Cassazione Civile, Ordinanza n. 27758/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tributario nel quale la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello dell'amministrazione finanziaria contro la sentenza di primo grado. La CTR aveva ritenuto che la sentenza di primo grado fosse stata notificata a mezzo posta e che, di conseguenza, fosse decorso il termine breve di sessanta giorni per impugnare, con scadenza anteriore alla data di notificazione dell'appello dell'Agenzia. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 38 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 3, comma 1, d.l. n. 40 del 2010, sostenendo che la notificazione della sentenza non aveva prodotto il termine breve perché non risultava adempiuto l'onere del deposito, nei trenta giorni successivi, dell'originale o copia autentica della sentenza notificata, con la relativa ricevuta di deposito o di spedizione e avviso di ricevimento, presso la segreteria della commissione tributaria. La società contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che, nel processo tributario, la notificazione della sentenza ai fini del termine breve di impugnazione può avvenire anche a mezzo posta, ma solo nel rispetto di tutte le formalità previste dall'art. 38 d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato nel 2010. In mancanza di prova dell'adempimento dell'onere di deposito presso la segreteria della commissione tributaria nei trenta giorni successivi, non opera il termine breve e si applica quello lungo ex art. 327 c.p.c. Poiché la parte che aveva notificato la sentenza non ha dimostrato il rispetto delle formalità prescritte, l'appello dell'Agenzia è stato ritenuto tempestivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma invocata per denunciare la violazione di legge in cassazione.
art. 16 d.lgs. n. 546 del 1992
Consente nel processo tributario la notificazione degli atti anche direttamente a mezzo del servizio postale, in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento.
art. 38 d.lgs. n. 546 del 1992
Per il decorso del termine breve di impugnazione richiede il rispetto delle formalità di notificazione e, dopo la modifica del 2010, il deposito in segreteria dell'originale o copia autentica della sentenza notificata con la prova della spedizione o consegna.
art. 3, comma 1, d.l. n. 40 del 2010
Ha modificato il rinvio contenuto nell'art. 38, sostituendo il richiamo agli artt. 137 e seguenti c.p.c. con quello all'art. 16 d.lgs. n. 546 del 1992.
art. 51, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
Fissa il termine breve per impugnare le sentenze nel processo tributario.
Opera come termine lungo di impugnazione quando non decorre validamente il termine breve.
Consente la cassazione con rinvio al giudice di merito per nuovo esame della controversia.
Massime di principio
- Nel processo tributario la sentenza può essere notificata anche a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta e con avviso di ricevimento, ma la validità di tale notificazione ai fini del termine breve di impugnazione è subordinata al rigoroso rispetto delle formalità previste dall'art. 38 d.lgs. n. 546 del 1992.
- Il mancato rispetto anche di una sola delle formalità procedimentali richieste per la notificazione della sentenza impedisce la decorrenza del termine breve e rende applicabile il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c.
- L'onere di provare l'avvenuto adempimento delle formalità che fanno decorrere il termine breve grava sulla parte che ha eseguito la notificazione della sentenza; in difetto di prova, la parte destinataria può legittimamente fare affidamento sull'inoperatività del termine breve.
- Le forme processuali previste per la notificazione della sentenza tributaria sono prescrizioni vincolanti e non possono essere disapplicate in base a valutazioni di mera funzionalità dello scopo, quando la legge collega a esse direttamente la decorrenza di un termine perentorio di impugnazione.
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