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Sentenza

Sentenza del 21/09/2016 n. 18470 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune aveva notificato il 9 dicembre 2010 un avviso di accertamento per l’ICI 2005, chiedendo a ENI 50.074 euro, comprensivi di maggiore imposta, interessi e sanzioni, per un’area edificabile di 37.000 mq, censita in relazione a un complesso industriale comprendente un opificio. ENI sosteneva di aver correttamente versato l’imposta considerando l’area pertinenza dell’opificio e quindi parte dell’unità immobiliare tassata unitariamente. Dopo il rigetto del ricorso da parte della Commissione tributaria provinciale di Milano e la conferma della decisione da parte della Commissione tributaria regionale della Lombardia, ENI ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: insufficiente motivazione secondo la disciplina previgente dell’art. 360, n. 5, c.p.c.; omesso esame del fatto decisivo dell’accatastamento unitario e della sua idoneità a provare la pertinenzialità; violazione degli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 504/1992 e dell’art. 817 c.c., sostenendo che la tassazione dovesse seguire quella del fabbricato. Il Comune ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: al ricorso tributario per cassazione si applicava il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: l’accatastamento unitario non era un fatto decisivo, perché le risultanze catastali non dimostrano da sole il vincolo pertinenziale. È stato rigettato anche il terzo motivo: la pertinenzialità ai fini ICI richiede la prova concreta sia della destinazione oggettiva e funzionale dell’area al servizio dell’opificio, sia della volontà di mantenerla durevolmente asservita; l’accatastamento può al più confermare un vincolo già provato, ma non sostituirne i requisiti. Poiché ENI non aveva dimostrato tali elementi nei giudizi di merito, l’area restava autonomamente tassabile. Il Comune poteva procedere all’accertamento senza previo aggiornamento delle risultanze catastali. ENI è stata condannata a rifondere al Comune 3.500 euro per compensi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Anche al giudizio di legittimità in materia tributaria, dunque, si applica "ratione temporis" il nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con la conseguenza che il primo motivo - formulato per la diversa ipotesi ricostruttiva - è inammissibile.

    Nel ricorso per cassazione tributario si applica la nuova formulazione del vizio di cui al n. 5 quando la decisione impugnata ricade temporalmente nella disciplina riformata. Il fatto denunciato come omesso deve essere storico, risultare dagli atti e avere carattere decisivo.

  • D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, art. 1, comma 2

    Il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2, pone quale presupposto applicativo dell'ICI il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati...

    L’ICI colpisce il possesso delle categorie immobiliari indicate, la cui distinta qualificazione determina il relativo regime tributario.

  • D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lettere a) e b)

    si tratta quindi di tre tipologie di immobili diverse, aventi ciascuna propria rilevanza ai fini fiscali, ma, soprattutto, distinte ed autonome fra di loro; - ne discende che il criterio di tassazione di un immobile dipende dal suo inquadramento in una delle tre categorie considerate, con la conseguenza che l'individuazione dell'una preclude la configurabilità delle altre;

    Fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli sono categorie fiscali distinte. L’area edificabile asservita a un fabbricato può tuttavia seguire il regime del fabbricato se ne sia dimostrata la concreta natura pertinenziale.

  • D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2

    la disposizione dell'art. 5, comma 2, che regola l'unitaria tassazione ai fini ICI di fabbricato e pertinenza, avrebbe dovuto essere direttamente applicata al caso di specie, derivando la pertinenzialità dal fatto che in catasto l'area fabbricabile è aggraffata alle particelle fondiarie su cui insiste l'opificio

    La tassazione unitaria di fabbricato e pertinenza presuppone che la pertinenzialità sia previamente accertata secondo i requisiti sostanziali; l’aggraffatura catastale, da sola, non la prova.

  • Art. 817 c.c.

    il regime in esame trova applicazione "solo se la natura pertinenziale resta convalidata mediante la verifica in concreto dei presupposti, oggettivo e soggettivo, posti dalla norma ordinaria" dell'art. 817 c.c. e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra (criterio oggettivo) e sulla volontà di dar vita ad un vincolo di accessorietà "durevole" (criterio soggettivo).

    La pertinenza richiede sia un rapporto oggettivo di servizio o ornamento rispetto al bene principale, sia la volontà del proprietario di instaurare un vincolo durevole. L’accertamento è concreto e la prova grava sul contribuente quando dalla pertinenzialità deriva una tassazione più favorevole.

  • D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62

    la pronuncia delle sezioni unite di questa corte n. 8053 del 2014 che, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, non ha connotazioni di specialità, ha concluso che l'eccettuazione dell'applicabilità delle nuove norme processuali si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull'appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito.

    Il giudizio tributario di cassazione non ha una disciplina speciale tale da escludere l’applicazione delle nuove norme processuali civili; l’eccezione relativa al processo tributario riguarda il giudizio di merito.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

    Il rigetto del ricorso comporta, quando ne ricorrono i presupposti, l’obbligo per la parte ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • Un’area edificabile può essere tassata insieme al fabbricato come pertinenza solo se il contribuente prova in concreto sia la sua effettiva destinazione funzionale al servizio del fabbricato, sia la volontà di mantenerla stabilmente asservita.
  • L’accatastamento unitario o l’aggraffatura catastale non costituiscono prova autonoma e decisiva della pertinenzialità: possono rafforzare una conclusione già fondata sui requisiti sostanziali, ma non sostituirli.
  • Quando la qualificazione come pertinenza riduce il carico fiscale, la prova dell’asservimento grava sul contribuente e viene valutata con rigore, anche per escludere vincoli meramente formali o finalizzati al risparmio d’imposta.
  • Il Comune può contestare l’autonoma tassabilità dell’area senza dover prima ottenere l’allineamento o la rettifica dei dati catastali, poiché questi non determinano da soli l’esito dell’accertamento tributario.
  • Nel ricorso per cassazione per omesso esame, il fatto dedotto deve essere storico e decisivo: non basta indicare un elemento documentale o una valutazione giuridica che, anche se esaminati, non avrebbero modificato l’esito.

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