Cassazione Civile, Ordinanza n. 23436/2025 del 17/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dirigente medico aveva chiesto, in via principale, l'accertamento dello svolgimento di funzioni di responsabilità di una unità organizzativa della medicina convenzionata interna e il conseguente diritto al trattamento economico di struttura complessa; in via subordinata aveva chiesto il mantenimento del trattamento economico già goduto per il precedente incarico di direttore di distretto, comprensivo di tutte le voci accessorie. La vicenda nasceva dal fatto che il lavoratore aveva ricoperto dal 1998 al 2001 l'incarico di direttore di distretto senza percepire alcune indennità e sosteneva di aver continuato a svolgere, anche dopo il mutamento organizzativo aziendale, funzioni corrispondenti a una struttura complessa, nonostante la revoca dell'incarico originario. La Corte d'appello aveva riconosciuto solo una parte delle pretese, limitando il diritto a differenze retributive per il periodo successivo all'adozione dell'atto aziendale del 2004 e, sulla domanda subordinata, aveva ritenuto dovuto il risarcimento parametrato alle differenze tra il trattamento del precedente incarico e quello del nuovo incarico, nei limiti della prescrizione. Con il ricorso per cassazione il dirigente ha denunciato vizio di motivazione, omesso esame di fatti decisivi e violazione di norme contrattuali e di legge, sostenendo che l'assetto organizzativo aziendale e la natura di struttura complessa esistevano già prima del 2004, che la revoca dell'incarico era illegittima e che la decorrenza e la durata del trattamento economico erano state erroneamente individuate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, sotto la veste di violazione di legge, motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e dei documenti di causa, non consentita in sede di legittimità. Quanto alla domanda subordinata, ha osservato che i motivi non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato l'assenza di una valutazione negativa del dirigente da parte del Nucleo di Valutazione e aveva riconosciuto il diritto al trattamento differenziale fino alla scadenza dell'incarico dirigenziale. La Corte ha quindi confermato la decisione impugnata quanto all'inammissibilità dell'impugnazione, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
I motivi formulati come vizio motivazionale, omesso esame o violazione di legge sono inammissibili quando, in sostanza, tendono a una rivalutazione del merito e dei fatti accertati dal giudice di appello.
artt. 29, 30, 31, 32, 33, 34 CCNL area dirigenza medica e veterinaria 8 giugno 2000
Richiamati dal ricorrente a sostegno della pretesa economica e dell'inquadramento dell'incarico, ma le censure che li invocavano sono state ritenute inammissibili perché dirette a contestare l'accertamento fattuale compiuto in appello.
artt. 5 e 10 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286
Norme invocate nel ricorso a sostegno della censura sulla valutazione e organizzazione dell'incarico, senza che la Corte ne abbia affrontato nel merito l'applicazione specifica.
d.lgs. 2 marzo 2000, n. 49, art. 1
Richiamato tra le norme asseritamente violate, ma senza rilievo decisivo autonomo nella motivazione di inammissibilità.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 15 e 15 quinquies
Richiamati a sostegno della doglianza sull'assetto degli incarichi dirigenziali, ma le censure sono state respinte perché volte a una diversa lettura dei fatti di causa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dell'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
Richiamato dal ricorrente nel contesto delle dedotte violazioni di legge, senza autonoma incidenza nella decisione di inammissibilità.
Richiamato dal ricorrente nel contesto delle dedotte violazioni di legge, senza autonoma incidenza nella decisione di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur formalmente denunciando violazione di legge, omesso esame o vizi della motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti, dei documenti e delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito.
- La censura deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se il motivo non attinge la reale ragione della decisione, esso è inammissibile.
- In sede di legittimità non può essere richiesta una ricostruzione alternativa dell'assetto organizzativo o della natura dell'incarico quando il giudice di merito abbia accertato in fatto i presupposti della decisione.
- La deduzione di vizi motivazionali o di omesso esame non è sufficiente se il ricorrente si limita a prospettare documenti o circostanze non valorizzati dal giudice di merito, senza dimostrare un effettivo error in procedendo o in iudicando.
- Quando il giudice di merito abbia escluso il diritto alla pretesa principale ma abbia riconosciuto una tutela subordinata parametrata alle differenze retributive e alla scadenza dell'incarico, il ricorso per cassazione deve colpire specificamente tale impostazione e non limitarsi a contestare l'accertamento fattuale di base.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 17 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23413/2025 del 17/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 17 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23418/2025 del 17/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 17 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23419/2025 del 17/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 17 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23420/2025 del 17/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 17 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23422/2025 del 17/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 17 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23431/2025 del 17/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →