rilevando che il notaio non risponde del ritardo o dell'inerzia del Comune. In cassazione i soccombenti denunciarono violazione degli artt. 1176, 2236 c.c. e 34-bis disp. att. c.c., sostenendo, da un lato, che la Corte territoriale avesse erroneamente considerato sufficiente un semplice talloncino di accettazione della raccomandata quale prova dell'invio dell'atto da annotare, senza valorizzare le loro contestazioni; dall'altro, che per l'adempimento notarile fosse necessaria una raccomandata con avviso di ricevimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo profilo di censura mirasse, in realtà, a sollecitare un nuovo giudizio di merito sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che il secondo profilo non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e si risolveva nella mera riproposizione delle tesi già disattese nei gradi di merito, integrando un "non motivo". I ricorrenti sono stati condannati, in solido, alle spese in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 167 c.c.

    richiamato come norma che impone l'annotazione della costituzione del fondo patrimoniale a margine dell'atto di matrimonio

  • art. 34-bis disp. att. c.c.

    considerato quale fonte dell'obbligo notarile di richiedere l'annotazione dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale

  • art. 1176 c.c.

    invocato dai ricorrenti come parametro della diligenza professionale del notaio

  • art. 2236 c.c.

    invocato dai ricorrenti come parametro della responsabilità del professionista

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato per incardinare la doglianza di violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 366, n. 4 c.p.c.

    richiamato per qualificare come inammissibile il motivo che non si confronta con la sentenza impugnata e si risolve in una mera contrapposizione di tesi

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica la trattazione in adunanza camerale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, se dovuto

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito prospettare, sotto la veste della violazione di legge, una richiesta di nuovo apprezzamento dei fatti o delle prove: la valutazione del materiale istruttorio e la scelta delle prove ritenute decisive appartengono al giudice di merito.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre le difese già respinte nei gradi di merito senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; un simile motivo si risolve in un "non motivo".
  • Il notaio incaricato della stipula di un fondo patrimoniale è tenuto a richiederne l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ma non risponde del ritardo o dell'inerzia dell'amministrazione competente nel compimento dell'annotazione.
  • Ai fini dell'adempimento dell'obbligo notarile di richiesta dell'annotazione è sufficiente la prova della spedizione della richiesta all'ufficio competente, non essendo esigibile dal notaio il controllo sull'effettivo compimento dell'atto da parte della pubblica amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità professionaleUnioni civili e convivenze
RamiProcesso civileResponsabilità civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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