Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27759/2025 del 17/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

Il difensore d'ufficio di un imputato aveva chiesto la liquidazione del compenso per l'attività svolta in un procedimento penale definito con pronuncia ex art. 129 c.p.p., comprensiva della fase decisionale. Il tribunale, adito in opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, aveva accolto la domanda di liquidazione ma aveva compensato integralmente le spese del giudizio, richiamando solo l'esito e la natura della controversia. Il ricorrente ha censurato tale statuizione deducendo nullità della sentenza per violazione degli artt. 91, 92 e 132, n. 4, c.p.c., sostenendo che mancasse una motivazione reale e che non vi fossero motivi idonei a giustificare la compensazione delle spese in assenza di soccombenza reciproca.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo sul capo relativo alle spese del giudizio di opposizione. Ha osservato che il ricorrente era risultato totalmente vittorioso nel giudizio ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e che la motivazione del tribunale sulla compensazione era solo apparente, perché si limitava a formule generiche sull'"esito e natura della controversia" senza indicare in concreto gravi ed eccezionali ragioni idonee a derogare al criterio della soccombenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., la Corte ha condannato il Ministero della giustizia a rifondere le spese del giudizio di opposizione, liquidandole in euro 662,00 oltre accessori e anticipazioni, nonché le spese del giudizio di legittimità in euro 678,00 oltre accessori e anticipazioni. Nella successiva ordinanza di correzione materiale, la Corte ha poi rigettato l'istanza del difensore volta a integrare le anticipazioni con ulteriori somme a titolo di contributo unificato e diritti di notifica, ritenendo che il contributo unificato non costituisca anticipazione da correggere ma voce coperta implicitamente dalla condanna alle spese, verificabile in sede esecutiva.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato solo per descrivere il tipo di pronuncia conclusiva del processo penale in cui il difensore aveva prestato l'attività difensiva.

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    Indica il rimedio di opposizione avverso la liquidazione del compenso e delle spese relative al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato come base di ricorso per denunciare violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 91 c.p.c.

    Regola generale della soccombenza quale criterio di imputazione delle spese processuali.

  • art. 92 c.p.c.

    Consente la compensazione delle spese solo nei casi previsti dalla legge e, dopo Corte cost. n. 77/2018, anche per altre gravi ed eccezionali ragioni, che devono però essere esplicitate in concreto.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La mancanza di una motivazione effettiva sulla compensazione integra vizio della sentenza.

  • Corte cost. n. 77/2018

    Ha ampliato i presupposti della compensazione delle spese, ammettendola anche in presenza di gravi ed eccezionali ragioni.

  • art. 384 c.p.c.

    Ha consentito alla Corte di cassare la sentenza senza rinvio e decidere nel merito, perché la causa era matura per la decisione.

  • art. 86 c.p.c.

    Richiamato nella successiva ordinanza di correzione materiale per la difesa personale del ricorrente in cassazione.

  • art. 196-quinquies disp. att. c.p.c.

    Richiamato nella redazione del provvedimento informatico della successiva ordinanza.

Massime di principio

  • Le spese processuali seguono il principio della soccombenza; la compensazione totale o parziale costituisce deroga e richiede la puntuale indicazione dei presupposti che la giustificano.
  • In assenza di soccombenza reciproca, il giudice può compensare le spese solo se sussistono gravi ed eccezionali ragioni o altre ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c., ma tali ragioni devono essere concretamente esplicitate e non possono ridursi a formule stereotipate sull'esito o sulla natura della causa.
  • La motivazione che si limiti a enunciati generici, privi di specificazione del fondamento della deroga al criterio della soccombenza, è solo apparente e determina la cassazione della statuizione sulle spese.
  • Quando la causa è matura e non occorrono ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio e decidere nel merito anche sulla regolazione delle spese.
  • Il contributo unificato non va trattato, ai fini della correzione materiale, come una anticipazione da integrare nel dispositivo, poiché la condanna alle spese ne implica la rifusione in favore della parte vittoriosa, con verifica del relativo pagamento in sede esecutiva.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.