Cassazione Civile, Ordinanza n. 27787/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda, proposta con rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., con cui una parte chiedeva l'accertamento del proprio diritto di passare dal civico indicato di una via in Monopoli per raggiungere un lastrico solare di sua proprietà, sostenendo che tale passaggio derivasse da un atto di divisione ereditaria del 2011 e da una successiva donazione del 2013, nonché la conseguente inibitoria nei confronti della proprietaria dell'appartamento interessato. La controparte eccepiva che gli atti richiamati non avessero costituito alcuna servitù a favore del dante causa dell'attrice, ma descrivessero soltanto lo stato dei luoghi, e che non vi fosse mai stato un accesso al lastrico attraverso il proprio appartamento. I primi due motivi di ricorso censuravano l'omesso esame dell'atto di divisione e la sua interpretazione, invocando la costituzione convenzionale o comunque volontaria della servitù e la violazione delle regole ermeneutiche contrattuali. Il terzo e il quarto motivo denunciavano invece la violazione dell'art. 1062 c.c. e delle norme sulle servitù, sostenendo che la servitù si fosse costituita per destinazione del padre di famiglia, in presenza di opere visibili e permanenti e in assenza di disposizioni contrarie dell'originario unico proprietario. Il quinto motivo contestava la condanna alle spese, ritenendo che la questione giuridica fosse oggettivamente non univoca e che ciò integrasse gravi ed eccezionali ragioni per compensarle.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il quinto motivo e ha ritenuto parte inammissibile e parte infondato il terzo e il quarto. In sostanza, ha ritenuto che le censure non colpissero la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte d'appello aveva deciso esclusivamente sulla mancata prova dei presupposti della servitù per destinazione del padre di famiglia e, in particolare, sulla mancanza del requisito dell'apparenza. La Corte ha ribadito che la servitù per destinazione del padre di famiglia richiede opere o segni visibili e permanenti che manifestino inequivocabilmente un asservimento del fondo, e che tale accertamento è una quaestio facti riservata al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizi motivazionali o violazioni di legge non finalizzate a ottenere una rivalutazione del merito. Quanto alle spese, ha affermato che la loro regolamentazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, salvo il divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa, e ha quindi respinto anche la censura sul punto. Sono state poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di legittimità, un'ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
norma processuale richiamata per l'introduzione del giudizio in primo grado con rito sommario di cognizione.
richiamato nel primo motivo in tema di estensione e modalità di esercizio della servitù, ma la Corte ha ritenuto la censura non pertinente rispetto alla ratio decidendi.
invocato come criterio ermeneutico del negozio, ma la Corte ha ritenuto che il motivo non colpisse la motivazione della sentenza impugnata.
invocato dalla ricorrente in tema di interpretazione del contenuto negoziale.
invocato dalla ricorrente in tema di interpretazione utile del contratto o dell'atto.
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate nella regolazione del diritto di servitù.
invocato per lamentare omessa pronuncia o ultrapetizione nell'interpretazione dell'atto di divisione.
richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. nel secondo motivo di ricorso.
art. 360, primo comma, nn. 3-5, c.p.c.
norma sul perimetro del ricorso per cassazione richiamata in relazione ai singoli motivi; la Corte ne ha applicato i limiti di specificità, pertinenza e sindacato sul merito.
la Corte ha ribadito che la servitù per destinazione del padre di famiglia si costituisce ope legis al ricorrere di opere o segni manifesti e inequivoci di asservimento, al momento della separazione dei fondi.
richiamato nel quarto motivo come norma definitoria della servitù prediale.
richiamato nel quarto motivo in tema di contenuto del diritto di servitù.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
richiamato per l'applicazione della disciplina della c.d. doppia conforme e del correlato limite al motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 54, comma 2, d.l. 22 giugno 2012, n. 83
indicata come disposizione di raccordo per l'applicazione della disciplina della doppia conforme ai giudizi d'appello interessati.
richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012, rilevante per la disciplina processuale applicata.
art. 54, comma 3, d.l. n. 83 del 2012
richiamato per la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato nella fase accelerata di definizione del ricorso e per l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie della decisione conforme alla proposta.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio a seguito della richiesta della parte ricorrente.
art. 51, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per escludere l'incompatibilità del consigliere che aveva formulato la proposta di definizione e poi partecipato al collegio.
richiamato insieme all'art. 51 c.p.c. per escludere cause di incompatibilità nella composizione del collegio.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
richiamato nel quinto motivo in tema di compensazione delle spese; la Corte ha affermato che la valutazione sulla compensazione è discrezionale del giudice di merito nei limiti di legge.
applicato per la condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte e di un'ulteriore somma nei limiti di legge.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata; censure che si riferiscano a questioni non decise o solo incidentalmente menzionate sono inammissibili per difetto di pertinenza.
- La servitù per destinazione del padre di famiglia si costituisce automaticamente al frazionamento dell'originario unico fondo solo se esistono opere o segni visibili, permanenti e inequivoci che manifestino una situazione oggettiva di asservimento tra i fondi.
- Ai fini dell'apparenza della servitù rilevano le caratteristiche oggettive dell'opera e la sua destinazione a rendere manifesta la servitù, non il modo concreto in cui l'opera sia poi utilizzata.
- L'accertamento dell'apparenza della servitù è una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e priva di vizi logici o giuridici.
- Nel regime della c.d. doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella d'appello.
- La regolamentazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice di merito, salvo il divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa; il sindacato di legittimità è quindi molto ristretto.
- Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta resa nella procedura accelerata, possono trovare applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
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