Cassazione Civile, Ordinanza n. 23380/2025 del 16/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un verbale unico di accertamento con cui l'INPS aveva contestato alla società un'omessa contribuzione su somme corrisposte ai dipendenti a titolo di trasferte. La società aveva proposto opposizione sostenendo, tra l'altro, che il verbale fosse nullo per difetto di motivazione, che l'onere della prova dei presupposti della trasferta non gravasse su di essa, che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto non provata l'esistenza delle trasferte e che non fosse stata ammessa la prova testimoniale richiesta, nonostante il potere ufficioso del giudice del lavoro. Il ricorso per cassazione è articolato in quattro motivi: violazione della disciplina sul contenuto/motivazione del verbale ispettivo; violazione delle regole sull'onere della prova e sulle difese nel rito del lavoro; erronea valutazione della prova circa l'esistenza delle trasferte; mancata ammissione della prova testimoniale e omesso esercizio dei poteri istruttori officiosi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che le irregolarità del procedimento amministrativo non incidono sul diritto sostanziale e che il verbale ispettivo, nel giudizio previdenziale, vale come fonte di prova liberamente valutabile, non come atto amministrativo da annullare per vizi formali; infondato il secondo motivo, ribadendo che l'ente previdenziale deve provare le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre spetta al datore di lavoro provare le cause di esclusione dall'imponibile, comprese le trasferte e i relativi importi; inammissibile il terzo motivo, perché diretto a censurare un accertamento di fatto coperto da doppia conforme e privo di specifica deduzione ex art. 360, n. 5 c.p.c.; infondato il quarto motivo, poiché la prova testimoniale era stata correttamente negata in mancanza di specifica allegazione dei fatti da provare e il potere officioso ex artt. 421 e 437 c.p.c. presuppone comunque tale allegazione. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall'INPS, che aveva solo conferito procura speciale.
Norme richiamate
comma 1, lett. a) e d), comma 4, lett. a) ed e)
Le dedotte violazioni delle regole sul verbale ispettivo non determinano, di per sé, la nullità utile a escludere l'obbligazione contributiva, perché ciò che rileva nel giudizio è l'accertamento del rapporto sostanziale.
L'ente previdenziale deve provare l'erogazione di somme dovute in dipendenza del rapporto di lavoro; il datore di lavoro deve provare i fatti costitutivi delle eccezioni di esclusione dall'imponibile, come le trasferte e gli importi corrisposti per esse.
La società non ha ottenuto l'inversione dell'onere probatorio invocata in ricorso.
Il motivo non ha censurato correttamente la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
Il verbale ispettivo, nel giudizio previdenziale, è fonte di prova liberamente valutabile dal giudice.
La prova testimoniale può essere legittimamente negata quando i capitoli siano generici e non specifichino i fatti da provare.
Il potere istruttorio ufficioso del giudice del lavoro presuppone comunque la specifica allegazione dei fatti rilevanti da provare.
In appello, i poteri officiosi non sostituiscono l'onere di allegazione specifica della parte.
Per le somme corrisposte al lavoratore, l'esclusione dall'imponibile per trasferte richiede la prova delle trasferte e degli importi concretamente erogati; il datore deve dimostrare la riconducibilità delle somme alle ipotesi di esclusione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando non indica specificamente i fatti storici decisivi asseritamente omessi dal giudice di merito.
art. 97 Cost.
La violazione delle regole del giusto procedimento amministrativo non incide automaticamente sul diritto sostanziale previdenziale.
Le eventuali anomalie del procedimento amministrativo non bastano a fondare da sole l'accoglimento della pretesa o dell'opposizione senza confronto con il rapporto sostanziale.
Massime di principio
- Nel giudizio relativo a crediti contributivi o a pretese previdenziali, il verbale ispettivo non va trattato come un provvedimento amministrativo da annullare per soli vizi formali, ma come elemento probatorio liberamente apprezzabile dal giudice.
- Le irregolarità del procedimento amministrativo di accertamento non incidono automaticamente sulla debenza o meno della contribuzione: è decisivo l'accertamento del rapporto sostanziale e dei requisiti legali dell'obbligazione contributiva.
- In tema di somme corrisposte al lavoratore, l'ente previdenziale deve provare l'erogazione in costanza di rapporto; spetta invece al datore di lavoro provare i fatti che giustificano l'esclusione, come la concreta effettuazione delle trasferte e l'ammontare dei relativi rimborsi.
- La censura che mira a contestare la valutazione di fatto del giudice di merito è inammissibile in cassazione se mascherata da violazione di legge e, in presenza di doppia conforme, non indica specificamente un fatto storico decisivo omesso.
- Il potere istruttorio officioso del giudice del lavoro non esonera la parte dall'onere di allegare in modo specifico i fatti da provare; capitoli generici non impongono l'ammissione della prova testimoniale.
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