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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27935/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte del contribuente, di avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2008 e 2010 con i quali l’Ufficio gli contestava un maggior reddito di capitale, ritenuto derivante dalla partecipazione in una società di capitali a ristretta base partecipativa. Alla società erano stati a sua volta contestati maggiori utili extracontabili, in relazione all’acquisto e successiva rivendita di merci da operatori unionali con omessa dichiarazione dei relativi redditi. La Commissione tributaria regionale aveva accolto il ricorso del contribuente; l’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi: 1) violazione del D.Lgs. n. 546/1992, art. 1, e dell’art. 295 c.p.c., sostenendo la necessità di sospensione del giudizio sul socio in attesa della definizione della lite relativa all’accertamento societario; 2) violazione dell’art. 2279 c.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., contestando la valutazione probatoria e il riparto dell’onere della prova. Il contribuente resisteva con controricorso e memoria.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Richiama il principio secondo cui, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l’accertamento emesso nei confronti del socio presuppone indefettibilmente la validità dell’avviso societario per i maggiori ricavi/utile extracontabili; se l’accertamento a carico della società è stato annullato con giudicato per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria, tale giudicato ha efficacia pregiudicante anche sul reddito di partecipazione del socio. Nel caso concreto, poiché l’avviso societario era stato annullato con decisione passata in giudicato per ragioni di merito, l’accertamento emesso verso il socio non poteva reggere. La ricorrente è condannata anche alle spese del giudizio di legittimità. La Corte precisa inoltre che, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato, non si applica il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1

    richiamato dal ricorrente insieme all'art. 295 c.p.c. per sostenere la sospensione del giudizio, ma la censura è superata dal principio sul giudicato dell’accertamento societario.

  • art. 295 c.p.c.

    invocato per la sospensione necessaria, ma nel caso concreto la Corte ritiene decisivo il giudicato formatosi sulla pretesa tributaria nei confronti della società.

  • art. 2279 c.c.

    richiamato nel secondo motivo di ricorso, ma non viene accolto perché la Corte ritiene ormai preclusa la pretesa verso il socio in ragione del giudicato sul merito dell’accertamento societario.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare il riparto dell’onere della prova; la Corte non lo ritiene violato, poiché l’annullamento dell’avviso societario rende illegittimo quello del socio.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    richiamato come norma sulle prove; la Corte non accoglie la doglianza, facendo discendere la decisione dall’efficacia pregiudicante del giudicato esterno.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    norma sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione, richiamata per qualificare il primo motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio di violazione di legge richiamata per il secondo motivo.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    la Corte esclude l’applicazione del raddoppio del contributo unificato per l’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie relative a società di capitali a ristretta base partecipativa, l’accertamento del reddito del socio presuppone la validità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società per i medesimi utili extracontabili.
  • Se l’avviso societario è stato annullato con giudicato per vizi incidenti sul merito della pretesa tributaria, tale giudicato ha effetto pregiudicante e rende illegittimo l’accertamento notificato al socio, che si fonda sulla stessa pretesa erariale.
  • La sospensione necessaria del giudizio sul socio non è il punto decisivo quando sul presupposto societario è già formato un giudicato sostanziale favorevole al contribuente.
  • In presenza di giudicato sostanziale sull’insussistenza della pretesa tributaria verso la società, non può essere mantenuta la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili.
  • Quando l’amministrazione finanziaria è soccombente ed è difesa dall’Avvocatura dello Stato, non opera il raddoppio del contributo unificato previsto per il ricorso respinto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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