Cassazione Civile, Ordinanza n. 22124/2025 del 31/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento TARSU emessi da un Comune per gli anni d’imposta 2009 e 2010 nei confronti della società proprietaria/gestore di un centro commerciale. In primo grado il ricorso della contribuente era stato respinto sul presupposto della nullità, per violazione di norma imperativa, della convenzione stipulata tra le parti il 2 luglio 1997 che prevedeva l’esenzione dalla TARSU; in appello la CTR ha invece accolto il gravame della società, ritenendo valida l’esenzione anche per la raccolta dei rifiuti assimilati e annullando gli avvisi. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 53 e 57 del d.lgs. 546/1992, assumendo che in appello la società avesse introdotto motivi nuovi; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la validità della convenzione del 2 luglio 1997; 3) violazione del d.lgs. 507/1993, art. 62 e del regolamento comunale, sostenendo che non fosse consentita un’esenzione totale dalla TARSU ma solo una riduzione percentuale riferita alle superfici con rifiuti speciali; 4) violazione della L. 212/2000, art. 7, e della L. 241/1990, art. 3, per avere la CTR ritenuto irrilevante che la durata della convenzione non fosse stata indicata negli avvisi e che tale profilo fosse stato dedotto solo in giudizio. Nel corso del giudizio di legittimità il Comune ha inoltre richiamato un giudicato esterno formatosi su una precedente sentenza della Cassazione relativa alle annualità 2007-2008, che aveva definitivamente dichiarato la nullità della medesima convenzione del 1997 e la legittimità di analoghi avvisi TARSU.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Comune, ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso della società contribuente contro gli avvisi TARSU 2009-2010. La decisione è stata fondata in via decisiva sull’intervenuto giudicato esterno formatosi sulla precedente sentenza di legittimità relativa alle annualità 2007-2008, che aveva accertato la nullità della convenzione del 2 luglio 1997 nella parte in cui esonerava la società dall’assoggettamento a TARSU. Da tale giudicato la Corte ha tratto l’efficacia preclusiva sul punto fondamentale comune al presente giudizio, rilevando che la pretesa esenzione era basata esclusivamente su una convenzione ormai definitivamente caducata. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; la società è stata condannata a rifondere al Comune le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo di ricorso per censurare l’asserita introduzione di motivi nuovi in appello nel processo tributario.
Richiamato nel motivo di ricorso per denunciare la proposizione in appello di domande o eccezioni nuove.
Indicata come norma di riferimento dei motivi di cassazione per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62
Invocato per sostenere che la disciplina TARSU consentirebbe solo riduzioni percentuali e non una totale esenzione convenzionale.
art. 6, comma 4, lett. b, regolamento comunale
Richiamato dal Comune per affermare la corretta applicazione della riduzione tariffaria in relazione alla superficie interessata.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Richiamato per censurare l’affermazione della CTR circa la motivazione dell’atto impositivo e la deduzione solo contenziosa di un profilo fattuale.
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
Richiamato insieme allo Statuto del contribuente sul tema della motivazione degli atti amministrativi.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
La Corte lo richiama per decidere nel merito dopo la cassazione, in assenza di ulteriori accertamenti in fatto.
Richiamato in relazione al deposito della memoria in vista della camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il giudicato esterno formatosi su una questione di fatto o di diritto che costituisce antecedente logico necessario della decisione preclude il riesame del medesimo punto nei giudizi successivi tra le stesse parti, anche quando si tratti di annualità d’imposta diverse, se l’elemento accertato ha carattere tendenzialmente permanente.
- L’autonomia dei periodi d’imposta non impedisce l’efficacia del giudicato esterno quando la questione decisa riguarda un elemento costitutivo dell’obbligazione tributaria non variabile da anno ad anno, e non un fatto meramente contingente riferibile a un singolo periodo.
- Se la pretesa impositiva o la difesa del contribuente si fondano esclusivamente su una convenzione dichiarata definitivamente nulla in altro giudizio tra le stesse parti, il giudice del successivo contenzioso deve prendere atto della preclusione e applicare gli effetti del giudicato senza rinnovare l’accertamento sul punto.
- Quando la cassazione accoglie il ricorso e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito e rigettare l’originario ricorso introduttivo, con applicazione dell’art. 384, secondo comma, c.p.c.
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