Cassazione Civile, Ordinanza n. 29264/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una società proprietaria di tre immobili locati a una società poi fallita chiedeva l’ammissione al passivo per canoni di locazione non pagati, con invocazione del privilegio ex art. 2764 c.c., e per ulteriori somme a titolo di danni contrattuali connessi alla mancata regolarizzazione di opere non autorizzate e al mancato sgombero di un immobile. Il giudice delegato respingeva integralmente; il tribunale, in sede di opposizione, ammetteva il credito per canoni scaduti ma escludeva la compensazione con il deposito cauzionale, ritenendo che il credito per la restituzione del deposito fosse sorto solo con la riconsegna dell’immobile, avvenuta dopo il fallimento, e negava altresì il privilegio perché richiesto solo in opposizione e quindi come domanda nuova, oltre che per mancata indicazione del titolo di prelazione nella domanda originaria. In cassazione la locatrice deduceva, con il primo motivo, violazione delle norme su compensazione e deposito cauzionale, sostenendo che il diritto alla restituzione del deposito dovesse ricollegarsi alla cessazione del rapporto e non al momento della riconsegna; con il secondo motivo deduceva violazione della disciplina dell’insinuazione al passivo e dell’opposizione, sostenendo che la richiesta del privilegio speciale non fosse nuova e che il titolo di prelazione fosse comunque desumibile dalla domanda.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ribadito che la funzione del deposito cauzionale è di garanzia per tutti gli obblighi del conduttore e che l’obbligo di restituzione del locatore sorge al termine della locazione, con il rilascio dell’immobile; ha tuttavia confermato che, se la riconsegna avviene dopo la dichiarazione di fallimento, il credito restitutorio sorge verso la massa solo in quel momento e non è quindi compensabile con un credito del locatore verso il fallito in base all’art. 56 l. fall. Sul secondo motivo ha affermato che, ai fini del riconoscimento del privilegio, la domanda di insinuazione deve indicare espressamente il titolo di prelazione ex art. 93 l. fall.; in difetto, il credito degrada a chirografo e il privilegio non può essere introdotto per la prima volta in opposizione, trattandosi di giudizio impugnatorio che non consente domande nuove né emendatio libelli. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese.
Norme richiamate
richiamato quale titolo di privilegio speciale per i crediti da locazione, ma non riconoscibile in difetto di valida indicazione nella domanda originaria
la compensazione nel fallimento richiede reciprocità dei crediti; il credito verso la massa sorto dopo il fallimento non è compensabile con quello verso il fallito
richiamato insieme alla disciplina della compensazione per sostenere l’inapplicabilità della compensazione nel caso concreto
richiamato insieme alla disciplina della compensazione per sostenere l’inapplicabilità della compensazione nel caso concreto
richiamato nel motivo di ricorso in tema di deposito cauzionale nella locazione
la disciplina dell’obbligo restitutorio in caso di cessazione del rapporto locativo si rinviene in questa norma, salvo diverso accordo delle parti
gli effetti sostanziali della locazione permangono fino all’esatto adempimento dell’obbligo di riconsegna, giustificando la trattenuta del deposito cauzionale
la domanda di insinuazione deve contenere l’indicazione del titolo di prelazione; la mancanza comporta la degradazione del credito a chirografo
richiamato nel motivo di ricorso in tema di ammissione al passivo e collocazione del credito
richiamato nel motivo di ricorso in tema di opposizione allo stato passivo
l’opposizione allo stato passivo è giudizio impugnatorio che non consente domande nuove né emendatio libelli
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
dedotto come vizio di violazione di legge nel primo e nel secondo motivo
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dedotto nel secondo motivo, ma il ricorso è stato ritenuto inammissibile
base della declaratoria di inammissibilità del ricorso per conformità ai principi di legittimità consolidati
norma procedurale richiamata per il deposito delle conclusioni del P.G. e delle memorie
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Nel contratto di locazione, il deposito cauzionale svolge funzione di garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi del conduttore; il diritto del locatore alla restituzione della somma nasce con la cessazione del rapporto e il rilascio dell’immobile, ma può essere trattenuta fino all’esatto adempimento delle obbligazioni restitutorie e fino alla verifica di eventuali inadempimenti o danni.
- Se la riconsegna del bene locato interviene dopo la dichiarazione di fallimento del conduttore, il credito del locatore per la restituzione del deposito cauzionale sorge verso la massa soltanto al momento della riconsegna; perciò manca la necessaria reciprocità con un credito del locatore già vantato verso il fallito e non opera la compensazione fallimentare.
- La risoluzione consensuale del contratto di locazione non elimina automaticamente gli effetti sostanziali del rapporto sino all’esatto adempimento dell’obbligo di riconsegna; permangono, in particolare, gli obblighi e i diritti collegati alla restituzione del bene e alla garanzia del deposito cauzionale.
- Nel procedimento di insinuazione al passivo, il creditore che intenda far valere un privilegio deve indicare espressamente il relativo titolo nella domanda originaria; la mancata indicazione o l’assoluta incertezza del titolo comportano la collocazione chirografaria del credito.
- L’opposizione allo stato passivo ha natura impugnatoria e non consente di introdurre per la prima volta un titolo di prelazione o di modificare sostanzialmente la domanda originaria mediante emendatio libelli.
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