Cassazione Civile, Ordinanza n. 11766/2024 del 02/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo di una procedura di amministrazione straordinaria proposta da una lavoratrice per ottenere l'ammissione di crediti retributivi derivanti da differenze di paga asseritamente dovute per mansioni superiori. Il Tribunale aveva ammesso solo una parte del credito, ritenendo prescritte le differenze retributive anteriori al quinquennio precedente la domanda di insinuazione, sul presupposto che il rapporto fosse assistito da stabilità e che quindi la prescrizione decorresse in costanza di rapporto. La ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 2935, 2948 c.c., 36 Cost. e 2099 c.c., sostenendo che, dopo la novella dell'art. 18 l. 300/1970 operata dalla l. 92/2012 e dal d.lgs. 23/2015, il rapporto a tempo indeterminato non è più stabilizzato in modo tale da far decorrere la prescrizione dei crediti retributivi durante il rapporto. Ha inoltre censurato la compensazione integrale delle spese di lite ex artt. 91 e 92 c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha cassato il decreto del Tribunale di Catania e ha rinviato la causa al medesimo Tribunale in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che, per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato non assistiti da un regime di stabilità secondo il nuovo assetto dell'art. 18 Statuto dei lavoratori e del d.lgs. 23/2015, la prescrizione dei crediti retributivi decorre dalla cessazione del rapporto, salvo i diritti già prescritti al momento dell'entrata in vigore della l. 92/2012. Ha assorbito il secondo motivo relativo alle spese.
Norme richiamate
La decorrenza della prescrizione va collegata alla possibilità di far valere il diritto; per i crediti retributivi dei rapporti non stabilizzati, tale momento coincide con la cessazione del rapporto, non con la sua pendenza.
Il termine quinquennale di prescrizione dei crediti periodici si applica alle differenze retributive, ma la sua decorrenza segue il regime sostanziale del rapporto di lavoro.
art. 36 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tutela della retribuzione proporzionata e sufficiente, in relazione alla pretesa retributiva azionata.
Richiamato come base normativa della retribuzione del lavoratore subordinato e delle differenze retributive richieste.
Come novellato dalla l. 92/2012 e dal d.lgs. 23/2015, non assicura più, per i rapporti considerati, un regime di stabilità idoneo a far decorrere la prescrizione in costanza di rapporto.
La riforma dello Statuto dei lavoratori è il discrimine temporale per valutare quali crediti siano soggetti a prescrizione maturata in costanza o a cessazione del rapporto.
Concorre alla modifica del regime sanzionatorio dei licenziamenti e quindi alla valutazione della stabilità del rapporto di lavoro.
art. 19, primo comma, d.lgs. 175/2016
Ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applica la disciplina del lavoro privato e dei contratti collettivi.
art. 2, primo comma, lett. a), d.lgs. 270/1999
Richiamato dal tribunale per desumere il numero di dipendenti e la soggezione alla procedura di amministrazione straordinaria; la Corte non lo pone a base del decisum.
Indicato dal tribunale come norma procedurale che disciplina l'insinuazione al passivo nella procedura di amministrazione straordinaria.
Richiamato in relazione alla domanda di insinuazione al passivo, equiparata a domanda giudiziale ai fini interruttivi della prescrizione.
Censurato dalla ricorrente per l'erronea regolazione delle spese secondo il principio di soccombenza.
Censurato dalla ricorrente per la compensazione delle spese, poi assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
Norma del procedimento in camera di consiglio richiamata per la trattazione del ricorso in cassazione.
Massime di principio
- Nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato che, per effetto della disciplina sopravvenuta sui licenziamenti, non siano più assistiti da un effettivo regime di stabilità, i crediti retributivi non prescritti alla data di entrata in vigore della riforma decorrono dalla cessazione del rapporto e non dalla sua pendenza.
- La verifica del dies a quo della prescrizione dei crediti di lavoro richiede di accertare se il rapporto sia o meno sorretto da una tutela contro il licenziamento idonea a consentire al lavoratore di agire senza timore di un recesso ritorsivo o arbitrario.
- La domanda di insinuazione al passivo può assumere efficacia interruttiva della prescrizione, ma non può essere utilizzata per far maturare la prescrizione di crediti che, secondo il regime applicabile, hanno iniziato a decorrere solo alla cessazione del rapporto.
- Quando l'accoglimento di un motivo sul regime della prescrizione è sufficiente a definire la cassazione con rinvio, il motivo sulle spese resta assorbito e la regolazione di queste ultime va rimessa al giudice di rinvio.
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