Cassazione Civile, Ordinanza n. 16968/2026 del 30/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I privati avevano contestato davanti al giudice amministrativo e poi in sede civile l'ordinanza-ingiunzione con cui il Comune aveva applicato la sanzione massima di euro 20.000 per l'inottemperanza all'ordine di demolizione relativo a un fabbricato abusivo realizzato in assenza di titolo edilizio. In primo grado l'opposizione era stata rigettata; in appello la Corte territoriale aveva dichiarato il gravame inammissibile per difetto di specifica censura delle rationes decidendi della sentenza di primo grado, e comunque aveva aggiunto valutazioni di merito circa l'esecutività dell'ordine di demolizione, la sufficienza della motivazione per relationem e la legittimità della sanzione massima. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione i ricorrenti denunciavano violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente reputato generica ed eccentrica la censura relativa all'affermazione del primo giudice sulla motivazione dell'ordinanza-ingiunzione integrabile mediante richiamo all'ordinanza di demolizione, e contestando altresì la possibilità di integrare la motivazione con il provvedimento presupposto e la sussistenza dei presupposti per applicare la sanzione massima.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d'appello fosse sorretta da una ratio decidendi autonoma e assorbente, costituita dalla dichiarazione di inammissibilità dell'appello per mancata specifica critica alle ragioni del rigetto di primo grado; poiché i ricorrenti non avevano censurato tale statuizione, le ulteriori argomentazioni di merito svolte dalla Corte territoriale erano prive di autonoma efficacia decisoria e non potevano essere oggetto di impugnazione. La Corte ha comunque osservato, ad abundantiam, che la motivazione per relationem dell'ordinanza-ingiunzione è ammissibile quando consenta al destinatario di comprendere la violazione e di difendersi efficacemente, richiamando il provvedimento presupposto noto all'ingiunto. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come parametro sul riparto dell'onere della prova, ma la censura fondata su tale norma è stata ritenuta inidonea a scalfire la ratio decidendi di inammissibilità dell'appello.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001
Norma richiamata dai ricorrenti sulla sanzione amministrativa edilizia massima per l'inottemperanza all'ordine di demolizione; la Corte non ne affronta il merito perché il ricorso è inammissibile.
La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità dei motivi, statuizione ritenuta dalla Cassazione ratio decisiva non censurata.
art. 18, comma secondo, L. 24 novembre 1981, n. 689
L'obbligo di motivazione dell'atto sanzionatorio è soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione contestata in modo da consentire la difesa dell'ingiunto e il controllo giurisdizionale; è ammissibile la motivazione per relationem mediante richiamo all'atto presupposto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando la sentenza di merito si fonda su una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, il ricorso per cassazione deve colpire specificamente tale statuizione; le ulteriori argomentazioni sul merito rese ad abundantiam non hanno autonoma efficacia decisoria.
- Le censure rivolte solo alle motivazioni di merito non sono scrutinabili se non viene contestata la ratio decidendi assorbente che ha chiuso il giudizio di merito per inammissibilità.
- L'obbligo di motivazione dell'atto sanzionatorio amministrativo è soddisfatto se il destinatario è posto in condizione di comprendere la violazione e di esercitare la difesa; a tal fine è consentita la motivazione per relationem al provvedimento presupposto, specie quando già noto all'interessato.
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